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27 Giugno 2023

Sulla competenza delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa

Ai sensi dell’art. 3, co. 3, d.l. n. 1 del 2012, alla Sezione Specializzata in materia di impresa territorialmente competente è attribuita la competenza anche sulle cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma. Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi della connessione impropria. In ragione di ciò, nel caso in cui la parte attrice richieda in via preliminare l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta da socio di una cooperativa e, dunque, abbia proposto una vera e propria domanda di accertamento su una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, deve rilevarsi non solo il fatto che detta domanda rientri nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, ma anche, conseguentemente, che detta Sezione Specializzata sia anche competente in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo di un immobile della cooperativa, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione da socio con correlata decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale.

17 Gennaio 2023

Consorzi con attività esterna e competenza delle sezioni specializzate

Rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare di un consorzio che (pur non avente oggetto di lucro) non abbia svolto mera attività di coordinamento nei confronti dei consorziati, ma anche attività di interazione con i terzi.

21 Dicembre 2022

La competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa nelle controversie relative alle partecipazioni sociali

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti a queste ultime, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questo con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Il mero accertamento negativo del credito inerente ad operazioni di finanziamento in ragione della nullità dei contratti di acquisto di azioni e dei collegati contratti di finanziamento per asserita violazione della disciplina di cui all’art. 2358 c.c., non  avendo alcun legame con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali eventualmente discendenti dall’acquisto di azioni, non rientra nelle materie riservate ope legis alla competenza, funzionale e inderogabile, delle sezioni specializzate in materia di impresa.

13 Luglio 2022

Garanzia fideiussoria “a prima richiesta” e contratto di cessione di quote

In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, non è il semplice fatto che il debito garantito derivi da un contratto di cessione di partecipazioni sociali che può valere a riservare alla cognizione della Sezione la causa promossa dal creditore per l’adempimento di un negozio di garanzia. Inoltre, nessuna questione di competenza può porsi all’interno dello stesso ufficio, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la riserva della trattazione delle materie previste dall’art. 3 d. lgs. 168/2003 attiene alla distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio e non alla competenza.

In caso di una garanzia fideiussoria “a prima richiesta e senza eccezioni”, essa rafforza l’impegno fideiussorio, sganciandolo dalle sorti del debito principale proprio attraverso la previsione dell’impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale per sottrarsi al pagamento immediato. Si tratta di un contratto autonomo di garanzia, che la giurisprudenza di legittimità reputa sotteso alle garanzie “a prima richiesta” – connotate da deroghe alla disciplina tipica della fideiussione tali da escludere l’accessorietà della garanzia –  meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto connotato dalla causa in concreto di traslare il rischio economico dell’inadempimento del debitore sul garante attraverso la previsione dell’obbligazione autonomia di una prestazione indennitaria sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

22 Aprile 2022

Simulazione di compravendita di partecipazioni s.r.l.: competenza delle Sezioni Specializzate

La domanda di accertamento della simulazione della compravendita di partecipazioni sociali di s.r.l. rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa in quanto competenti a conoscere delle controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali di società di capitali e ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, ai sensi dell’art. 3 D.lgs 168/2003.

1 Giugno 2021

Eccezione di incompetenza per materia in relazione a fideiussioni

Va accolta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente dalla parte opposta, quando:
– l’opponente fideiussore non si è limitato ad eccepire la nullità per violazione della normativa antitrust in via di eccezione riconvenzionale (nel caso di eccezione riconvenzionale diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può esaminarla, senza che scatti la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese), ma ha chiesto in via principale la dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione, perché riflettente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI;
-la competenza per materia spetta alle sezioni specializzate dei Tribunali delle Imprese;
– ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge n. 287/90 “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L’art. 3 lett. “c” del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e
introducendovi un comma 1-ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett. “c” (e “d”) è inderogabilmente competente “a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)”.

Procedimenti cd. di follow-on sul risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust

Il carattere di prova privilegiata dei provvedimenti sanzionatori dell’AGCM è stato recepito e rafforzato nella normativa interna di attuazione della direttiva 2014/104/UE (cfr., in particolare, l’art. 7, comma primo, del d.lgs. 3/2017). Tale disciplina prevede che nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.

17 Luglio 2020

Competenza del Tribunale delle Imprese per violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA

Una controversia avente ad oggetto la violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA deve ritenersi di competenza delle Sezioni Specializzate, dovendo rientrare tra quelle relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, che l’art. 3 comma 1 lett. b) del d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 rimette alla competenza delle sezioni specializzate.

17 Luglio 2020

L’antigiuridicità di un comportamento anticoncorrenziale non può essere disgiunta dalla valutazione delle conseguenze prodotte dal danno che tale condotta ha cagionato

Il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti (siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui all’art. 2598 c.c. ovvero di uno specifico patto negoziale) non può mai ritenersi in re ipsa bensì, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria (cfr. Cass. n. 7306/2009 e, più recentemente, Cass. n. 25921/2015).

Da ciò consegue la necessità della prova quantomeno presuntiva sia dell’eventus damni che delle sue conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali e non), dedotte in causa, nella sfera giuridica del preteso danneggiato.

22 Maggio 2019

Concorrenza sleale c.d. parassitaria e imitazione servile di prodotti altrui

La residuale fattispecie illecita prevista all’art. 2598, n. 3, c.c. fissa una nozione di concorrenza sleale più ampia rispetto alle attività di slealtà concorrenziale tipizzate ai nn. 1 e 2 della predetta disposizione normativa, con la conseguenza che al fine di configurare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. è necessario che l’attività anticoncorrenziale denunciata presenti un quid pluris rispetto alle altre due fattispecie. Così in relazione all’attività illecita indicata al n. 1, in difetto di allegazioni caratterizzanti, in fatto, la pretesa violazione dei principi di correttezza professionale ulteriori e diversi rispetto al censurato utilizzo del patronimico con effetti confusori, va senz’altro esclusa la sussistenza dell’illecito previsto dall’art. 2598, n. 3, c.c.

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