hai cercato articoli in
Art. 20 c.p.c.
36 risultati
29 Marzo 2023

Determinazione della competenza in presenza di sedi secondari

La presenza di una sede operativa in località diversa dalla sede legale della società non è idonea di per sé a radicare la competenza per territorio con riferimento al forum commissi delicti. Infatti, pur quando dalla visura di una società emerga la presenza di una sede operativa secondaria, l’assenza di espressa indicazione circa la presenza di un rappresentante preposto a quella sede, necessaria ai sensi dell’art. 2197 c.c., non consente che sia presunta la preposizione a quella sede di un soggetto munito di potere rappresentativo.

21 Dicembre 2022

La competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa nelle controversie relative alle partecipazioni sociali

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti a queste ultime, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questo con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Il mero accertamento negativo del credito inerente ad operazioni di finanziamento in ragione della nullità dei contratti di acquisto di azioni e dei collegati contratti di finanziamento per asserita violazione della disciplina di cui all’art. 2358 c.c., non  avendo alcun legame con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali eventualmente discendenti dall’acquisto di azioni, non rientra nelle materie riservate ope legis alla competenza, funzionale e inderogabile, delle sezioni specializzate in materia di impresa.

11 Ottobre 2022

Cessione di partecipazione sociale e cessione del credito risarcitorio: profili processuali

Nel contratto di cessione di una partecipazione sociale espressamente assoggettato alla legge italiana, la clausola che indica il foro competente non è clausola compromissoria, è ininfluente ai fini della competenza (poiché il forum contractus, in forza della legge italiana prescelta, è determinato in forza della legge italiana ex art. 20 c.p.c.), e non è comunque da approvarsi per iscritto qualora il contratto sia concluso non per adesione ma all’esito di specifica trattativa.

Al cessionario del credito, successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto risarcitorio controverso, il debitore ceduto non può opporre le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, essendo ad esso estraneo e non incidendo la cessione stessa sul suo permanente obbligo di adempiere.

Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi piuttosto valutare la complessiva condotta processuale per desumerne la volontà processuale di insistere o meno sulla domanda pretermessa [nel caso di specie, la curatela fallimentare aveva scelto di non costituirsi ed omettere qualsiasi attività processuale].

6 Agosto 2022

Competenza delle sezioni specializzate e legittimazione del socio ad agire per il ristoro dei danni patiti a causa dell’illecito commesso da terzi nei confronti della società

In ordine alla legittimazione del socio di società di capitali ad agire nei confronti del terzo per far valere fatti illeciti incidenti sul mantenimento in vita della società o che possano comportare un depauperamento del patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, incidendo negativamente sui diritti ad essa connessi e sulla sua consistenza, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l’incidenza negativa sulla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Il risarcimento ottenuto dalla società elimina automaticamente ogni danno per il socio e, il che conferma che questo non è direttamente danneggiato dall’illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi gestori, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto. Qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all’onore o alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest’ultimo.

21 Luglio 2022

Incompetenza territoriale della Sezione Specializzata in materia di impresa

A norma dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative a contratti è competente il Giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione. Poichè il contratto si considera concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.) , il foro competente è quello del luogo in cui tale accettazione è pervenuta a conoscenza del proponente. In mancanza di prova diversa, qualora il documento contrattuale risulti stipulato in un determinato luogo è ad esso che occorre far riferimento per determinare la competenza territoriale.

La competenza territoriale per le cause relative alla responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. si determina in base al forum rei (artt. 18-19 c.p.c.) e al forum delicti (art. 20 c.p.c.), attraendo a sé le cause connesse in forza dell’art. 3 D.Lgs. 168/2003.

7 Settembre 2021

L’eccezione di incompetenza per territorio

L’eccezione di incompetenza per territorio può essere derogata nelle cause relative a obbligazioni ma deve essere eccepita dal convenuto contestando, entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 38 c.p.c., la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali, posti dall’art. 18 e 19 c.p.c., sia speciali previsti nell’art. 20 c.p.c. In alternativa, la competenza del giudice deve ritenersi radicata presso uno dei fori non contestati (il caso riguardava il mancato pagamento di una obbligazione pecuniaria che trovava fondamento nelle clausole del regolamento consortile).

 

7 Luglio 2021

Sull’eccezione di incompetenza funzionale e territoriale

All’interno del Tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all’assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari dell’ufficio giudiziario e non questione di competenza.

L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile nelle cause relative a obbligazioni deve essere svolta dal convenuto contestando, entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 38 c.p.c., la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali, posti dall’art. 18 e 19 c.p.c., sia speciali previsti nell’art. 20 c.p.c., dovendo altrimenti la competenza del giudice adito ritenersi radicata con riferimento ad uno dei fori non contestati.

Violazione dei diritti di esclusiva sull’opera letteraria e illecita cessione dei diritti di sfruttamento economico della stessa

La riproduzione, su app o canali social, da parte dell’autore di alcune pagine di un’opera letteraria non costituisce una forma di elaborazione della stessa né opera autonoma idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella già precedentemente edita. Laddove il contratto di edizione non disciplini la cessione dei diritti sul personaggio oggetto dell’opera e sulla relativa denominazione o pseudonimo, l’autore può continuare a disporne nelle forme esercitate fino alla stipulazione del contratto, anche qualora la denominazione o pseudonimo coincidono con il titolo dell’opera stessa

8 Gennaio 2021

La generica prospettazione della violazione di un segreto industriale non basta a determinare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. “interferente”), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza, mentre esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. “pura”, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale.

La generica prospettazione della violazione di un segreto industriale non basta a determinare la competenza delle sezioni specializzate in mancanza dei presupposti fattuali richiesti dalla legge onde si configuri l’oggetto stesso della tutela a mente dell’art. 98 c.p.i., comma 1, lett. a) b) e c), ossia onde un segreto abbia attinenza con la materia industriale, e di reali indicazioni descrittive del contenuto effettivo di quei segreti, non potendo la primaria funzione assertiva essere surrogata da espressioni lessicali solo evocative di mere categorie, lasciate prive di contenuti concreti (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l’attrice, nel prospettare la sottrazione di informazioni riservate, avesse svolto allegazioni non sufficientemente circostanziate, omettendo di indicare concreti elementi di valutazione, in fatto, idonei ad individuare la natura, la tipologia ed il contenuto effettivo dei dati aziendali asseritamente sottratti e a verificare, sia pure ai più limitati fini della determinazione della competenza, la sussistenza dei requisiti cui gli artt. 98 e 99 c.p.i. subordinano il carattere “segreto” dell’informazione; il ritenuto difetto di siffatte allegazioni ha portato il Tribunale a qualificare la fattispecie sottoposta al suo esame in termini di concorrenza sleale “pura” e, quindi, a dichiarare la propria incompetenza ratione materiae).

In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.) non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 cod. civ., sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell’attività concorrenziale vietata (nel caso di specie il Tribunale ha fatto coincidere il locus commissi delicti con quello in cui la convenuta – impresa operante nel settore della produzione, distribuzione e rivendita di valvole e tubazioni prefabbricate di alta qualità e nei correlativi servizi di analisi dei fluidi – aveva i propri stabilimenti industriali).

Il fatto che le condotte contestate come sleali siano state attuate in tutto o in parte all’interno del più ampio contesto di lavoro non vale a fondare l’eccezione di incompetenza per materia, laddove dall’atto introduttivo emerga che l’attrice non abbia inteso svolgere nei confronti del convenuto azione di inadempimento delle obbligazioni “ex contractu” (e specificamente del dovere di lealtà ex art. 2015 c.c.), bensì un’azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza per materia in favore del Giudice del lavoro sollevata da uno dei convenuti, in ragione del fatto che l’attrice non ha allegato il rapporto di lavoro come causa petendi, bensì come mera occasione nel cui ambito si sono verificate le condotte anticoncorrenziali contestate).

29 Dicembre 2020

Determinazione competenza per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna

Ai fini della determinazione della competenza generale per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna devono considerarsi non solo le regole generali contenute ex artt. 2603, co. 2, n. 2 e 2612, co. 2, n. 1, c.c., secondo cui il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul registro delle imprese devono indicare la sede dell’ufficio consortile, ma altresì: (i) che non si ha la possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa o produttiva ecc.) che, peraltro, non hanno cittadinanza giuridica né pubblicitaria nella disciplina codicistica degli enti personificati; (ii) la norma di cui all’art. 46 c.c., per la quale “quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede; (iii) che quando la sede è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima (art. 9 l.fall.). Pertanto, date le conseguenze prodotte da questo complesso di norme sulla determinazione della competenza generale per territorio di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, quindi, sul diritto di difesa di chi sia tratto in giudizio avanti al Tribunale di un luogo diverso da quello della sua sede o residenza o domicilio, il medesimo complesso di norme deve essere interpretato in tal senso: mentre a tutela dei terzi di buona fede, quale ulteriore affioramento del principio dell’affidamento incolpevole, la persona giuridica che abbia pubblicato nel registro delle imprese una sede può esser evocata in giudizio anche nel diverso luogo ove svolga effettivamente la propria attività, l’inverso non è invece consentito, neppure ove tale sede “effettiva” sia – secondo terminologie di mera prassi – indicata nell’atto costitutivo dell’ente. La suddetta interpretazione è, inoltre, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. 1 Cost.).