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7 Marzo 2023

Limitazioni al diritto del socio a consultare i libri sociali

Il diritto a consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ex art. 2476 c.c. è riconosciuto, in analogia con quanto disposto dall’art. 2261 c.c., a qualunque socio non amministratore di una s.r.l., indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui risulti titolare. Il diritto potestativo in questione soffre solo di una limitazione strettamente legata al principio di buona fede ex art. 1375 c.c., che vieta di esercitare il diritto per scopi estranei al controllo di gestione della società. I soci non possono esercitare i propri diritti di controllo con  modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti: una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall’ordinamento ai soci stessi.

Deve ritenersi consentito limitare il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori, laddove le esigenze di controllo individuale della gestione sociale – cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma – si contrappongano a non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società, tra cui rientra sicuramente la necessità di mantenere la riservatezza su dati e informazioni che il socio, anche involontariamente, potrebbe diffondere nell’ambito familiare avente interessi imprenditoriali contrastanti.

9 Aprile 2021

Impugnazione di delibera assembleare di s.r.l. per esclusione dal voto del socio. Nomina curatore speciale

Il presidente dell’assemblea di srl non è titolare di un potere di autotutela che permetta la esclusione dal voto del socio versante in un preteso conflitto di interessi con la società. Il rimedio tipico alla espressione di voto da parte di tale socio essendo quello -successivo- della impugnazione della delibera in quanto dannosa per l’ente, esperibile anche nei confronti di delibere c.d. negative che tali risultino proprio a seguito della espressione di un voto in conflitto, ovvero abusivo. [nella specie il Tribunale rigetta la richiesta di sospensiva cautelare della delibera valutando comparativamente gli interessi del socio impugnante e della società anche alla luce della fondatezza delle eccezioni di abusività del voto che il socio attore – escluso dal Presidente – avrebbe esercitato].

La legittimazione passiva nelle controversie relative alla impugnazione di delibere assembleari da parte del socio va individuata in capo alla sola società, pertanto l’eventuale interesse di fatto del legale rappresentante dell’ente al mantenimento della efficacia della delibera stessa non rende necessaria la nomina di un curatore speciale per rappresentare la società, ex art. 78 c.p.c.

19 Giugno 2020

Efficacia probatoria del verbale dell’assemblea ordinaria

Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti. Tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale.

Dalla delibera dell’assemblea dei soci di s.r.l. che, rimuovendo ex post i limiti del potere rappresentativo degli amministratori, faccia propri ex tunc gli effetti degli atti compiuti dall’amministratore in violazione dei limiti derivanti dal mandato conferitogli non consegue la sottrazione dell’amministratore al rischio dell’azione sociale di responsabilità, atteso che il socio di minoranza assente o dissenziente può esperirla ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. Tale azione, infatti, può essere solo oggetto di rinuncia o transazione da parte della società con le maggioranze prescritte dall’art. 2476, co. 5, c.c.

12 Agosto 2019

Diritto alla consultazione della documentazione sociale da parte del socio “concorrente”

Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi con la suddetta società, ha diritto di richiedere con provvedimento d’urgenza agli amministratori della stessa la consultazione della documentazione sociale (ivi inclusi gli estratti conto bancari, le fatture passive e, se in forma scritta, tutte le proposte contrattuali ed i contratti sottoscritti dalla società, con la relativa documentazione contabile ad essi inerente). [ LEGGI TUTTO ]

8 Febbraio 2018

Conflitto d’interessi nella deliberazione di un aumento del capitale a fini diluitivi delle partecipazioni delle minoranze

Non è inficiata da conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 2373 del codice civile la deliberazione di aumento del capitale, proposto dall’azionista di maggioranza al fine di perseguire il riequilibrio finanziario della società, per il solo fatto che in esito all’esecuzione dell’aumento – in thesi illecitamente diluitivo delle partecipazioni degli azionisti di minoranza – la società non consegua alcun utile d’esercizio e ciò [ LEGGI TUTTO ]

23 Novembre 2017

Illegittimità del voto cumulativo nella deliberazione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di più soci-amministratori

È lesivo della libertà dell’assemblea il voto cumulativo nella deliberazione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di più soci-amministratori, la cui responsabilità, sebbene solidale ex art. 2392, c. 1, c.c., è personale ed il relativo accertamento [ LEGGI TUTTO ]

10 Novembre 2017

Conflitto d’interessi del socio di s.r.l. e applicazione analogica dell’art. 2368, co. 3, c.c. in materia di assemblea di s.p.a.

Riconosciuta con la riforma del 2003 la piena autonomia dei diversi modelli societari, la possibilità di estensione della disciplina della s.p.a. in materia di s.r.l. va esaminata in concreto attraverso gli ordinari passaggi di (i) preliminare individuazione di [ LEGGI TUTTO ]