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Art. 1454 c.c.
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Sulla clausola risolutiva espressa in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie

L’accertamento in ordine all’essenzialità del termine, inserito dalle parti in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie, deve essere condotta dal giudice di merito non solo alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, ma soprattutto alla stregua della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.

Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali

L’azione dei creditori sociali si prescrive, ex art. 2949 c.c., nel termine di cinque anni, che decorre non dal momento del compimento degli atti gestori lesivi commessi dall’amministratore, bensì da quello (diverso e successivo) dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza del patrimonio della società ai fini del soddisfacimento delle loro ragioni di credito. Tale dies a quo non coincide necessariamente con la messa in liquidazione della società il cui amministratore è stato convenuto, in quanto la liquidazione può essere determinata alternativamente da una delle diverse cause di cui all’art. 2484 c.c. e rappresenta una fase in cui la società destina l’attivo proprio all’estinzione dei debiti sociali, in vista della chiusura dell’impresa. Il dies a quo non coincide necessariamente neppure con la data della notifica, da parte dei creditori-attori, di una diffida ad adempiere alla società, in quanto l’inadempimento di un’obbligazione da parte della società potrebbe dipendere dalle più svariate ragioni e non preludere necessariamente una situazione di incapienza patrimoniale. Il dies a quo può invece correttamente essere individuato nel giorno dell’infruttuoso esperimento di una procedura di espropriazione, promossa dai creditori, in quanto da tale momento può parlarsi con certezza di insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento del credito.

Può essere considerato responsabile di atti di mala gestio, ai sensi dell’art. 2394 c.c., l’amministratore che ha compiuto un’operazione che si presentava ex ante come imprudente e incauta, in quanto conclusa con una società appena costituita e priva di patrimonio, con la cessione integrale dei propri unici asset immobiliari, in mancanza di garanzie, reali o personali.

28 Dicembre 2021

Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali e rimedi restitutori

La risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ha quali conseguenze l’emersione di rimedi risarcitori (ove ve ne siano i presupposti) e restitutori (nello specifico la retrocessione della quota sociale acquisita al cedente).

L’inadempimento alle obbligazioni contratte da parte del cessionario della quota sociale può essere riconnesso sia al mancato pagamento del prezzo pattuito, sia – nell’ambito di un contratto quadro più complesso ed i cui singoli atti siano tra loro connessi e correlati su di un piano causale e funzionale – alla omessa esecuzione di ulteriori obbligazioni previste e/o alla mancata definizione di uno o più atti esecutivi dell’accordo quadro (tra i quali l’acquisto progressivo di altre porzioni della quota o di altre partecipazioni).

La sostituzione dell’originario contratto di cessione di quote sociali con uno nuovo e con un diverso assetto di interessi determina il mutamento del titolo e della causa pretendi sottostante, con la conseguenza che il negozio (ed il relativo regolamento) non è più quello rappresentato dal primo contratto ma, bensì, quello del secondo; in ragione di ciò il cedente e/o la parte che abbia subito l’inadempimento non potrà agire sulla base delle obbligazioni del titolo originario, ove queste siano state sostituite da un nuovo assetto, in quanto l’inadempimento delle obbligazioni originarie sostituite non può comportare la caducazione degli effetti né degli atti compiuti in esecuzione del primo accordo (cessione di parte della quota), né del secondo contratto.

8 Giugno 2021

La dichiarazione della parte non inadempiente di volersi valere della clausola risolutiva espressa non necessita di una procura scritta

L’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la diffida ad adempiere ha natura negoziale e, in virtù della disciplina della rappresentanza, deve essere sostenuta da una procura rilasciata nella stessa forma della diffida stessa non può estendersi al regime della clausola risolutiva espressa.

Difatti, mediante la diffida ad adempiere la parte adempiente manifesta una volontà ulteriore rispetto al contenuto del contratto nel quale va ad inserire un termine essenziale, in una situazione di già intervenuto inadempimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14292/2010). Al contrario, in presenza di una clausola risolutiva espressa la parte adempiente gode del diritto potestativo di comunicare alla parte inadempiente di volersi avvalere di detta clausola già inserita nel contratto.

Il conferimento di licenza d’uso e di esclusiva di vendita non comporta l’automatico divieto per il licenziante di vendere i prodotti in proprio

Il fatto che le parti non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo [ndr per la licenziante] di cessare l’attività di vendita diretta con propri marchi in favore di una licenziataria che ancora doveva organizzare le sue strategie, depone significativamente per l’insussistenza di un obbligo di esclusiva rivolto verso la stessa [ndr licenziante] nei termini prospettati.

Se nessuna specifica clausola contrattuale prevede espressamente un divieto per [ndr la licenziante] di vendere i propri prodotti, si deve rilevare che detta conclusione nemmeno può raggiungersi all’esito della ricerca della comune intenzione delle parti, attuata interpretando le clausole le une per mezzo delle altre come previsto dall’art. 1363 c.c.

L’interpretazione del contratto impone di portare l’attenzione sul comportamento delle parti, precedente e posteriore alla stipulazione, come previsto dall’art. 1362 II comma c.c.

14 Settembre 2020

Validità del contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali e efficacia della diffida ad adempiere

Ai fini della configurabilità di un valido contratto preliminare di cessione di una partecipazione sociale è sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto ovvero l’individuazione delle parti, dell’oggetto, del prezzo di cessione, del termine per la ripetizione del preliminare in forma autentica nonché del termine, anche generico, della stipula della cessione definitiva. Non è indispensabile ai fini della validità del preliminare di cessione l’indicazione dettagliata e completa di tutti gli elementi del futuro contratto.

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20 Maggio 2019

Cessione di partecipazioni e irrilevanza della consistenza patrimoniale della società, in difetto di specifica garanzia del cedente

La consistenza patrimoniale di una società, nell’ambito della cessione delle relative quote o azioni, rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente. Pertanto, in difetto di tale garanzia, l’eventuale sussistenza di passività nel bilancio della società, le cui partecipazioni sono state oggetto di cessione, non assume alcuna rilevanza in ordine al rapporto negoziale tra le parti. Ne discende che tale circostanza non può essere validamente addotta dal cessionario per giustificare il mancato pagamento del prezzo delle partecipazioni acquistate.

1 Giugno 2018

Cessione di ramo di azienda: simulazione parziale e prescrizione

L’accertamento della simulazione è imprescrittibile, tuttavia viene meno il relativo interesse ad agire se i diritti nascenti dal contratto dissimulato si siano nel frattempo prescritti. [ LEGGI TUTTO ]

12 Ottobre 2017

Risoluzione del contratto di cessione d’azienda per grave inadempimento della cessionaria

Nel contenzioso relativo a cessione d’azienda, nel caso in cui, sia invocata una presunta clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., oltre a presunta diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. (da ritenersi non idonea per essere stato assegnato un termine di adempimento inferiore a quello minimo prescritto dal Legislatore), qualora sia dimostrato il grave inadempimento della cessionaria (in specie: mancato pagamento dei ratei residui del prezzo pattuito) e parte cedente chieda comunque [ LEGGI TUTTO ]

9 Agosto 2017

Inadempimento di opzione put e risarcimento del danno

Si ha nullità di un’opzione put per violazione del patto leonino solamente in caso di esclusione assoluta, costante e immeritevole del titolare dell’opzione dalla partecipazione alla perdite (nella specie è stata rigetta l’eccezione di nullità [ LEGGI TUTTO ]