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11 Ottobre 2023

Revoca del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per sostituzione del rappresentante dell’ente

Qualora nel corso del processo che veda coinvolta una società di capitali il cui rappresentante sostanziale e processuale si trovi in conflitto di interessi sia nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., questo deve essere revocato in caso di sostituzione del rappresentante dell’ente con altro soggetto che non si trovi in situazione di conflitto.

In caso di soccombenza dell’attore le spese saranno liquidate in favore della società convenuta, in parte in favore della società costituita in persona del curatore speciale, in parte in favore della società costituita in persona del nuovo amministratore, per le fasi di rispettiva spettanza. Il compenso in favore del curatore speciale resta a carico della società convenuta nell’interesse della quale è stato nominato e alla quale spetta liquidarlo.

9 Febbraio 2023

L’azione di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c.: sopravvenuta perdita della qualità di socio ed effetti processuali

Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l’amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell’ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la legitimatio ad processum solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest’ultimo, in applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione.

La legittimazione ad esperire il rimedio contemplato dal terzo comma dell’art. 2476 c.c. compete – altre che alla società interessata – esclusivamente a coloro che rivestano la qualità di soci della s.r.l. danneggiata dalle condotte di mala gestio degli amministratori. Inoltre, in quanto integrante il presupposto della speciale legittimazione ad agire in veste di sostituto processuale della società danneggiata, lo status di socio in capo all’istante deve persistere per l’intera durata del giudizio. Le condizioni dell’azione, infatti, devono sussistere non solo all’atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia.

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l’interesse delle parti ad ottenere l’accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotto in causa. La cessazione della materia del contendere non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale.

16 Maggio 2022

Azione di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e onere della prova

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l’amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all’amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità.

L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.