Art. 64 bis l.d.a.
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Riproduzione illecita di software e quantificazione del danno patrimoniale
In applicazione dell’art. 158 L.d.A., in ordine al danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al danneggiato autore dell’opera contraffatta può essere alternativamente liquidato con riferimento agli utili realizzati in conseguenza delle condotta illecita o in relazione alla liquidazione forfettaria basata sul prezzo di mercato della licenza relativa al software illecitamente utilizzato.
Il criterio di quantificazione alternativa del danno patrimoniale previsto dall’art. 158 L.d.A. va tenuto distinto dall’istituto della retroversione degli utili di cui all’art. 125 c.p.i. in quanto il legislatore ha ritenuto di non introdurre, nel sistema rimediale delle violazioni del diritto d’autore, la più drastica tutela restitutoria che ha invece giudicato più opportuna in materia di diritti di proprietà industriale, considerando come sufficiente e adeguato un sistema più elastico e flessibile, modulabile caso per caso, in cui i profitti realizzati dall’autore della violazione giocano come elemento concorrente di valutazione.
La descrizione in un caso di abusiva duplicazione di un software applicativo
Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela.
Utilizzazione abusiva di un software e risarcimento del danno
La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del resistente della mancanza di licenza d’uso relativa al software e, quindi, del carattere abusivo dell’utilizzazione di questo.
In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione.
In tema di diritto d’autore, ai sensi dell’art. 158 comma 2 l.d.a. il danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva può essere liquidato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, che, in virtù dell’impiego dell’espressione “quanto meno”, rappresenta la soglia minima risarcitoria.
L’installazione e l’utilizzo illecito di programmi per elaboratore in versione cracked viola la legge sul diritto d’autore
Il plagio parziale di un programma per elaboratore e la relativa commercializzazione di un software “clone”
La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il “software”, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.
L’adattamento e la trasformazione di un programma al fine della sua utilizzazione in una versione più aggiornata costituisce plagio parziale del programma stesso, ai sensi dell’art. 64-bis l.d.a, e non una sua originale rielaborazione né una sua modificazione essenziale all’uso o utile al conseguimento dell’interoperabilità.
Diritto d’autore: il requisito di originalità di un software, concorrenza sleale e risarcimento del danno
La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.
Programma per elaboratore e conferma del provvedimento di descrizione reso inaudita altera parte
Violazione di diritti d’autore su programmi per elaboratore e misura cautelare della descrizione
Nel caso di violazione di diritti d’autore sui programmi per elaboratore svolta da aziende che duplicano e usano i programmi internamente senza acquisire regolare licenza, non v’è altro modo per il titolare dei diritti di provare in maniera certa la violazione, se non [ LEGGI TUTTO ]