hai cercato articoli in
Art. 70 l.d.a.
5 risultati
26 Novembre 2021

Plagio di un’opera letteraria e danno non patrimoniale

Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

La fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione” dell’opera tutelata, ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, il quale costituisce un’ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.d.a..

In caso di plagio di un’opera letteraria avvenuto mediante la pubblicazione cartacea e online del testo plagiario per lunga durata, con rilevante potenzialità di diffusione del plagio (circostanze utilmente valutabili ai fini della configurabilità della sofferenza subita dall’autore dell’opera a causa della condotta illecita altrui), deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto morale d’autore ovvero del diritto dell’autore, tutelato ex artt. 2 e 41 Cost., di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

24 Dicembre 2015

Ambito di applicazione della tutela autoriale e della tutela brevettuale in relazione ai metodi di trattamento terapeutico

Oggetto di protezione del diritto d’autore è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Anche laddove [ LEGGI TUTTO ]

29 Aprile 2014

Pubblicazione senza fini di lucro di un’opera posseduta da una università

Chiunque può rendere noto, senza trarne profitto economico, ciò che è in suo possesso e nell’ambito di uno studio scientifico. Il fatto che terzi abbiano fatto un uso indebito della pubblicazione non può essere addebitato al possessore.

Codice RG 24544 2011
21 Febbraio 2014

Riproduzione senza autorizzazione dell’opera altrui e requisito della creatività

La riproduzione senza autorizzazione dell’autore di numerosi parti di un libro, seppur tutte circoscritte ad un solo capitolo del libro e seppur con variazioni lessicali o sintattiche marginali, viola i diritti – sia di utilizzazione economica che morali – dell’autore, il quale ha il diritto esclusivo di riprodurre e commercializzare l’opera, nonché di rivendicarne la paternità. [ LEGGI TUTTO ]