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Art. 105 c.p.c.
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23 Settembre 2020

Il terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte in giudizio non è titolare di un interesse tale da consentirgli di svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio medesimo

L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte rappresenta un caso di interesse di mero fatto, che non attribuisce all’interveniente la legittimazione a svolgere un volontario adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.

Affinché un terzo possa intervenire, questi deve far valere – in relazione all’oggetto del processo o in dipendenza dal titolo in questo già dedotto – quantomeno una posizione  di interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l’interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. L’intervento deve dunque fondarsi su una posizione di diritto direttamente riconosciuta dall’ordinamento, rimanendo esclusi quegli interessi che, pur dotati di rilevanza soggettiva o morale, non possiedano tali caratteri.

27 Settembre 2019

La cessione di Veneto Banca a Intesa Sanpaolo: individuazione del perimetro della cessione e improcedibilità della domanda in sede ordinaria

Nell’ambito della cessione di Veneto Banca a Intesa Sanpaolo, quest’ultima non è succeduta in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima secondo la disciplina della cessione volontaria d’azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli indicati dal D.L. n. 99/2017, convertito in legge n. 121/2017 e nell’allegato del relativo contratto di cessione, la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio citato Decreto Legge, il tutto in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa (come dettagliata ed adeguata al caso di specie dalla predetta normativa). [ LEGGI TUTTO ]

25 Marzo 2019

Responsabilità da prospetto d’offerta inveritiero, intervento dei terzi e quantificazione del danno

In mancanza di prova contraria, deve presumersi che la non veridicità dei bilanci dell’emittente abbia influenzato le scelte dell’investitore indotto in errore sull’effettivo stato economico, patrimoniale e finanziario della società.

La quantificazione del danno da investimento dovuto alla non veridicità del prospetto d’offerta o dei bilanci dell’emittente deve tenere conto anche dell’andamento generale del mercato di borsa e, in particolare, dei titoli di società appartenenti al medesimo settore industriale dell’emitte.

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Codice RG 52269 2015
27 Dicembre 2018

Impugnazione delibera di esclusione del socio accomandante di S.a.s.

Nel giudizio di opposizione avverso l’espulsione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d’instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall’art. 2287 cod. civ.; conseguentemente, se la citazione è notificata al liquidatore nominato dal Tribunale e tuttora in carica secondo le risultanze del Registro delle Imprese, non risulta necessaria alcuna estensione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c. ai singoli soci. [ LEGGI TUTTO ]

Compenso degli amministratori di s.r.l. e intervento del socio ad adiuvandum

Al fine di comprendere se l’attività prestata dagli amministratori a favore di una s.r.l. abbia fatto sorgere per se stessa un diritto al compenso, oppure, se tale diritto sia comunque subordinato ad una votazione favorevole dell’assemblea, occorre indagare le norme di legge applicabili e lo statuto della società.

La remunerazione degli amministratori costituisce un diritto soggettivo perfetto avente natura disponile, tanto che ex art. 2389 comma 2 c.c. può essere costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o può essere assente qualora l’incarico sia prestato a titolo totalmente gratuito. A tal fine, deve essere accertata la natura onerosa o gratuita dell’incarico avuto riguardo in primo luogo all’atto di nomina dell’amministratore, poi allo statuto societario e infine alla votazione dell’assemblea.

Qualora non si rinvenga alcuna determinazione del compenso all’atto di nomina a tempo indeterminato degli amministratori e sia presente in statuto una clausola che disponga il compenso degli amministratori quale mera eventualità, tale diritto al compenso sorge solo a seguito di delibera assembleare favorevole in tal senso.

In linea di massima è ammissibile l’intervento in causa del socio di una società, il quale abbia un personale interesse al riconoscimento della bontà delle ragioni fatte valere in giudizio dalla società, ravvisandosi un interesse siffatto ogniqualvolta dall’accoglimento delle domande esperite contro la società possa derivare un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di partecipazione all’ente societario e, quindi, in un pregiudizio economico personale dei soci.

Nel caso in cui la mancata attribuzione del compenso sia da ricondurre alla volontà espressa dai soci intervenuti, sussiste un concreto interesse di tali soci ad intervenire, ove si consideri che il giudizio ha ad oggetto direttamente un rapporto endosocietario e che viene in gioco l’interpretazione dello statuto societario, destinato a trovare applicazione anche nei futuri rapporti sociali. Da un lato, dunque, sussiste il rapporto sostanziale tra società e soci e, dall’altro, vi è l’interesse ad impedire che le conseguenze della decisione possano riflettersi indirettamente sulla loro posizione.

20 Febbraio 2017

Alcune questioni in materia di azione di responsabilità degli amministratori: delibera di autorizzazione, profili processuali e sostanziali

La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l’espressa delega conferita all’organo amministrativo, in sede di delibera autorizzativa dell’azione di responsabilità, ad “ampliare il raggio d’azione” delle contestazioni, ossia a valutare l’esistenza di ulteriori profili di illiceità nella condotta degli amministratori uscenti rispetto all’iniziativa risarcitoria espressamente menzionata nel verbale, costituisce una manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, appare idonea ad offrire piena copertura a tutte le contestazioni costituenti oggetto delle domande poi formulate in giudizio (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la delibera di autorizzazione all’azione di responsabilità, la quale faccia riferimento esplicito soltanto a vizi rilevati nella formazione del bilancio ed a conseguenti -ipotizzati- profili di danno, sia comunque idonea a sostenere la valida proposizione di un’azione di responsabilità fondata anche su diverse contestazioni, vicende e richieste risarcitorie non contemplate nel verbale depositato dall’attore a giustificazione dei propri poteri).

Il liquidatore giudiziale, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, è legittimato ad intervenire nel procedimento giudiziario introdotto dal debitore in concordato per la tutela di un proprio diritto di credito, al fine di sostenere le sue ragioni quale mero “gestore dei beni”, ai sensi dell’art. 105 co. 2 c.p.c. Il liquidatore è titolare di un interesse qualificato rispetto all’esito del giudizio, in quanto questo potrebbe comportare una variazione in positivo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari della procedura concorsuale (nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver qualificato l’intervento spiegato dal liquidatore come adesivo, ha rilevato la manifesta arbitrarietà della sua pretesa di proporre in sede di udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di condanna nella sua originaria estensione, nonostante fosse stata oggetto di parziale rinuncia in sede di memoria ex art. 183, co. 6, num. 1, 1 c.p.c. ad opera dell’attore).

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