Sulla legittimazione a chiedere la revoca dei liquidatori di s.n.c. da parte degli eredi del socio defunto
La legittimazione a chiedere la revoca dei liquidatori da parte degli eredi del socio defunto, pure esclusa in via di principio qualora essi non abbiano acquisito la qualità di socio, può tuttavia essere ricavata in via surrogatoria, tenuto anche conto del regime previsto dall’art. 2270 c.c. a tutela dei creditori del socio e del loro diritto di chiedere la liquidazione della quota dello stesso, dalla disciplina dell’art. 2900 c.c., attivabile, anche in via di urgenza, dagli eredi del socio ogni qual volta non residuino soci superstiti che possano agire per la revoca di liquidatori negligenti ovvero esercitare l’azione risarcitoria nei loro confronti, non quali soci della s.n.c., non essendo subentrati nella società in tale veste ex art. 2284 c.c.
Alcune questioni in materia di convocazione assembleare in s.r.l. e di legittimazione (sostanziale e processuale) ad intervenire da parte di soci, eredi ed amministratori
Per effetto del sequestro preventivo della quota sociale ex art. 321 c.p.c., l’esercizio dei diritti, anche processuali, correlati alla partecipazione si trasferiscono, ai sensi degli artt. 2353 e 2471-bisc.c., dal socio al custode, [ LEGGI TUTTO ]