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Art. 2533 c.c.
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29 Marzo 2023

La distinzione tra rapporto sociale e rapporto di scambio nelle cooperative

In tema di cooperative, il rapporto sociale, di carattere associativo, deve essere tenuto distinto da quello di scambio, di natura sinallagmatica; tali rapporti, infatti, seppur collegati, hanno causa giuridica autonoma. Il pagamento di una somma eseguito dal socio a titolo di prenotazione di un immobile deve essere ascritto al rapporto di scambio, perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.

24 Gennaio 2023

Esclusione del socio moroso dalla cooperativa edilizia

La società cooperativa edilizia che agisca, in qualità di creditore, per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso dal godimento dell’alloggio fornito dalla stessa e per la condanna alla corresponsione dei canoni rimasti impagati, è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.

18 Gennaio 2023

Esclusione del socio di società cooperativa per grave inadempimento

In tema di società cooperativa, le cause di origine convenzionale di esclusione di un socio devono essere indicate nello statuto in modo tassativo e non generico, al fine di evitare un’eccessiva discrezionalità dell’organo amministrativo e, pertanto, quando un’ipotesi di esclusione fa riferimento alla gravità dell’inadempimento è necessario che sia indicato chiaramente sia la prestazione richiesta, sia la gravità dell’inadempimento stesso.

20 Dicembre 2022

Esclusione del socio di società cooperativa e canoni di godimento dell’alloggio sociale

La domanda relativa alla legittimità della delibera di esclusione di un socio da una società cooperativa attiene al rapporto sociale e rientra pertanto nella competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell’assegnazione dell’alloggio sociale, riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e delle indennità per l’occupazione sine titulo.

In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, la società cooperativa che agisce per ottenere la condanna al pagamento dei canoni d’affitto dell’alloggio sociale e dell’indennità per occupazione sine titulo è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall’avvenuto adempimento.

La somma dovuta a titolo di canone di godimento dell’alloggio sociale di una società cooperativa costituisce debito di valuta e pertanto non è oggetto di rivalutazione monetaria, salvo che non venga allegato un qualche elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.

La delibera di esclusione del socio di società cooperativa

La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione, che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione, è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione di cui all’art. 2533 c.c. Ciò in quanto la comunicazione della delibera di esclusione, al fine del decorso del termine per proporre opposizione, è sufficiente che sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese.

Decorrenza del termine d’impugnazione della delibera di esclusione del socio di società cooperativa

La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione del socio di società cooperativa (che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione) è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione della stessa. Ciò in quanto la comunicazione della delibera di esclusione, al fine del decorso del termine per proporre opposizione, è sufficiente che sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese.

3 Ottobre 2022

Esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia: obbligo di versare l’indennità di occupazione dell’immobile sociale

Per effetto della delibera di esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia, quest’ultimo è tenuto a rilasciare l’alloggio sociale e a rifondere alla cooperativa l’indennità di occupazione dell’immobile, in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., che costituisce espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo.

10 Agosto 2022

L’onere della prova in relazione alla legittimità dell’esclusione del socio di società cooperativa

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società – che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore – l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato. Tale redistribuzione dell’onere della prova sui fatti costitutivi della fattispecie non porta alla svalutazione della rilevanza dei motivi posti dal socio a sostegno della propria opposizione, quasi che questa si risolva in una mera sollecitazione al controllo giurisdizionale dell’esclusione indipendentemente dagli argomenti addotti dall’interessato per contestarne la legittimità. L’onere della prova è pur sempre circoscritto a quel che forma oggetto della controversia, i cui confini non possono che essere desunti dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio: senza che il giudice possa, ex officio, ricercare ulteriori ragioni di illegittimità della delibera di esclusione, onerando la società di provarne la conformità a legge e statuto oltre i motivi allegati dal socio.

Non v’è dubbio che compete al giudice di merito la valutazione in concreto dalla riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione. Ed è del pari indubbio che, nel fare ciò, quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all’interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica, quel giudice deve tener conto della rilevanza dalla lesione eventualmente inferta dal socio all’interesse della società, potendosi ragionevolmente ritenere che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintenda un elementare criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo. Sarebbe del resto contrario al fondamentale principio di buona fede l’ammettere che un pregiudizio di scarsa rilevanza, in applicazione di una previsione statutaria di carattere generico, possa provocare una reazione a tal punto radicale. Ma, se tutto questo è vero, ugualmente vero è che il giudice di merito deve dare conto con adeguata e logica motivazione della valutazione in proposito operata, a che tale valutazione egli è tenuto a compiere non perdendo di vista il già richiamato principio di buona fede, cui ovviamente non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio, dev’esser improntato. Né deve il giudicante trascurare, in un simile contesto, la rilevanza centrale che ha l’elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula, in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo, il reciproco affidamento dei soci, il venir meno del quale costituisce il sostrato logico necessario di qualsiasi anche più specifica previsione statutaria di comportamenti implicanti l’esclusione.

Esclusione del socio di cooperativa

Il giudice deve riscontrare non solo l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione, ma anche la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo, restandogli preclusa soltanto l’indagine sull’opportunità del provvedimento adottato dagli organi sociali. Inoltre, qualora la causa di esclusione non consista in fatti ed eventi specifici, ma in una categoria sintetica, il giudice del merito, dopo aver accertato l’esistenza dell’atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclusione, ad apprezzarne la rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe stato leso, nonché con riguardo alla gravità dell’inadempimento degli obblighi sociali.

14 Luglio 2022

Esclusione di un socio dalla società cooperativa per morosità nel pagamento dei canoni di godimento dell’immobile sociale

È legittima la delibera del C.d.A. di una società cooperativa di esclusione del socio per violazione degli obblighi statutari, previsti a pena di esclusione del socio dalla società, relativi al pagamento dei canoni di godimento dell’alloggio sociale assegnato al socio, con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’immobile sociale.

Poiché l’assegnazione in godimento dell’immobile comporta la corresponsione del canone di godimento, la morosità maturata forma oggetto di condanna al pagamento.

Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all’esclusione, il socio escluso è altresì tenuto al pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo.