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7 Ottobre 2021

Compravendita di azioni e carenza di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012

L’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 costituisce eccezione al principio generale di cui all’art. 4 co. 1 e deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di diverse convenzioni, la persona che abbia il domicilio in uno stato membro, possa essere convenuta in un altro stato membro da individuare, ove si verta in materia di compravendita di beni, con riferimento al “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”, individuato, a sua volta in modo cogente, nel “luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. [In tema di compravendita di azioni, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo pendente tra due società domiciliate in Lussemburgo, il Tribunale ha escluso che, in difetto di pattuizioni, il luogo di consegna dei beni rilevante ai sensi dell’art. 7 let. b) possa identificarsi con il luogo di conclusione del contratto – nel caso di specie, Milano, e quindi l’Italia -, dovendo invece coincidere con il luogo della consegna materiale (cfr. Cass., sez. un., n. 32362/2018). Considerato che, pure in assenza di previsioni, in base al contratto, sulle azioni doveva costituirsi pegno a garanzia del pagamento integrale del prezzo, con consegna delle stesse ad un notaio lussemburghese e, in ogni caso, che, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio – i.e. il pagamento del prezzo -, rilevante ai sensi dell’art. 7 let. a), era il Lussemburgo, avendo le società ivi la propria sede e domicilio, il Tribunale ha negato l’esistenza di un collegamento idoneo a fissare la giurisdizione italiana].

16 Novembre 2018

Contratto di compravendita di quote per persona da nominare

Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un  contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina da parte dell’acquirente, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo quindi considerarsi fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al venditore ed unico legittimato passivo di un’eventuale azione contrattuale di quest’ultimo (cfr. Cass. nn. 7217/2013; 9595/2015 e 23077/2009).

 

21 Luglio 2017

Avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. anche in caso di mutamento dell’interesse della parte nel corso del rapporto

La fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. deve essere applicata, a fini di riequilibrio dell’assetto negoziale, anche quando l’interesse di una parte si modifichi nel corso del rapporto fino a risultare in concreto contrario all’avveramento della condizione. [ LEGGI TUTTO ]

7 Luglio 2017

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio [ LEGGI TUTTO ]

7 Luglio 2017

Omessa denuntiatio a favore dei soci prelazionari

Nell’ambito della vendita di azioni, qualora lo statuto preveda una procedura di denuntiatio a tutela del diritto di prelazione dei soci e ponga il relativo onere a carico del socio alienante, spetterà a quest’ultimo attivarsi per verificare l’interesse di altri soci all’acquisto delle azioni, pena l’inesigibilità dell’obbligazione di pagamento del prezzo per colpa dello stesso creditore [nel caso di specie il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore del socio venditore per mancato assolvimento dell’onere della comunicazione ai soci titolari del diritto di prelazione].

19 Giugno 2017

Garanzia della consistenza e caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale

Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta [ LEGGI TUTTO ]