Art. 1372 c.c.
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Sulla qualificazione delle somme erogate dai soci: fondamentale l’esame della volontà negoziale delle parti
L’erogazione di somme, che i soci effettuano alla società da loro partecipata, può avvenire a titolo di mutuo ovvero quale versamento in apposita riserva “in conto capitale”: la qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti. La relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, analizzando le finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi [nel caso di specie, è stata pronunciata l’illegittimità, a causa di nullità per oggetto giuridicamente impossibile ex art. 2379 comma 1 c.c., della delibera assembleare con cui la società ha inteso cancellare unilateralmente il debito verso i soci, disponendo una indebita patrimonializzazione per pari importo].
Il finanziamento dei soci a titolo di mutuo può essere qualificato come postergato ex art. 2467 comma 2 c.c. solamente nel caso in cui, tanto nel periodo in cui esso sia stato effettuato quanto in quello in cui viene chiesta la restituzione, la società versi in situazione di crisi qualificata, cioè di probabile insolvenza. Non è sufficiente, ai fini probatori della probabile insolvenza, dedurre una generica situazione di difficoltà finanziaria della società risultante dai bilanci.
Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell’accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. [ LEGGI TUTTO ]
Fusione per incorporazione: validità delle obbligazioni perpetue a favore di terzo assunte dall’incorporante e possibilità di recesso unilaterale
L’obbligazione perpetua assunta dall’incorporante/promittente in occasione di un’operazione di fusione per incorporazione, consistente nel pagamento in favore del terzo di una somma fissa annuale predeterminata, senza termine di durata, è inquadrabile nello schema giuridico-negoziale proprio del contratto a favore di terzo a norma dell’art. 1411 c.c. ed è valida ed efficace ove confacente e satisfattiva rispetto agli interessi tanto della stipulante quanto della promittente. Tale obbligazione non è definibile come atto di liberalità e individua la propria causa nelle ragioni e valutazioni, economico-finanziarie, sottese alla fusione per incorporazione, nonché in quelle di sostegno mutualistico ancora presenti nella stipulante e che, ab origine, ne avevano verosimilmente giustificato e reso legittima la perpetua imposizione ed assunzione, assicurando, in tal modo, validità a detto impegno perpetuo anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1866 e 1869 c.c. in tema, rispettivamente, di rendita perpetua “tipica” e di rendita perpetua “atipica”; ne consegue che, trattandosi di impegno nascente da contratto, l’obbligata non potrà liberarsi dal relativo vincolo attraverso una unilaterale manifestazione di volontà (recesso ex uno latere), trattandosi di facoltà non prevista, per quei casi, né dal legislatore, né dagli stessi contraenti, bensì solamente ai sensi dell’art. 1372 c.c. in virtù di mutuo consenso o per le ulteriori cause ammesse dalla legge.
Il mancato pagamento delle royalties integra giusta causa di recesso dal contratto di licenza per l’uso del nome e del relativo marchio
Nell’ambito di un contratto di licenza per l’uso del nome del licenziante e del relativo marchio, si deve considerare giusta causa di recesso il mancato pagamento delle royalties maturate (e non contestate) secondo quanto previsto dalle parti. Integrano giusta causa di recesso anche l’inadempimento degli obblighi di rendicontazione delle royalties maturate e degli obblighi di trasmissione della documentazione fiscale.
Riduzione dei membri del CdA e abuso di maggioranza
Non è consentito all’assemblea, prima della scadenza del mandato, sostituire l’organo amministrativo senza che ciò trovi giustificazione nell’esigenza di tutelare uno specifico e ben individuato interesse sociale, se ciò comporta un danno ad altri; ogni deliberazione assembleare adottata arbitrariamente dal socio di maggioranza e dannosa per il socio di minoranza, infatti, risulta connotata da abuso. [ LEGGI TUTTO ]
Risoluzione consensuale dell’atto di cessione di quote: nulla la clausola che prevede l’obbligo di rimborso dei finanziamenti soci utilizzati a copertura delle perdite
Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest’ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare, l’obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) – proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell’utilizzo a copertura delle perdite – i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell’oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.
Trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata: i requisiti di forma
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Invero, la forma scritta non è richiesta [ LEGGI TUTTO ]