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Art. 2465 c.c.
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30 Settembre 2021

Conferimento d’azienda, responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e concorso di terzi in condotte distrattive

ll conferimento dell’azienda in società a responsabilità limitata comporta l’obbligo della redazione della perizia di stima resa ai sensi dell’art. 2465 c.c. da parte di un perito. Alla suddetta stima concorre il valore dei beni aziendali e – ove presente – l’avviamento. A fronte dell’iscrizione al passivo del debito per canoni o simili, pur consentendo determinati metodi contabili di considerare nell’attivo patrimoniale il valore dei beni inseriti nel compendio aziendale a titolo di leasing o di concessione, esso va ammortato in ragione del tempo di residua disponibilità e nel caso di scadenza della concessione, la disponibilità per il periodo successivo dev’essere valutata come una “eventualità”. Pertanto, non è possibile procedere ad una valorizzazione di suddetti beni nella perizia di stima.

In sede civile, al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio societario oltre l’eventuale ulteriore risarcimento del danno, l’obiettiva sussistenza di operazioni distrattive può fondare la dichiarazione di responsabilità  primaria dell’amministratore e concorsuale dei terzi che partecipano a tale operazione. La violazione dei doveri relativi alla posizione di amministratore della società va ricondotta alla responsabilità contrattuale. L’attribuzione di un valore nominale della quota di partecipazione inferiore al valore del conferito non rappresenta una vera e propria distrazione del valore dell’azienda, se quanto conferito resta nella disponibilità della conferente, sia pur con l’interposizione di nuova società. Fonte di responsabilità dell’amministratore della società conferente – nella misura del valore dell’azienda conferita risultante dalla perizia di stima – è da ricercarsi nel depauperamento del patrimonio sociale realizzato attraverso la diluizione della partecipazione nella società conferitaria e la successiva cessione senza corrispettivo della quota residua.

Per ammettere una responsabilità extracontrattuale di un soggetto terzo alle condotte distrattive dell’amministratore è necessario ipotizzare un “collegamento psicologico con lo stesso” che ne abbia rafforzato la determinazione, contribuendo a evidenziargli il carattere possibile ed utile dell’operazione. L’associazione automatica della posizione delle società terza a quella del suo amministratore delegato – privo di pieni poteri amministrativi – è fuori luogo. Il principio, tuttavia, vale solo per i negozi e gli atti dei quali la società è parte e non per gli atti che la stessa subisce: l’aumento di capitale non è un atto della società, ma solo “concernente” la stessa, posto che riguarda chi ne sia proprietario. Criterio di prova da adottarsi sul punto è quello generale della “preponderante probabilità di una fatto”. In ordine all’ipotesi del concorso del consulente conscio della complessiva volontà dei clienti, tenendo presente la conformità operativa delle operazioni distrattive e i tempi ristretti di realizzazione, è possibile riconoscere una responsabilità extracontrattuale dello stesso, nonostante l’intervento della dimissione del mandato prima del perfezionamento delle operazioni distrattive.

31 Gennaio 2017

Conferimento di ramo d’azienda e successione nei contratti

Non si ravvisa malafede nell’operato della società conferente di ramo d’azienda che richieda esplicita adesione all’operazione di conferimento, al fine di evitare l’esercizio del diritto di recesso dei terzi contraenti previsto dall’art. 2558, co. 2, c.c.

Impugnazione perizia di stima conferimenti in natura

La perizia di stima relativa ai conferimenti diversi dal denaro nelle società di capitali non è suscettibile di essere autonomamente impugnata, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere [ LEGGI TUTTO ]

3 Dicembre 2014

Responsabilità del perito in sede di valutazione dei conferimenti e inammissibilità di domande nuove nel giudizio risarcitorio

La contestazione della condotta del perito in termini di indebita prosecuzione della attività di impresa successiva alla liquidazione della società, se mossa a fini risarcitori nel giudizio volto ad accertare la responsabilità del perito,  [ LEGGI TUTTO ]