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La partecipazione societaria di minori: acquisto della partecipazione e diritto di voto

Come desumibile dal combinato disposto degli artt. 2471-bis c.c. e 2352 c.c., all’usufruttuario spetta il diritto di voto nelle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie. Pertanto, poiché il soggetto esercente la potestà genitoriale nei confronti di minori titolari di partecipazione societaria agisce iure proprio nell’esercizio del diritto di voto e non come rappresentante dei minori (in qualità di usufruttario ex art. 324 cod. civ.), non si richiede l’autorizzazione del giudice tutelare per l’esercizio del diritto suddetto. [ LEGGI TUTTO ]

28 Luglio 2017

O.P.A.: intese collusive, discrezionalità di CONSOB e preclusioni del Giudice Ordinario. Inadempimento di obblighi conformativi e sterilizzazione del diritto di voto

E’ precluso al Giudice ordinario l’accertamento di intese collusive nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, essendo la collusione prevista come presupposto di un potere discrezionale attribuito a CONSOB, che ha carattere autoritativo e conformativo e non meramente dichiarativo ed accertativo. [ LEGGI TUTTO ]

31 Maggio 2017

Sospensione cautelare di covenant che impone vincoli di governance

Non vi è un pregiudizio apprezzabile e irreparabile dei diritti sociali – tale da integrare il requisito del periculum per la concessione di una misura d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – nell’ipotesi in cui [ LEGGI TUTTO ]

12 Aprile 2017

Legittimazione ad impugnare del socio e del creditore pignoratizio

La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di una s.r.l. per non conformità alla legge o allo statuto è circoscritta dall’art. 2479 – ter c.c. ai soci che non vi hanno consentito, escludendo così coloro che al momento dell’assunzione della delibera erano sprovvisti della qualità di socio, qualifica imprescindibile ai fini dell’esercizio del diritto all’impugnativa.  Discorso diverso deve essere fatto per le decisioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile che, secondo il disposto della summenzionata norma, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e quindi anche da soggetti che non sono soci della società. 

Qualora la partecipazione sociale sia gravata da un pegno, il diritto all’impugnazione delle decisioni assembleari è uno di quei “diritti amministrativi diversi” che ai sensi dell’art. 2352 comma 6 c.c. spetta in maniera concorrente sia al socio sia al creditore pignoratizio.  Se l’esercizio dell’azione di nullità della delibera assembleare compete indistintamente sia al socio sia al creditore pignoratizio, non essendo neanche necessaria la qualifica di socio della società, la legittimazione ad impugnare la delibera per annullabilità soffre delle limitazioni che richiedono  un coordinamento tra la legittimazione esclusiva del creditore pignoratizio e quella concorrente del socio, il quale, sebbene sia formalmente legittimato ad impugnare la deliberazione, subisce gli effetti dell’espressione del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, dal momento che sarebbe illogico, con riferimento alla medesima partecipazione sociale, l’espressione di un voto in senso favorevole a una data deliberazione  e l’impugnazione volta al suo annullamento.

Per le ragioni poc’anzi dette, il socio titolare della partecipazione sociale può esperire l’azione di annullamento della delibera assembleare qualora il creditore pignoratizio in sede di decisione abbia espresso voto contrario o  sia stato assente o astenuto, mentre l’impugnazione del socio non è proponibile qualora il creditore pignoratizio abbia votato a favore della delibera, perché l’azione è in contrasto con il comportamento dell’unico soggetto legittimato ad esprimere il voto.

[Nel caso di specie il Tribunale di Roma è chiamato ad affrontare la questione della legittimità a impugnare una decisione assembleare di approvazione del bilancio di una s.r.l. da parte di due soci della stessa: un socio che aveva acquistato la quota della società senza aver iscritto l’avvenuto trasferimento nel registro delle imprese e un socio, titolare di una quota di partecipazione gravata da un pegno in favore di un terzo creditore. Nel primo dei due casi riportati, il mancato deposito dell’atto di trasferimento della quota nel registro delle imprese non rende, ai sensi dell’art. 2470 c.c.,  l’atto opponibile alla società e priva l’acquirente della qualità di socio e della conseguente legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, tra cui anche il diritto all’impugnazione delle delibere assembleari;  nel secondo caso riportato, l’esercizio del voto favorevole da parte del creditore pignoratizio alla decisione di approvazione del bilancio di esercizio, priva il socio della legittimazione ad impugnare la decisione per violazione di legge o dello statuto. Ai soci è riconosciuta l’esclusiva legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio per i  profili di nullità, qualora quest’ultimo sia redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423 c.c., dal momento che la legge non richiede per l’esperimento della relativa azione la qualifica di socio della società, attribuendo a chiunque ne abbia interesse la legittimazione ad impugnare le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza di assoluta informazione.]

3 Aprile 2015

Interpretazione ed efficacia di patto parasociale. Delibera di scioglimento della società e convocazione su impulso dei soci

Qualora un sindacato di voto rinvii a un contratto di cessione di partecipazioni sociali (o di costituzione di usufrutto sulle stesse) a sua volta contenente una clausola relativa all’esercizio del diritto di voto del cessionario (o del nudo proprietario in virtù di convenzione contraria ex art. 2352, co. 1, c.c.), statuendo che il contratto di cessione costituisce parte integrante ed essenziale del sindacato, [ LEGGI TUTTO ]