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Art. 34 d.lgs. 5 2003
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24 Novembre 2022

Arbitrabilità dell’azione di nullità di delibera assembleare per omessa convocazione del socio

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi: a tal fine,  l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Ad es., attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio, e quelle prese in assoluta mancanza di informazione. In tale ultimo ambito, tuttavia, non può esser sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. In particolare, deve ritenersi che la controversia riguardante la nullità delle delibere assembleari per omessa convocazione di soci sia compromettibile in arbitri attesa la non coincidenza tra l’ambito delle nullità e l’area più ristretta dell’indisponibilità del diritto, dovendosi ricomprendere in quest’ultima esclusivamente le nullità insanabili, per le sole quali residua il regime dell’assoluta inderogabilità e pertanto dell’indisponibilità e non compromettibilità ad arbitri del relativo diritto. Alla luce di tale impostazione è da ritenersi ammissibile la competenza arbitrale per le controversie aventi ad oggetto, ad es., la nullità dell’assemblea per mancata convocazione del socio, in quanto tale fattispecie è soggetta al regime della sanatoria delle nullità previsto all’art. 2379-bis, co. 1, c.c. (infatti,  il diritto all’informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest’ultimo disponibile e rinunciabile). Allo stesso modo, è da ritenersi  compromettibile in arbitri una controversia avente ad oggetto la nullità dell’assemblea per aver deliberato su temi estranei all’ordine del giorno.

Compromettibilità in arbitrato di controversie afferenti l’impugnazione di delibere assembleari

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.
Nella specie, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice.

È pacifico che la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all’omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis cod. civ., è compromettibile in arbitri, atteso che l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.

23 Giugno 2021

Sostituzione di delibera assembleare e cessazione della materia del contendere

La disponibilità del diritto rappresenta un limite alla compromettibilità in arbitri di controversie di qualsiasi natura. Con specifico riferimento alla materia societaria non può essere deferita alla decisione arbitrale l’impugnativa di delibera di approvazione del bilancio che verta sulla veridicità, completezza e chiarezza del bilancio stesso. Ciò in quanto le norme dirette a garantire tali principi non solo hanno natura imperativa, ma attengono pure a diritti indisponibili, essendo poste, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti terzi che con la società entrano in rapporto.

La delibera di approvazione del bilancio che sia revocata e sostituita da successiva delibera conforme alla legge con la quale sia approvato un nuovo progetto di bilancio per il medesimo esercizio, determina che non possa più pronunziarsi l’annullamento della delibera adottata anteriormente e che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, la fondatezza delle doglianze mosse contro la delibera di approvazione del bilancio di cui si lamenta l’illegittimità, successivamente revocata e sostituita da altra delibera conforme alla legge, giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.

21 Giugno 2021

Responsabilità dell’amministratore di snc per prelievi ed ammanchi di cassa e per utilizzo personale di beni sociali

E’ responsabile nei confronti della società l’amministratore di società in nome collettivo che abbia:
i. effettuato prelievi ingiustificati dai conti correnti;
ii. distratto corrispettivi relativi alla attività caratteristica non registrati o regolarizzati (e non scontrinati o fatturati);
iii. utilizzato beni sociali per fini personali. Tale condotta illegittima costituisce una forma di inadempimento ai propri obblighi ed ingenera una responsabilità in capo all’amministratore, il quale è tenuto a risarcire il danno cagionato.

Grava sulla società l’onere di dimostrare la sussistenza delle condotte illegittime, il nesso causale ed il danno cagionato (nel caso di specie i prelievi e l’indebito utilizzo di risorse sociali e di proventi e corrispettivi della attività non fatturati e contabilizzati); tuttavia, una volta allegati e/o dimostrati e non specificamente contestati i prelievi e gli ammanchi di cassa, spetta all’ex amministratore fornire la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c., dimostrando con evidenza contabile (o con adeguata prova costituenda) che il denaro sociale oggetto di tali prelievi e pagamenti fosse stato reimpiegato per spesare costi o saldare debiti della società.
In assenza di contestazione e di prova di ciò, l’ex amministratore deve restituire alla società le somme non reimmesse nelle casse sociali.

La mancata impugnazione della decisione di rimozione delle funzioni gestorie da parte del socio-amministratore di snc rende la cessazione dalla carica definitiva e le eventuali irregolarità ed illegittimità inopponibili alla società.

In una società di persone l’utile di esercizio realizzato e risultante da rendiconto non opposto è automaticamente distribuibile tra i soci, vantando in tal caso il socio un vero e proprio diritto di credito liquido ed esigibile; diritto non conculcabile neppure (a differenza che nelle società di capitali) per delibera maggioritaria (salvo che non sia l’atto costitutivo a prendere una diversa disciplina).

E’ nulla la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società di persone che, in difformità rispetto al dettato normativo di cui all’art. 34, co. 2 del d.lgs. n. 5/2003 ed anche se anteriore allo stesso, non attribuisca il potere di nomina degli arbitri ad un soggetto terzo, demandandone l’individuazione alle parti stesse.

9 Giugno 2021

Incompetenza del Tribunale a giudicare sull’esclusione del socio di cooperativa in presenza di clausola compromissoria

In difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, clausole compromissorie come quella che ricomprende nel suo perimetro applicativo “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico” deferiscono alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovino la loro matrice nel contratto. E quindi, tutte quelle relative non solo all’esistenza, alla validità e all’esecuzione, ma anche all’estinzione e alla risoluzione del rapporto sociale, ove pure insorte in un tempo successivo all’esaurimento fra le parti del rapporto stesso; purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dall’intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

17 Maggio 2021

Azione di risarcimento dei danni promossa dall’amministratore revocato senza giusta causa e clausola compromissoria

L’estensione oggettiva della clausola statutaria che devolve a un collegio arbitrale la decisione sulle «controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale», tenuto anche conto della regola ermeneutica di cui all’art.808-quater c.c., depone nel senso che tutte le controversie tra amministratore e società che riguardino le vicende sociali e attengano a diritti disponibili siano assoggettate ad arbitrato. In esse rientrano le domande che riguardano il diritto al risarcimento danni per revoca senza giusta causa dell’amministratore: l’amministratore pur revocato è dunque astretto dal vincolo compromissorio per quelle domande che trovano la loro genesi proprio nel rapporto sociale.

La nullità della clausola compromissoria ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003 ed il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che preveda la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e solo nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile ex officio. Ciò in ragione della prescrizione di cui al dettato normativo previsto ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003, il quale stabilisce che la clausola compromissoria debba prevedere il conferimento del potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità.

Quanto al decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità – esperita a norma dell’art. 2476 c.c. – esercitata direttamente dalla società asseritamente danneggiata, esso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2949 c.1 e 2941 n.7 c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dell’amministratore infedele e/o inadempiente, fatti sempre salvi eventuali atti interruttivi idonei ed intervenuti nel quinquennio posteriore alla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero di allegazioni di ulteriori cause di sospensione/interruzione.

28 Gennaio 2021

Operatività della clausola compromissoria in relazione a delibere aventi ad oggetto diritti disponibili

In presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, la controversia avente ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, non riguardando diritti indisponibili, comporta l’applicazione della clausola compromissoria e la competenza arbitrale a decidere sulla controversia. [ LEGGI TUTTO ]

19 Novembre 2020

Soppressione della clausola statutaria compromissoria: l’esercizio tempestivo del diritto di recesso rende inopponibile al socio la modifica statutaria

L’esercizio tempestivo della facoltà di recesso ex art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, esclude che si possa qualificare l’omessa impugnazione della delibera di modifica dello statuto da parte del socio receduto come acquiescenza alla modifica medesima.

Dunque, se il socio esercita il recesso a fronte della delibera che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio, anche per quanto riguarda le controversie relative alla carica di amministratore, se il socio rivestiva tale carica, e la società resta regolato dallo Statuto non modificato quanto alla clausola compromissoria atteso che la modifica non gli è opponibile.

Il recesso esercitato ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, rende inopponibile al socio le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.

30 Ottobre 2020

Impugnazione della delibera assembleare per nullità e compromettibilità in arbitri

Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano o meno limiti all’operatività della clausola arbitrale collegati alla tipologia dei vizi lamentati.

Occorre distinguere tra le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che generano liti su diritti indisponibili, restringendo tuttavia l’area della non compromettibilità all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità c.d. insanabili [nella specie il Tribunale ha accolto l’eccezione di compromesso arbitrale in relazione all’azione di impugnativa di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata].