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24 Aprile 2023

L’onere della prova della simulazione del contratto di cessione di partecipazioni

Per il principio generale contenuto nell’art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l’onus probandi nella simulazione incombe a chi, parte contraente, erede o avente causa di esso, creditore o terzo, ne allega l’esistenza. In materia di simulazione, diverso è il regime della prova, a seconda che la domanda sia proposta dai contraenti ovvero da terzi. Invero, a norma dell’art. 1417 c.c., la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi, e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. Se la domanda è, dunque, proposta da una delle parti, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 ss. c.c., poiché le parti hanno la possibilità e l’onere di munirsi delle controdichiarazioni.

20 Febbraio 2017

Alcune questioni in materia di azione di responsabilità degli amministratori: delibera di autorizzazione, profili processuali e sostanziali

La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l’espressa delega conferita all’organo amministrativo, in sede di delibera autorizzativa dell’azione di responsabilità, ad “ampliare il raggio d’azione” delle contestazioni, ossia a valutare l’esistenza di ulteriori profili di illiceità nella condotta degli amministratori uscenti rispetto all’iniziativa risarcitoria espressamente menzionata nel verbale, costituisce una manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, appare idonea ad offrire piena copertura a tutte le contestazioni costituenti oggetto delle domande poi formulate in giudizio (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la delibera di autorizzazione all’azione di responsabilità, la quale faccia riferimento esplicito soltanto a vizi rilevati nella formazione del bilancio ed a conseguenti -ipotizzati- profili di danno, sia comunque idonea a sostenere la valida proposizione di un’azione di responsabilità fondata anche su diverse contestazioni, vicende e richieste risarcitorie non contemplate nel verbale depositato dall’attore a giustificazione dei propri poteri).

Il liquidatore giudiziale, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, è legittimato ad intervenire nel procedimento giudiziario introdotto dal debitore in concordato per la tutela di un proprio diritto di credito, al fine di sostenere le sue ragioni quale mero “gestore dei beni”, ai sensi dell’art. 105 co. 2 c.p.c. Il liquidatore è titolare di un interesse qualificato rispetto all’esito del giudizio, in quanto questo potrebbe comportare una variazione in positivo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari della procedura concorsuale (nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver qualificato l’intervento spiegato dal liquidatore come adesivo, ha rilevato la manifesta arbitrarietà della sua pretesa di proporre in sede di udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di condanna nella sua originaria estensione, nonostante fosse stata oggetto di parziale rinuncia in sede di memoria ex art. 183, co. 6, num. 1, 1 c.p.c. ad opera dell’attore).

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4 Ottobre 2016

Distinzione tra contestazioni nuove e precisazione della domanda proposta in giudizio

Le contestazioni nuove che risultano proposte per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che vanno ad aggiungersi e non a sostituire le contestazioni precedenti, si pongono al di là dei limiti di una ammissibile precisazione delle proprie domande. La vera differenza tra domande nuove – implicitamente vietate – e domande modificate – espressamente ammesse – non sta dunque [ LEGGI TUTTO ]