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28 Dicembre 2022

Giudizio di confondibilità tra marchi d’impresa e variazioni che non alterano il nucleo ideologico-espressivo del segno

La confondibilità tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere “analitico”, bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori.

La contraffazione rileva in relazione agli elementi essenziali del marchio; l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, sicché devono ritenersi inidonee ad escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.

[Nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi delle parti in causa fossero, quanto al loro nucleo essenziale, del tutto identici, “in particolare per l’identità dei caratteri utilizzati, del colore, del motivo e dello sfondo; il fatto che il segno di parte convenuta presenti una lettera diversa non scongiura la somiglianza dei segni a confronto, atteso che il marchio rimane sostanzialmente inalterato”].

22 Gennaio 2016

Contraffazione di marchio e concorrenza sleale per imitazione servile di capi di abbigliamento

Nel giudizio di contraffazione di marchio si adotta il criterio della valutazione globale e sintetica del segno distintivo con riguardo alla componente fonetica, visuale e concettuale. Il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo asseritamente in contraffazione sussista [ LEGGI TUTTO ]

14 Maggio 2015

Giudizio di identità e confondibilità in materia di contraffazione di segni

In tema di contraffazione di segni, deve essere data un’interpretazione restrittiva di identità ai sensi dell’art. 20 lett. a) c.p.i.: la nozione di identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi, riprendendo [ LEGGI TUTTO ]