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20 Marzo 2023

Revoca della delibera del CdA invalida e soccombenza virtuale

Il principio di cui all’art. 2377, co. 8, c.c. è espressione specifica del più generale principio di soccombenza che governa il regime delle spese processuali. In tal senso, la sostituzione da parte di un’ente di una delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della delibera sostituita, con la conseguenza che le spese processuali dovranno essere sostenute dall’ente medesimo.

20 Marzo 2023

Impugnazione delle delibere assembleari e soccombenza virtuale

Ai sensi dell’art 2377 comma 8 c.c., la revoca della delibera impugnata implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della delibera sostituita.

In ipotesi di revoca della delibera impugnata, le spese processuali vanno poste a carico dell’ente che ha revocato la propria delibera, in quanto soccombente virtuale.

8 Gennaio 2021

Sussistenza di un debito a seguito del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico, poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni.

Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice) – poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni –, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’articolo 2267, co.1, c.c., i soci della società recedente (convenuti). Gli stessi sono, pertanto, obbligati al pagamento del debito maggiorato dagli interessi decorrenti dalla data della costituzione in mora della società recedente e, laddove soccombenti all’esito del giudizio di merito, sono altresì tenuti a rifondere alla società attrice le spese processuali in virtù della regola della soccombenza.

30 Ottobre 2017

Procedimenti cautelari, rapporto di garanzia e regolazione delle spese processuali

Nel caso in cui, nel contesto di un contratto di cessione di quote di S.r.l., la società venditrice si obblighi a garantire la società c.d. “target” ovvero l’acquirente ovvero per eventuali sanzioni comminate all’esito di una ispezione fiscale, l’adesione alla “rottamazione” da parte della società garantita non costituisce concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c., tranne nel caso in cui venga accertata la negligenza o la volontà di recare danno alle ragioni della controparte contrattuale. Se così non fosse vi sarebbe una eccessiva compressione della capacità decisoria della garantita, incompatibile con il canone della buona fede contrattuale [nel caso di specie il Tribunale ha rilevato l’insussistenza del concorso colposo della garantita perché, pur in pendenza di un giudizio di accertamento della legittimità delle contestazioni davanti alla Corte di Cassazione, vi era motivo di ritenere che l’Amministrazione potesse dar avvio alle procedure di recupero del credito, visto il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà della decisione di secondo grado].

La misura cautelare del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. ben può essere emessa anche a tutela di crediti non immediatamente esigibili.

In caso di arbitrato, le spese del procedimento cautelare vanno regolate all’esito dello stesso procedimento – ancorché si esuli dall’ipotesi espressamente prevista ex art.669-septies c.p.c. di rigetto ante causam dell’istanza cautelare – perché la scissione tra la cognizione cautelare (propria del Tribunale) e quella di merito (propria degli arbitri) rende l’ordinanza cautelare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui è stato investito il Tribunale.