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La determinazione del pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore nel sequestro conservativo

In tema di sequestro conservativo il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito azionato, deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore e\o di mere ipotesi; 2) esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti, ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività.

14 Gennaio 2025

Responsabilità dell’amministratore per omessa tempestiva liquidazione e aggravamento del passivo sociale

L’amministratore di una società ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente per la ricapitalizzazione o, in alternativa, per la messa in liquidazione quando il patrimonio netto risulti negativo, evitando il proseguimento di una gestione dannosa per i creditori. L’omessa attivazione di procedure concorsuali, il mancato deposito dei bilanci e la stipula di atti che aggravino l’indebitamento sociale costituiscono elementi idonei a fondare una responsabilità per mala gestio ex art. 255 C.C.I.I. e a giustificare l’adozione di misure cautelari, come il sequestro conservativo sui beni dell’ex amministratore, a tutela del patrimonio destinato ai creditori.

16 Dicembre 2024

Liquidazione equitativa del danno in materia di responsabilità dell’amministratore ed entità del sequestro conservativo

In merito all’entità del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in corso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, considerata la cognizione sommaria che contraddistingue il procedimento cautelare, si ritiene ammissibile la liquidazione equitativa del danno sia nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare – qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, purché l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quale cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito del tutto l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo – sia con ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, in presenza degli stessi presupposti e nell’impossibilità di una ricostruzione analitica per l’incompletezza del dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, criteri da ultimo recepiti ed ampliati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

16 Ottobre 2024

Vendita di bene sociale ad un prezzo vile e sequestro conservativo

L’accertamento in sede di CTU di una enorme divergenza tra il prezzo di vendita di beni sociali ed il loro reale valore di mercato rappresenta circostanza estremamente grave sotto il profilo della possibile responsabilità degli amministratori, tale da comportare la concessione del sequestro conservativo, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto circostanza aggravante il fatto che il socio di maggioranza abbia consentito agli amministratori di effettuare tale operazione, del tutto dannosa per la società, dimostrando l’assenza di qualsivoglia cura di vigilare sull’operato degli stessi, neppure ex post, non avendo adottato alcuna iniziativa a tutela del capitale, anzi avendo mostrato un atteggiamento del tutto adesivo, se non addirittura di indirizzo e supporto, dell’operato degli amministratori].

23 Settembre 2024

I presupposti per il sequestro conservativo in assenza di scritture contabili

Al fine di ottenere una tutela anticipata mediante il sequestro conservativo per la futura azione di responsabilità verso gli amministratori ai sensi dell’art. 146 l.f. per la continuazione dell’attività sociale nonostante la perdita integrale del patrimonio, il Curatore deve provare, quanto meno, che lo sbilancio fallimentare, in assenza di scritture contabili, sia stato determinato dalla condotta dell’amministratore verso cui l’azione è rivolta.

Il Curatore, per assolvere l’onere probatorio di cui sopra, deve provare la perdita patrimoniale attraverso un confronto dei patrimoni rettificati in ottica liquidatoria, previa detrazione dei costi ineludibili, per tutto il periodo individuato, ricostruzione che può essere fornita anche attraverso una relazione tecnica di parte i cui contenuti andranno, comunque, valutati alla luce del contraddittorio tra le parti.

12 Agosto 2024

Sull’onere della prova nell’azione sociale di responsabilità degli amministratori

L’azione sociale di responsabilità richiede che la società alleghi l’inadempimento degli obblighi gestori in capo all’amministratore, primo tra tutti l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleghi e provi il danno ed il nesso causale rispetto all’inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consisterà nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione imputabile all’organo amministrativo.

L’amministratore convenuto dovrà, invece, allegare e provare, ai sensi dell’art. 1218 cc, di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio della società: egli è pertanto onerato di provare che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti siano stati adottati nell’interesse della società, ovvero di non aver potuto adempiere a detti obblighi conservativi per fatto non imputabile.

8 Agosto 2024

Contratto preliminare di cessione di azienda e sequestro conservativo

Il sequestro conservativo a cautela delle obbligazioni assunte nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita [nel caso di specie, di azienda] può riguardare esclusivamente la cautela dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito e non quella dell’adempimento dell’obbligazione di trasferire la proprietà all’acquirente; obbligazione di per sé insuscettibile di pignoramento ed esecuzione forzata.

22 Luglio 2024

Domande di revoca cautelare dell’amministratore e sequestro conservativo e mancata prova del danno

L’azione sostitutiva del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 3, c.c. ha la stessa natura dell’azione sociale, e dunque carattere contrattuale, onde il socio deve allegare, con sufficiente determinatezza, l’addebito e fornire prova del danno e del nesso causale fra illecito e danno; spettando invece agli amministratori fornire la prova di assenza di colpa o di buon operato.