Art. 1373 c.c.
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Recesso da accordi assunti in ambito parasociale
Pur in assenza di una espressa previsione negoziale, in presenza di giusta causa, è consentita la facoltà di recesso da accordi di collaborazione di durata determinata, caratterizzati da intuitus personae e assunti al momento dell’adozione di patti parasociali, potendo applicarsi in via analogica le regole previste (i) ex2383 c.c. terzo comma, per la revoca degli amministratori di s.p.a., nominati a tempo determinato e revocabili ad nutum salvo il diritto al risarcimento nel caso di assenza di giusta causa della revoca; (ii) ex 1725 c.c., per la revoca del mandato oneroso, recante analoga disciplina; (iii) ex 2237 c.c., per il recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, recesso esercitabile ad nutum dal cliente, salvo il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta fino al recesso.
Contratto di edizione, recesso illegittimo e risarcimento del danno
L’insuccesso dell’opera è causa di scioglimento del contratto e tale evento può riscontrarsi, quando sia oggettivamente accertata l’incapacità dell’edizione ad essere richiesta dal pubblico. L’insuccesso dell’opera non consiste in un semplice calo delle vendite; il calo delle vendite è un fenomeno frequentissimo per la quasi generalità delle opere, e non può coincidere con il concetto di insuccesso editoriale. Questo presuppone che la diminuzione delle vendite si stabilizzi lungo un periodo di tempo tale da rivelare una sostanziale e irreversibile chiusura del mercato. Nella necessità di contemperare gli interessi economici dell’editore con quelli non solo patrimoniali ma anche morali dell’autore, è la situazione di imprevedibilità di un ulteriore positivo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica ceduti dall’autore che potrebbe giustificare lo scioglimento del contratto e la liberazione di ciascuno dei contraenti dagli obblighi relativi. Tale fattispecie considera la posizione egemonica dell’editore, ma appresta contestualmente la tutela del contraente più debole, cioè dell’autore, il quale ha interesse a liberamente esplicare la propria creatività nella realizzazione di nuove opere dell’ingegno e a negoziare i diritti della relativa utilizzazione alle condizioni economiche più convenienti: condizione, questa, determinante per assicurare all’autore la piena indipendenza economica, liberandolo dai vincoli e dalle restrizioni che conseguirebbero al protrarsi di un patto di esclusività non più giustificato dall’interesse economico, ormai venuto meno, dell’editore, in considerazione dell’esito negativo della precedente iniziativa editoriale. [Nel caso di specie, la comunicazione con cui la società editrice comunicava la volontà di recedere dal contratto non fa alcun riferimento all’insuccesso editoriale che avrebbe legittimato il recesso ex art. 134 n. 2 L. 633/1941 e pertanto appare infondata la tesi del convenuto che lo ritiene legittimo agganciandolo all’esercizio della facoltà dell’editore espressa dalla norma speciale.]
Esercizio del diritto di recesso e uso non lesivo del marchio da parte dell’ex concessionario
L’eliminazione, da parte del Regolamento (UE) 461/2010, di un obbligo di specifico preavviso per l’esercizio del diritto di recesso comporta che ove sia stato previsto contrattualmente un termine di 12 mesi per l’esercizio di tale diritto, detto termine sia coerente con la normativa comunitaria, non ravvisandosi profili di manifesta incongruità su un piano generale.
Il diritto di recesso contrattualmente previsto non si configura come abusivo laddove le circostanze oggettive nell’ambito delle quali è esercitato e il comportamento tenuto dalla parte nell’esercizio del proprio diritto non presentano profili di illogicità e non dimostrano un fine diverso da quello per cui il diritto di recesso è stato previsto.
Non sussiste un’effettiva valenza lesiva dell’uso del marchio da parte dell’ex concessionario laddove tale uso su fatture sia dovuto a semplici sviste incorse in pochi casi e per mera distrazione/negligenza del personale addetto. Inoltre, la circostanza che le fatture non sono destinate a circolare, ma rimangono nell’ambito della cerchia dei destinatari, presenta un’intrinseca inidoneità decettiva verso il pubblico generalizzato dei consumatori e dunque un’intrinseca inidoneità lesiva verso il titolare del marchio.
Inadempimento del contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda e onere della prova
E’ principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell’inadempimento di obbligazioni, opera a favore del creditore, il quale abbia provato l’esistenza dell’obbligazione e l’esigibilità del credito, la presunzione di persistenza del diritto oltre il termine di scadenza; pertanto il creditore è esonerato dall’onere della prova dell’inadempimento e grava sul debitore la prova del fatto estintivo o della mancanza della colpa; tale presunzione non opera allorquando siano dedotti non l’inadempimento dell’obbligazione ma l’inesatto adempimento o la violazione di un obbligo accessorio (quale, ad esempio, l’obbligo di informazione), la cui prova incombe sul deducente. Pertanto, una volta dimostrata l’esistenza del contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda nonché la disponibilità del contraente alla stipula del contratto definitivo, in assenza di prova contraria, il giudice dovrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento.
La legittimazione ad agire del titolare di impresa individuale. Il recesso unilaterale dal contratto preliminare
Recesso dal contratto preliminare di cessione di quote per revisione del prezzo
Avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, nel caso di recesso da un contratto preliminare di cessione di quote, in difetto di diversa previsione, non è richiesta la forma scritta.
Violazione indiretta di contratto di affiliazione commerciale
E’ inadempiente la parte di un contratto di affiliazione commerciale che non provveda al pagamento delle royalties a seguito della comunicazione di recesso, dichiarata inefficace. E’ inadempiente all’obbligo di non concorrenza indiretta di un contratto di affiliazione commerciale la parte che [ LEGGI TUTTO ]