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3 Settembre 2019

Il carattere più o meno forte del segno distintivo

L’art. 122 c.p.i. non esclude la proponibilità della mera eccezione di nullità del marchio (sulla scorta del presente principio di diritto il Tribunale ha ritenuto ammissibile, per il nostro ordinamento, l’eccezione di nullità proposta dal convenuto in contraffazione al solo fine di paralizzare la domanda avversaria e non anche allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del marchio asseritamente contraffatto; ciò diversamente da quanto previsto in materia di marchio comunitario dal Reg. CE 207/2009 – oramai superato per effetto del Reg. UE 1001/2017 – il cui art. 99 poneva limiti alla proponibilità delle domande di nullità in forma diversa da quella della domanda riconvenzionale).

Il marchio costituito dalle parole “Regina Margherita” riferito alla attività di ristorazione napoletana, ed in particolare alla pizzeria, viene ad avere carattere descrittivo del prodotto somministrato, la pizza, nella particolare ricetta di grandissima diffusione che riporta i colori della bandiera: rosso il pomodoro, bianca la mozzarella e verde il basilico; per l’effetto tale marchio, in riferimento alla classe 43, è un marchio che può acquisire carattere distintivo ed essere validamente registrato solo in ragione degli elementi figurativi che si aggiungono o connotano le parole in sé, mancando nella denominazione “Regina Margherita”, di per sé considerata, il carattere distintivo necessario.

Il carattere più o meno forte del segno distintivo rileva, ai fini della tutela, perché consente margini diversi di interferenza lecita agli altri segni: un segno composto da elementi fortemente distintivi, che quindi nel mercato vale a richiamare fortemente il prodotto e il produttore cui è associato, non potrà verosimilmente essere riprodotto neppure in parte senza che vi sia contraffazione, mentre un segno che connotato da un aspetto almeno parzialmente descrittivo potrà convivere nel mercato con segni oggettivamente interferenti ogni qualvolta l’interferenza riguardi gli aspetti descrittivi e non riguardi la porzione distintiva.

Al fine di dimostrare l’assunzione, da parte di un segno distintivo, di un secondary meaning non basta che l’imprenditore dimostri di avere fatto pubblicità, e utilizzato il segno, nella rete, sui social, diffondendolo vastamente, ma occorre dimostrare che l’uso del segno ha conseguito un effetto specifico, cosicché gli elementi che lo compongono, pur mantenendo il loro significato per così dire naturalistico, hanno acquisito una ulteriore valenza, richiamando nella percezione dei consumatori, il produttore o il prodotto a cui quel segno è abitualmente associato.

La concessione in licenza del marchio costituisce una forma di uso posta in essere dal titolare del diritto; si tratta infatti di una condotta positiva, a cui consegue anche un ritorno economico, e che consente che il segno sia utilizzato nel mercato.

Non vi è dubbio che il criterio della royalty corrisponda al minimo liquidabile, atteso che non include alcun aspetto sanzionatorio, imponendo, in definitiva, a chi ha improntato la propria condotta all’agire illecito, il solo prezzo di acquisto del bene (marchio) di cui ha usufruito.

17 Maggio 2018

La tutela del marchio tra secondary meaning e indicazione geografica non registrata

Per giungere alla riabilitazione del marchio (secondary meaning) non sarà sufficiente il generico accertamento della sua notorietà, piuttosto occorrerà accertare se realmente, nella percezione del pubblico, si sia operato il mutamento di significato del segno, da generico a specifico, in cui consiste appunto l’acquisto di capacità distintiva. A tal fine sarà pertanto necessario completare l’uso, diffuso e per un periodo di tempo lungo, con ulteriori elementi quali i dati delle spese e investimenti pubblicitari (da valutarsi anche in relazione al fatturato globale dell’impresa), i resoconti pubblicati dalla stampa, le indagini demoscopiche, eventuali analisi del linguaggio effettuate da esperti, occorrendo infine accertare che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica il prodotto grazie al marchio come proveniente da un’impresa determinata.

In tema di indicazioni geografiche, la normativa nazionale può solo, e nei limiti della non compromissione degli obiettivi del regolamento comunitario e del mancato contrasto con la normativa antitrust comunitaria, tutelare le indicazioni geografiche nei casi in cui l’indicazione della provenienza geografica sul prodotto prescinde da qualsiasi riferimento alla qualità dello stesso, fungendo da mera indicazione di origine.

11 Agosto 2014

Marchi di forma tridimensionali, nullità del marchio e uso prolungato.

Il principio dell’estraneità del marchio al prodotto si traduce nella tutela del pubblico interesse ad impedire il perpetuarsi di un’esclusiva: ne deriva che tutte le forme suscettibili di brevettazione non sono tutelabili come marchio. [ LEGGI TUTTO ]