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Art. 53 c.p.i.
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Brevetto nel settore farmaceutico: decorrenza degli effetti e qualificazione del requisito dell’attività inventiva

Un’ innovazione è considerata come implicante attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. La verifica della sussistenza di questo requisito viene, tuttavia, effettuata ex post, ossia dopo l’invenzione, con conseguente necessità di condurre la relativa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere evidente quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione. Più in particolare un’invenzione è ritenuta priva di novità solo allorché, considerata nel suo complesso, risulti anticipata in tutti i suoi elementi da una anteriorità che riproduca integralmente i medesimi elementi, anteriorità che deve pertanto consistere in un unico brevetto e non nella sommatoria di due o più brevetti anteriori.

19 Marzo 2015

Interesse ad agire e domanda di accertamento negativo della contraffazione

Deve ritenersi che in assenza di concreti ostacoli alla commercializzazione dei prodotti della parte che ha proposto domanda di accertamento negativo di contraffazione, paventando [ LEGGI TUTTO ]