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Art. 1264 c.c.
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3 Agosto 2023

Condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria di atto di conferimento societario

In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l’animus nocendi; tale pregiudizio si realizza anche quando l’atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori, come ad esempio in caso di alienazione di un immobile e/o di un bene facilmente aggredibile dall’eventuale parte attrice per il soddisfacimento del proprio credito.

La declaratoria di inefficacia relativa, conseguente all’accoglimento della revocatoria proposta, mentre incide sugli effetti dell’atto dispositivo di conferimento, non pregiudica in alcun modo la validità della società, in ossequio al disposto dell’art. 2332 c.c.; ove, poi, il bene oggetto di conferimento venga, dal creditore, utilmente sottoposto all’esecuzione forzata, la società acquista nei confronti del socio (debitore esecutato) ragioni di credito corrispondenti al valore dei beni conferiti.

8 Giugno 2023

Principi in tema di querela di falso ex art. 221 comma 2 c.p.c.

La querela di falso, per sua natura imprescrittibile, è uno strumento processuale avente la finalità  di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata.
La cartella clinica, ricompresa nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2699 ss. c.c. – in quanto documento che attesta le cure prestate al paziente – costituisce un atto pubblico ed il sanitario deputato alla sua compilazione riveste la qualità di pubblico ufficiale e, quindi, è soggetta a querela di falso. Infatti, l’operatore sanitario, così come il medico, nella propria qualità di pubblico ufficiale svolge una pubblica funzione certificativa e, conseguentemente, la cartella clinica riveste natura di atto pubblico.
11 Ottobre 2022

Cessione di partecipazione sociale e cessione del credito risarcitorio: profili processuali

Nel contratto di cessione di una partecipazione sociale espressamente assoggettato alla legge italiana, la clausola che indica il foro competente non è clausola compromissoria, è ininfluente ai fini della competenza (poiché il forum contractus, in forza della legge italiana prescelta, è determinato in forza della legge italiana ex art. 20 c.p.c.), e non è comunque da approvarsi per iscritto qualora il contratto sia concluso non per adesione ma all’esito di specifica trattativa.

Al cessionario del credito, successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto risarcitorio controverso, il debitore ceduto non può opporre le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, essendo ad esso estraneo e non incidendo la cessione stessa sul suo permanente obbligo di adempiere.

Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi piuttosto valutare la complessiva condotta processuale per desumerne la volontà processuale di insistere o meno sulla domanda pretermessa [nel caso di specie, la curatela fallimentare aveva scelto di non costituirsi ed omettere qualsiasi attività processuale].

9 Luglio 2021

Postergazione del rimborso del finanziamento soci verso S.r.l. in liquidazione

Dalla cessione di una partecipazione societaria non consegue quale naturale negotii il trasferimento dei crediti che il socio cedente vanti verso la società, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale. Sarà quindi onere del cessionario dimostrare l’intervenuta cessione a lui anche dei crediti che altro ex socio vantava verso la società. Riguardo all’opponibilità di detta cessione alla debitrice società ceduta, saranno sufficienti la notifica del ricorso monitorio prima e la comunicazione della comparsa di risposta poi, da considerarsi atti ad ogni effetto equipollenti alla informale denuntiatio richiesta dall’art. 1264 co. 1° c.c.

La questione dell’assoggettabilità di un credito, derivante da un precedente finanziamento soci, alla postergazione di cui all’art. 2467 co. 2° c.c., non può essere posta con riguardo al momento in cui il rimborso è stato per la prima volta richiesto se la società è stata posta in liquidazione, data la persistenza delle condizioni alle quali l’art. 2467 co. 2° c.c. àncora la postergazione.

 

12 Novembre 2018

L’azione di ripetizione dell’indebito per somme versate a titolo di acconto nella fase di negoziazione in assenza di un accordo finale

Per l’azione di ripetizione di indebito è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta.

L’attore che propone la domanda di ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare [ LEGGI TUTTO ]

12 Giugno 2015

Usufrutto di quota e clausola compromissoria

Il diritto all’utile spettante, in forza di atto unilaterale, all’usufruttuario di quota di società personale ha carattere sociale, con la conseguenza che ogni controversia in merito [ LEGGI TUTTO ]

30 Aprile 2015

Società estinta e cessione del credito

I diritti di una società estinta possono essere fatti valere dai soci della stessa, che si sono costituiti in luogo della società. [ LEGGI TUTTO ]