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Art. 124 c.p.i.
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8 Aprile 2014

Limiti all’utilizzo del patronimico – e dell’opera d’arte grafica – altrui a seguito della cessione dei relativi diritti di sfruttamento economico

Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza tra loro, ove non sussista una relazione di litispendenza a causa della parziale diversità dei soggetti coinvolti nelle due cause; pertanto, la domanda di accertamento negativo [ LEGGI TUTTO ]

4 Febbraio 2014

Marchio debole di prodotto farmaceutico, capacità distintiva e rischio confusorio

In caso di marchio “debole” riferito a un prodotto farmaceutico, è sufficiente la sussistenza di differenze minime tra detto segno distintivo e altro marchio, relativo a un prodotto concorrente, per escludere che esista il rischio di confusione fra i due e, pertanto, che [ LEGGI TUTTO ]

15 Luglio 2013

Predivulgazione di brevetti, nullità e quantificazione dei danni

L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.