Quando la fotografia può essere considerata opera dell’ingegno?
Ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 7 LA, le fotografie, per poter essere qualificate come opere dell’ingegno, devono avere carattere creativo. Ciò significa, che devono costituire manifestazione della personalità dell’autore e questa deve trasparire da vari concorrenti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, ecc. La fotografia deve lasciare trasparire l’apporto personale dell’autore, il quale non si limita a riprodurre e documentare situazioni reali, ma, tramite il suo apporto creativo e la valorizzazione degli effetti e, per esempio, la scelta del soggetto e della sua espressione, riesce a creare suggestioni, purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto meramente tecnico.
Procedimento europeo per controversie transfrontaliere di modesta entità in materia di violazione del diritto d’autore su riproduzioni fotografiche
Il riconoscimento artistico di un’opera fotografica è giustificato non tanto dall’elevata capacità professionale del fotografo o dall’alta qualità tecnica di realizzazione, quanto dalla possibilità di ravvisare nella fotografia in questione quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la protezione ex art. 2 l. autore, proprio perché trascendono la buona tecnica fotografica, trasmettono emozioni che vanno oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimono in modo assolutamente caratteristico ed individualizzato la personalità dell’autore.
A conferma del giudizio del carattere creativo, viene infatti richiesto, ad esempio, il consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività e i suoi ambienti culturali, il riconoscimento tramite premi, l’esposizione in musei o mostre, la rappresentazione nell’immagine riprodotta di vicende che la trascendono, così da acquistare un particolare valore simbolico.
La realizzazione della fotografia è di per sé sufficiente a far sorgere i diritti esclusivi in capo al fotografo, ma non è tuttavia sufficiente a rendere tali diritti opponibili ai terzi. A tal fine, essa dev’essere munita dei requisiti previsti dall’art. 90 l. autore, che sono il nome del fotografo, la data dell’anno di produzione della fotografia, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Inoltre, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, è previsto che qualora gli esemplari non riportino tali indicazioni, la riproduzione non è considerata abusiva a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. Spetta all’attore dimostrare la sussistenza di tali requisiti posti dall’art. 90, comma 1, l. autore.
La disciplina dell’art. 90 l. autore rinviene la sua ratio nell’esigenza di rendere immediatamente noto a chi intende riprodurre una fotografia il nome di colui al quale dev’essere richiesto il consenso per la riproduzione nonché la durata della prerogativa.
Il diritto del fotografo a veder apposto il proprio nominativo sulle riproduzioni delle foto semplici, non può che essere in ogni caso subordinato (al pari di ogni altro diritto connesso) all’evidenza che tale nominativo risulti apposto – dall’autore stesso – sulla fotografia in questione e in modo tale da rappresentare un elemento integrato alla foto stessa, così da circolare contestualmente.
Requisiti di proteggibilità dell’opera fotografica e del design industriale.
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra altre analoghe aventi il medesimo [ LEGGI TUTTO ]
Il requisito di attività inventiva di un brevetto per invenzione. Il giudizio di validità di un brevetto per modello ornamentale
Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.
Reclamo in tema di asserito plagio di opera scultorea
L’opera è creativa quando sia nuova e originale, nel senso che deve costituire una elaborazione personale dell’autore che esprima individualità rappresentativa in quanto personale rappresentazione dell’autore.
Verifica del requisito della novità della frazione italiana di un brevetto europeo
Se i margini di scelta suggeriti nella manualistica di settore sono estremamente ridotti, l’esperto del settore si trova di fronte ad una strada già tracciata in modo preciso e che conduce in una direzione ben delineata, con la conseguenza che l’invenzione risulta quindi priva di originalità.
Creatività di un’intervista ai fini della sua tutela e attribuzione della qualifica di autore
Nel caso specifico di interviste a personaggi noti, la creatività che consente la tutela del diritto d’autore deve essere individuata nell’elaborazione dei testi dell’intervista, nella conduzione finalizzata alla delineazione della personalità dell’intervistato e nella [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti e criteri valutativi della contraffazione brevettuale per equivalenti (triple identity test)
In tema di anteriorità in materia brevettuale, ai sensi dell’art. 46 comma 2 c.p.i., l’arte nota, quale insieme di tutte le conoscenze accessibili, non è concetto circoscritto ai soli insegnamenti rinvenibili in brevetti validi: alla tecnica nota [ LEGGI TUTTO ]
Questioni in materia di concorrenza sleale per imitazione servile
Il rapporto di concorrenza tra le imprese non è escluso dall’appartenenza delle stesse a diversi mercati e/o linee di distribuzione, posto che occorre tenere in conto le potenzialità espansive della concorrente leale, la quale potrebbe decidere di estendere [ LEGGI TUTTO ]
Questioni varie in materia di brevetti del settore della meccanica
Il giudizio nazionale di nullità di una frazione di privativa brevettuale europea deve avvenire con riferimento alle norme convenzionali che trovano applicazione nel procedimento di rilascio e di opposizione avanti all’EPO, in tal senso [ LEGGI TUTTO ]