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Art. 1100 c.c.
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21 Settembre 2020

Attività economica e attività di godimento: differenze ai fini della configurabilità di una struttura societaria di natura commerciale

Per scopo sociale, ai sensi dell’art. 2247 c.c., deve necessariamente intendersi l’esercizio in comune di un’attività economica, ossia un’attività produttiva, creatrice di ricchezza finalizzata alla formazione, all’esito del processo produttivo, di beni e servizi per lo scambio, mediante offerta sul mercato, ovvero allo scambio di beni o servizi prodotti da altri. Tale ultimo requisito non ricorre nel caso in cui un’attività consista nel semplice godimento, da parte dei soci, di un complesso immobiliare il cui diritto di proprietà è intestato alla società, configurandosi in ipotesi del genere una comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose e che, ai sensi dell’art. 2248 c.c., è disciplinata dagli articoli riguardanti la comproprietà, con l’esclusione della configurabilità di una società di qualsiasi tipo. Inoltre, la mera intestazione della proprietà dei beni in capo alla società non rappresenta alcuna attività e, anche qualora i soci abbiano inteso utilizzare personalmente i beni intestati alla società, l’attività di godimento di tali beni rappresenta un’attività intrinsecamente inidonea a produrre un qualche lucro e non si presta neppure ad essere definita come attività esercitata in comune.

Alla luce di tali principi, non è possibile ritenere che la S.n.c. costituita al solo scopo di consentire ai soci il godimento delle porzioni di un terreno, abbia natura di società commerciale/produttiva. Peraltro, dalla difformità tra l’accordo trasfuso nell’atto costitutivo della società in questione e quanto voluto dalle parti conseguono, da un lato, l’inesistenza della S.n.c. per simulazione del contratto sociale e, dall’altro, l’applicazione ex tunc delle norme dettate in tema di comunione, essendo tra le parti intercorso esclusivamente un rapporto di comunione (di godimento del citato terreno).

29 Marzo 2019

Scioglimento dell’usufrutto congiunto su quota di s.r.l.

In caso di contitolarità del diritto di usufrutto si applica (in forza del richiamo contenuto all’art. 1100 c.c.) l’art. 1111 c.c. che assegna a ciascun cousufruttuario  il diritto potestativo di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione mediante divisione giudiziale. Si tratta di un principio generale e, pertanto, le eventuali limitazioni di tale diritto previste dalla legge hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione. [ LEGGI TUTTO ]