Il socio indirettamente danneggiato dall’amministratore non può domandare la cautela
Il socio che prospetti di avere subito un danno per la riduzione del valore della sua partecipazione causato dalla condotta dell’amministratore e indichi che intenda far valere nell’azione di merito il danno subito in proprio (e non nell’interesse della società), non può domandare il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore.
I limiti al compenso dell’organo amministrativo di società partecipate e il concorso di responsabilità del socio ex art. 2476 c.c.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, il compenso dell’amministratore di società a partecipazione pubblica soggiace al limite dell’80% del compenso erogato nel 2013, da intendersi come il costo effettivamente sostenuto dalla società, indipendentemente da qualsivoglia distinzione circa il numero delle mensilità concretamente erogate in tale annualità (nel caso di specie, la società aveva erogato un compenso nel 2013 per due sole mensilità).
Ai fini della configurabilità della peculiare ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 2476, VII c., c.c. a carico del socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto di gestione dannoso per la società, occorre che vi sia stato un concorso di responsabilità del socio e dell’amministratore, e che in giudizio emergano, quantomeno in via incidentale, i profili che depongano per la responsabilità di quest’ultimo.
Responsabilità del socio: necessaria l’ingerenza nella gestione sociale
Il socio beneficiario del godimento di beni ottenuti mediante distrazioni a spese della società, non può essere considerato responsabile ai fini di un risarcimento del danno per equivalente pecuniario, senza che venga allegato alcun elemento che dimostri un’ingerenza nella gestione sociale che possa rendere tale socio corresponsabile delle distrazioni di cui ha goduto.
Irregolarità nella redazione del bilancio e (ir)responsabilità risarcitoria dell’amministratore
La mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non è fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, in quanto tale condotta non causa un danno patrimoniale alla società, avendo invero il bilancio solo la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la ‘fotografia’ del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento.
Azione individuale del socio: profili sostanziali e processuali
Nel caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio in nome proprio, ma nell’interesse della società, la società è litisconsorte necessario e quindi deve essere necessariamente citata in giudizio, se del caso in nome di un curatore speciale qualora l’azione sia proposta dal socio contro l’amministratore in carica. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione attiva della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
In caso di esercizio dell’azione individuale di responsabilità accordata dall’art. 2476, comma 3, c.c. al singolo socio di società a responsabilità limitata nei confronti dei membri dell’organo amministrativo, la società deve ritenersi litisconsorte necessaria [ LEGGI TUTTO ]
Nell’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, comma 3, cod. civ., promossa dal socio, la società è litisconsorte necessaria
Il socio di s.r.l. che promuova azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., agisce nella posizione di sostituto processuale della società. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità promossa dal socio di S.r.l.
Il socio di s.r.l. che ai sensi dell’art. 2476 c.c. agisce per far ottenere alla società il risarcimento del danno patito deve essere considerato sostituto processuale.