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Art. 2471 bis c.c.
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Sequestro giudiziario di quote sociali e simulazione del contratto di cessione

Il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l’attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, tenuto conto della particolare correlazione esistente tra l’oggetto del sequestro e l’oggetto della pretesa che viene dedotta nel giudizio di merito. In ordine al fumus boni juris della domanda di sequestro, si richiede l’esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un’azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re), nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta. In merito al periculum, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario ove sussista il timore che la durata del processo possa incidere sulla conservazione del bene, dovendosi, peraltro, precisare che la nozione di conservazione nel sequestro giudiziario, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, non si sostanzia necessariamente nel pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini della opportunità della cautela, che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determini una situazione tale che, al termine della lite, la parte istante, ove risulti essere vittoriosa, non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio spettante, vedendo così pregiudicata l’attuazione del diritto controverso.

Al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione assoluta di un negozio, non è sufficiente la prova della causa simulandi ma è necessario provare specificatamente la natura meramente apparente del contratto.

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, all’esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti.

La curatela fallimentare assume una posizione di terzietà, ai sensi dell’art. 1417 c.c., in relazione al negozio simulato concluso dal fallito e che si intende inficiare : quindi essa può fornire prova dell’avvenuta simulazione con ogni mezzo ed anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni.

Ai fini della prova della simulazione assoluta della cessione di quote di s.r.l., costituiscono indizi precisi e concordanti: a) i rapporti di parentela sussistenti fra le parti del contratto; b) il mancato versamento del corrispettivo al momento della stipula; c) l’irrisorietà del prezzo pattuito, rispetto al valore effettivo; d) la circostanza che l’amministrazione sia rimasta affidata ai cedenti; e) il forte indebitamento dei cedenti; f) la giovane età dei cessionari.

L’onere della prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto incombe sul convenuto e non può ritenersi soddisfatto dalla semplice dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile.

26 Gennaio 2022

Iscrizione del trasferimento di quote di s.r.l. nel Registro delle Imprese e diritto di voto

Costituisce principio generale desumibile dalla specifica disciplina dell’efficacia delle vicende traslative della titolarità della quota sociale, prevista dall’art. 2470, co. 1 e 2, c.c. in funzione delle esigenze di certezza e trasparenza dell’organizzazione dell’ente, che, ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei diritti sociali nell’ambito endo-societario e, in particolare, all’esercizio del potere di voto in assemblea, rilevi solo l’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento, a prescindere dal momento in cui si sia prodotto l’effetto traslativo fra le parti o dalla conoscenza che ne avesse l’organo sociale.

La specifica disciplina dell’art. 2470, co. 1, c.c., secondo cui il trasferimento della partecipazione sociale ha effetto nei confronti della società solo dal momento del deposito dell’atto traslativo per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, comporta di per sé che in ambito endo-societario la qualità di socio di s.r.l. vada attribuita specificatamente ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulti iscritto nel Registro delle Imprese, senza che tale qualità possa quindi essere contestata, sempre a fini endo-societari, dagli organi sociali in riferimento a vicende di cessione pur realizzatesi tra i soci (o tra i soci e terzi) uti singuli ma non iscritte nel Registro delle Imprese.

La disciplina dell’art. 2470 c.c., co. 1, c.c., in quanto ispirata da esigenze di trasparenza e certezza delle situazione dominicali o organizzative connesse alla partecipazione sociale e genericamente riferita all’effetto del trasferimento della partecipazione sociale nei confronti della società include, in via di interpretazione estensiva, tutte le vicende della quota sociale traslative o costitutive, volontarie o forzose, che incidano con carattere di realità sulla disponibilità della partecipazione e sull’esercizio dei diritti ad essa connessi, oltre che tutte le vicende della partecipazione che, comunque, ammettano all’esercizio dei diritti sociali un soggetto diverso dal titolare. L’interpretazione estensiva della norma richiamata non collide, infatti, con il principio di tassatività delle iscrizioni nel Registro delle Imprese ed è funzionale alle esigenze di pubblicità e certezza delle vicende delle partecipazioni sociali che incidono sensibilmente sull’organizzazione dell’ente.

Anche l’acquisizione a seguito di vendita forzata della partecipazione sociale e la nomina di un custode, ai sensi dell’art. 520 c.p.c., legittimato all’esercizio del diritto di voto in luogo del socio debitore, sono vicende che devono essere iscritte nel Registro delle Imprese affinché possano avere efficacia nei confronti della società. E che anche ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato all’esercizio del diritto di voto in assemblea relativamente alla quota sociale espropriata, debba farsi esclusivo riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese in ordine al soggetto che al momento della sua convocazione o riunione rivestiva la qualità di socio o la qualità di un diverso soggetto legittimato ad esprimerlo, ai sensi dell’art. 2471 bis c.c. e dell’art. 2352 c.c.

29 Settembre 2021

Sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario – rappresentando quest’ultima una fattispecie di interposizione reale di persona –  occorre che il fiduciante dia prova, quanto al fumus boni iuris, dell’esistenza del patto fiduciario e, quanto al periculum in mora, dell’esercizio di diritti dispositivi e/o amministrativi legati alla quota che sterilizzino la tutela reale del fiduciante.

In particolare, con riferimento all’esistenza del patto fiduciario, in mancanza di prova scritta del patto medesimo, l’onere probatorio può intendersi assolto anche mediante il ricorso a una serie di indizi gravi e concordanti di natura preventiva oltre che mediante il ricorso a testimoni e presunzioni, essendo il pactum fiduciae sussumibile allo schema del mandato senza rappresentanza. Con riferimento al periculum in mora occorre provare che il fiduciario stia ponendo in essere atti di gestione della quota che possano anche solo in astratto frustrare le aspettative del socio fiduciante (nel caso di specie, la convocazione di un’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore di comodo del fiduciario).

11 Dicembre 2020

Delibera assunta con il voto del socio pignorato

Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da parte di terzi (iscritto presso il Registro delle Imprese) e affidate a custode, da ritenersi unico titolare del diritto di voto ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c.

1 Dicembre 2020

Esercizio del diritto di consultazione ex art. 2476 c.c. da parte del socio titolare di quote pignorate

La legittimazione del socio privo di incarichi gestori ad esercitare il diritto di controllo della documentazione sociale ex art. 2476 c.c. sussiste anche in presenza di pignoramento delle quote di proprietà dello stesso, data la struttura prettamente individuale del diritto di ispezione, indipendentemente dall’interpretazione della disciplina ex art. 2352 c.c. (richiamata per le S.r.l. dall’art. 2471-bis c.c.) in tema di esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi in caso di pegno e sequestro delle quote.

27 Luglio 2020

Diritto del nudo proprietario di consultare la documentazione sociale di s.r.l.

Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c. costituisce, come noto, espressione di un generale potere di controllo spettante al socio di s.r.l. sull’attività gestoria, non solo a tutela di propri interessi individuali, ma anche al fine di tutelare il generale interesse sociale a una corretta gestione a cura degli amministratori. Così concepito, risulta evidente che il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento, per tutto il periodo in cui perdura il rapporto associativo e non può dunque essere limitato temporalmente, opponendo il termine prescrizionale quinquennale.

L’attribuzione, in via esclusiva, di tutti i diritti amministrativi correlati alla propria partecipazione sociale in favore dell’usufruttuario non preclude al nudo proprietario l’esercizio del diritto di controllo previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. A ciò non osta il rinvio operato dall’art. 2471 bis c.c. alla disciplina in materia di società per azioni, il quale non può prescindere dalla considerazione della diversità del tipo sociale delle società a responsabilità limitata, dovendosi necessariamente operare, come osservato da attenta dottrina, una verifica di compatibilità del precetto contenuto con l’art. 2352 c.c. con le peculiarità proprie delle società a responsabilità limitata. Un siffatto rilievo si impone, senz’altro con riferimento al diritto di vigilanza previsto in capo al socio di s.r.l. dall’art. 2476 co. 2 c.c., costituendo lo stesso una prerogativa del tutto estranea alla disciplina legislativa delle s.p.a. Non deve pertanto ritenersi consentito alle parti, in virtù dei richiamati artt. 2471 bis e 2352, ult. co., c.c., attribuire in via esclusiva al solo usufruttuario l’esercizio del potere di vigilanza sulla gestione sociale previsto dall’art. 2476 co. 2 c.c.

30 Giugno 2020

Il sequestro di quote di società di persone e la nomina del loro custode

A seguito del sequestro di quote di società di persone deve provvedersi alla nomina del custode qualora, detto sequestro, possa provocare l’inibizione dello svolgimento dell’attività sociale e ricorrano esigenze correlate all’esercizio dei poteri del socio. Pur non essendo esplicitamente previsto dalla legge, il provvedimento di nomina è legittimo per via dalle necessità conservative del bene ed in applicazione del principio – anche se espresso in tema di società di capitali – per il quale, in caso di sequestro, il diritto di voto spetterebbe al custode.

12 Febbraio 2020

Diritto di accesso ai documenti sociali in capo al socio titolare di quote pignorate

Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti  titolare di quote di partecipazione sociale, già oggetto di pignoramento, è legittimato ad esercitare il proprio diritto di controllo sulla società, previsto dall’art. 2476 c.c., 2° comma, potendo, quindi, consultare i libri sociali ed ogni altro documento relativo all’amministrazione, ed estrarne copia.

Ciò in quanto, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, si applica il combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., ai sensi del quale il socio, in concorrenza con il creditore pignoratizio, risulta legittimato ad esercitare i diritti amministrativi non espressamente previsti dall’art. 2352 c.c., tra cui rientra il diritto di visione dei documenti societari ai sensi dell’art. 2476 c.c., 2° comma.

8 Gennaio 2020

Note in tema di legittimità del provvedimento di sequestro conservativo di quote sociali

Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dai titolari di quote sociali oggetto di sequestro conservativo volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità, inefficacia, nullità e/o annullamento dell’atto attuativo del sequestro e motivata in ragione della mancata menzione, nel provvedimento di sequestro, dei beni mobili su cui eseguire la misura cautelare nonché dell’avvenuta trascrizione del sequestro su beni conferiti in fondo patrimoniale, qualora nel provvedimento sia soltanto indicato l’importo massimo entro cui eseguire il sequestro e sia stato lo stesso creditore a fornire all’ufficio del registro le indicazioni relative ai beni su cui effettuare la trascrizione.

17 Dicembre 2019

Esecuzione privata ex art. 2797 c.c. del creditore pignoratizio di quote di s.r.l.

In via generale, il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all’esecuzione privata prevista dall’art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale. La vendita del bene gravato da pegno viene attivata sulla base della sola iniziativa del creditore pignoratizio, anche se sprovvisto di titolo esecutivo, e deve essere preceduta da un’intimazione a pagare il debito e gli accessori, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla vendita della cosa data in pegno, ovvero nel caso di specie delle quote societarie; si tratta di intimazione avente funzione analoga al precetto e va rivolta al debitore o al terzo proprietario della cosa costituita in pegno.
Il creditore può procedere alla vendita una volta che siano decorsi cinque giorni dalla notifica dell’intimazione, sempre che il debitore non abbia adempiuto o non sia stata proposta opposizione nel termine concesso.
La vendita viene eseguita dai soggetti indicati nell’art. 83 disp. att. c.c. e secondo le modalità di cui all’art. 1516 c.c., oppure nei modi indicati nell’atto costitutivo di pegno.
L’art. 2798 c.c. consente al creditore pignoratizio di chiedere in ogni momento l’assegnazione della cosa data in pegno, in alternativa alla vendita. L’assegnazione avviene necessariamente sotto il controllo giudiziale ed è disposta dal giudice competente a decidere sulle opposizioni (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 09.08.1973).
L’intervento giurisdizionale trova giustificazione nell’esigenza del creditore di ottenere l’assegnazione del bene pignorato senza incorrere nel divieto del patto commissorio ai sensi dell’art. 2744 c.c.
La richiesta di assegnazione ex art. 2798 c.c. avanzata in via anticipatoria, nel corso del giudizio di opposizione ex art. 2797, comma 2, c.c., diretta a preservare il valore delle quote oggetto di pegno, può essere accolta unicamente qualora sia dimostrata congiuntamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.