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5 Novembre 2021

Azioni di responsabilità esercitate dalla curatela

La responsabilità degli amministratori verso la società è di natura contrattuale e trova la sua fonte tanto nella violazione degli obblighi che hanno un contenuto specifico e già determinato dalla legge o dall’atto costitutivo, quanto nella violazione di obblighi definiti attraverso il ricorso a clausole generali, quali l’obbligo di amministrare la società e perseguirne l’oggetto sociale con la diligenza professionale esigibile ex art. 1176, co. 2, c.c., nonché quello di amministrare senza conflitto di interessi. Altra e distinta forma di responsabilità è quella degli amministratori verso i creditori della società come conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l’assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell’amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da renderlo inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica, con conseguente diritto del creditore di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di adempiere. L’azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci sia per i creditori sociali. Dal carattere unitario dell’azione ex art. 146 l.fall. discende che il curatore, potendosi avvalere delle agevolazioni probatorie proprie delle azioni contrattuali, ha esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo per converso sui convenuti l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Il thema probandum, nell’ambito dell’azione in questione, si articola pertanto nell’accertamento di tre elementi: l’inadempimento di uno o più degli obblighi di cui sopra, il danno subito dalla società e il nesso causale, mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell’agente sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, dunque commisurato in concreto al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, positivo o omissivo, non fosse stato posto in essere. Ad ogni modo, nell’accertamento della responsabilità degli amministratori deve tenersi conto del principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, in quanto il giudice non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, valutandone, così, l’opportunità e la convenienza: ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l’atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori. Pertanto, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore che lo abbia compiuto; al contempo, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l’individuazione di un danno risarcibile. Infatti, non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo infatti a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti.

19 Novembre 2019

Improcedibilità dell’azione sociale di responsabilità di s.r.l. unipersonale in assenza di previa deliberazione assembleare

Nonostante l’art. 2476 c.c. non rechi indicazioni in merito all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l., deve ritenersi che questa possa essere esercitata direttamente dalla società previa deliberazione assembleare, di cui all’art. 2393 c.c., quando l’azione sia diretta a far valere la responsabilità degli amministratori per inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto.

Qualora il rilievo del difetto di autorizzazione all’esercizio dell’azione non sia officioso ma sia stato eccepito da controparte, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., atteso che sull’eccezione di parte è onere di chi ne sia destinatario contraddire (Cass. S.U. n. 4248/2016). (Nel caso di specie, l’ex amministratore convenuto aveva eccepito la mancata previa deliberazione assembleare della s.r.l. unipersonale ad esercitare l’azione di responsabilità, senza che parte attrice avesse successivamente replicato e/o prodotto nulla sul punto nonostante fosse stato assegnato un ulteriore termine per il deposito di memorie difensive).

18 Luglio 2019

Il curatore fallimentare di s.r.l. è legittimato all’esercizio sia dell’azione sociale di responsabilità, che dell’azione prevista a favore dei creditori sociali

In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., deve ribadirsi, in aderenza con la consolidata giurisprudenza di Cassazione formatasi sul punto, la legittimazione in capo al curatore fallimentare di esperire nei confronti dell’organo gestorio di società a responsabilità limitata, non soltanto l’azione sociale di responsabilità, ma anche l’azione dei creditori sociali, nonostante la specifica normativa in materia di s.r.l., diversamente da quella relativa alle s.p.a., a seguito dell’intervenuta riforma, non ne faccia puntuale menzione. Deve, infatti, [ LEGGI TUTTO ]

19 Aprile 2019

Azione sociale di responsabilità nella Srl: nomina curatore speciale; condizione dell’azione e oneri allegativi

Non è condivisibile l’interpretazione restrittiva dell’art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile  solo in caso di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell’azione sociale di responsabilità): invero l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che “Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro” (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).

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19 Gennaio 2017

Azione di responsabilità degli amministratori e sequestro conservativo

La domanda proposta dal socio di una s.r.l. al fine di far valere la responsabilità dell’ex amministratore della società e ottenere il risarcimento ex art. 2476 c.c. è volta pacificamente a far valere una responsabilità di natura contrattuale, in quanto [ LEGGI TUTTO ]

20 Giugno 2016

Azione sociale di responsabilità contro l’amministratore unico di s.r.l. per la stipula di contratto con se stesso e in conflitto di interessi con la società

Ai fini dell’applicabilità della clausola compromissoria, il riferimento a “diritti relativi al rapporto sociale”implica che venga in rilievo non già il mero fatto dell’eventuale titolarità di partecipazioni sociali, ma piuttosto il “titolo” fatto valere in giudizio. (Nella specie si trattava di azione di restituzione conseguente ad annullamento di contratto professionale e di azione di responsabilità inerente l’esercizio di funzioni di amministratore: titoli che non toccavano in alcun modo i paralleli rapporti sociali). [ LEGGI TUTTO ]

25 Gennaio 2016

Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società

Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c.,  gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest’ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l’amministratore e i sindaci a risarcire [ LEGGI TUTTO ]

15 Gennaio 2015

Azione sociale di responsabilità e ripartizione dell’onere probatorio

L’amministratore di una società, convenuto in giudizio dal Fallimento della stessa per la restituzione di somme il cui prelievo dal conto corrente della società risulti privo di causale, deve fornire idonea giustificazione relativa a dette appostazioni, non essendo [ LEGGI TUTTO ]