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Art. 2533 c.c.
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L’esclusione del socio di società cooperativa per gravi inadempienze

Le norme sull’esclusione del socio “per gravi inadempienze” hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e segg. c.c., le quali non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l’ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte. La risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all’art. 1458 c.c., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge. L’esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest’ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci.

Per quanto riguarda l’ipotesi prevista al 1° co. dell’art. 2533 c.c., il carattere della gravità, in base alla disciplina generale, deve essere vagliato in relazione al peculiare interesse del creditore, quindi al mancato – o particolarmente difficoltoso – raggiungimento dello scopo sociale, trattandosi di condotte che possano avere inciso negativamente sulla situazione economica dell’ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.

Quanto al riparto dell’onus probandi (ex art. 2697 c.c.), nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe su quest’ultima l’onere di provare i fatti posti a base della determina impugnata: la veste processuale di convenuta è infatti puramente formale, non diversamente che in qualsiasi altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, ovviamente nel solco di quelle che sono le argomentazioni e le eccezioni formulate dal socio (o dai soci, nella specie) opponente.

15 Luglio 2021

Omessa convocazione dell’amministratore in conflitto di interessi e validità della delibera di esclusione

In caso di omessa convocazione del socio-amministratore, non è invalida la delibera di CdA di esclusione dello stesso socio-amministratore per morosità nel versamento dei conferimenti sociali, attesa la posizione di conflitto di interessi in cui egli si trovava, non potendo votare in una deliberazione avente ad oggetto la sua esclusione.

 

9 Giugno 2021

Incompetenza del Tribunale a giudicare sull’esclusione del socio di cooperativa in presenza di clausola compromissoria

In difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, clausole compromissorie come quella che ricomprende nel suo perimetro applicativo “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico” deferiscono alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovino la loro matrice nel contratto. E quindi, tutte quelle relative non solo all’esistenza, alla validità e all’esecuzione, ma anche all’estinzione e alla risoluzione del rapporto sociale, ove pure insorte in un tempo successivo all’esaurimento fra le parti del rapporto stesso; purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dall’intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

16 Aprile 2021

Esclusione del socio moroso dalla società cooperativa edilizia a proprietà indivisa e rilascio dell’immobile

Il socio moroso di società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, una volta accertata la legittimità dell’esclusione dello stesso da parte della società, è tenuto a rilasciare l’immobile, in quanto esso, a far data dall’esclusione, deve ritenersi occupato sine ullo titulo.

2 Aprile 2021

Onere della prova nel giudizio di opposizione alla deliberazione di esclusione del socio

Ai sensi dell’art. 2533 c.c., contro la deliberazione di esclusione del socio, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. In sede di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società -che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore- l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato (Cass. civ. 26.9.2013 n.22097).

2 Aprile 2021

Onere probatorio nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società – che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore – l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato.

Il rapporto mutualistico nelle società cooperative

In ipotesi di cooperativa, la risoluzione del rapporto sociale determina il venir meno del rapporto mutualistico di assegnazione dell’alloggio sociale.
Tale conclusione discende dalla relazione di dipendenza tra il rapporto sociale e il rapporto secondario conseguente che il legislatore ha inteso prefigurare visto il disposto dell’art. 2533 c.c.

Scioglimento rapporto sociale individuale in società cooperativa edilizia e risoluzione rapporto mutualistico

Il socio di cooperativa edilizia ed assegnatario di un immobile che non provvede al pagamento delle spese e degli oneri di gestione della cooperativa e di quelle previste dal contratto di assegnazione può essere escluso dalla società con decisione dell’organo gestorio.

La mancata impugnazione nei termini di legge della delibera di esclusione del socio di società cooperativa rende definitiva la cessazione sia del rapporto sociale individuale, sia del rapporto mutualistico.

La decadenza dallo status di socio di una cooperativa edilizia determina anche la revoca dall’assegnazione in godimento dell’alloggio, con obbligo in capo allo stesso di rilasciarlo e di corrispondere una indennità di occupazione per il venir meno del titolo che ne giustifichi il godimento. Ciò in quanto il venir meno dello status di socio della cooperativa determina la cessazione del rapporto mutualistico di assegnazione dell’alloggio, dal momento che sussiste in base all’art. 2533 c.c. una relazione di dipendenza tra il rapporto sociale e il rapporto secondario conseguente di assegnazione dell’alloggio nella cooperativa edilizia e, quindi, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

11 Febbraio 2021

L’indennità di occupazione sine titulo non è un debito di valore, bensì di valuta

Sull’importo dell’indennità per l’occupazione sine titulo sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore. Per ottenere gli interessi dovrebbe essere allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento.

19 Novembre 2020

Quantificazione dell’indennità per occupazione sine titulo dovuta dal socio escluso di cooperativa edilizia

L’indennità per occupazione sine titulo, nel caso di società cooperativa edilizia, è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. – il quale, secondo la Corte di Cassazione, costituisce “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011 e Id. 15301/2000).