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7 Marzo 2023

Limitazioni al diritto del socio a consultare i libri sociali

Il diritto a consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ex art. 2476 c.c. è riconosciuto, in analogia con quanto disposto dall’art. 2261 c.c., a qualunque socio non amministratore di una s.r.l., indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui risulti titolare. Il diritto potestativo in questione soffre solo di una limitazione strettamente legata al principio di buona fede ex art. 1375 c.c., che vieta di esercitare il diritto per scopi estranei al controllo di gestione della società. I soci non possono esercitare i propri diritti di controllo con  modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti: una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall’ordinamento ai soci stessi.

Deve ritenersi consentito limitare il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori, laddove le esigenze di controllo individuale della gestione sociale – cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma – si contrappongano a non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società, tra cui rientra sicuramente la necessità di mantenere la riservatezza su dati e informazioni che il socio, anche involontariamente, potrebbe diffondere nell’ambito familiare avente interessi imprenditoriali contrastanti.

24 Marzo 2022

Diritto del socio non amministratore di s.r.l. di consultare la documentazione sociale

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede espressamente il diritto in capo al socio non amministratore di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale, quale manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, in collegamento con la loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria.

Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività della società resistente e il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili.

In generale, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto altresì l’esercizio del diritto in discussione.

28 Settembre 2020

Sul diritto di informazione e consultazione del socio di SRL

Deve ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” e di “consultare libri sociali e altra documentazione pertinente all’amministrazione” in termini abbastanza generici, e comunque senza essere in grado di indicare “concreti fatti di amministrazione” e “specifiche scelte”, poiché egli per definizione “non partecipa all’amministrazione” e ha diritto di accedere per colmare le proprie lacune e ridurre l’asimmetria informativa rispetto agli amministratori.

Come regola di massima, oltre ai libri sociali, sono chiaramente accessibili le scritture contabili che la società è tenuta ad avere per natura e dimensioni, le quali rappresentano l’ossatura portante della contabilità d’impresa che, secondo la letteratura di settore, deve permettere “la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; – la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; – la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio”. Egualmente deve ammettersi – salvo richiedere maggior specificità nella richiesta in funzione delle particolari dimensioni della società – la consultazione della documentazione fiscale (previdenziale, ecc.) nonché degli estratti conto, una volta che sia indiscusso che la società ha conti correnti aperti presso una o più banche. Altri documenti, che la società non sia obbligata a tenere, non possono formare oggetto di un’istanza di provvedimento ex art. 2476 c.c., salvo che il socio istante circostanzi la sua richiesta, offrendo elementi di prova dell’affare sociale a cui la richiesta si riferisce e-o che negli atti della società esiste documentazione di tale affare

16 Gennaio 2018

Il socio di s.r.l. ha diritto alla consultazione, non alla consegna dei libri sociali e dei documenti inerenti la gestione della società

Al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 comma 2 cod.civ. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, ma non spetta il diritto di chiedere la consegna di essi. Pertanto lo strumento del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato per far valere il diritto previsto dalla norma citata.

 

13 Dicembre 2017

Diritto dei soci di s.r.l. che non partecipano all’amministrazione di prendere visione della relativa documentazione e dei libri sociali

Il socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione ha un diritto potestativo ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c. a consultare e, quindi, prendere visione di tutta la documentazione sociale, cui corrisponde l’onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene.