Art. 2332 c.c.
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La nullità del contratto costitutivo di una S.p.a.
A norma dell’art. 2332 c.c., il rilievo della nullità del contratto costitutivo di una spa compiuto in via principale, una volta che la stessa sia stata iscritta nel registro delle imprese e che, così formalmente costituita, abbia avviato la propria attività, si converte in una causa di scioglimento dell’ente con effetti ex nunc in ragione della necessità di garantire la stabilità del traffico giuridico e dunque tutelare i terzi che abbiano interagito con la società. Non discendendo dal rilievo del vizio genetico effetti retroattivi e ripristinatori, restano, inoltre, esigibili dalla società gli obblighi di conferimento dovuti dai soci fino a quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali (co. 3 disp. cit.).
Per un verso, non può dunque dubitarsi dell’obbligo del Tribunale di rilevare incidentalmente la nullità ex art. 2332 c.c., per altro verso – vertendosi in materia di obbligazioni dei soci verso la società e considerata la ratio del co. 2^ dell’art. 2332 c.c. (che pure parla di “conferimenti”) – deve giungersi non già alla declaratoria di inammissibilità della domanda, bensì al suo esame nel merito.
La pretesa creditoria non postula infatti la prosecuzione dell’attività da parte della società, ma è conseguenza degli obblighi assunti dai soci nei confronti della stessa, obblighi che restano fermi ex art. 2332 co. 2^ c.c., tali dovendosi intendere tutte le obbligazioni, principali o accessorie, che trovino titolo esplicito nel contratto di società.
Sulla esperibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione di una società dal registro delle imprese
Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato dall’art. 2463 c.c., il quale prevede che la richiesta sia effettuata dal notaio rogante contestualmente al deposito dell’atto costitutivo e che l’ufficio deve provvedere all’iscrizione verificata la sola regolarità formale della documentazione. Ai sensi dell’art. 2191 c.c. il Giudice del Registro può ordinare la cancellazione dell’iscrizione solo nel caso in cui essa sia stata effettuata senza che ne sussistessero i presupposti formali.
La domanda volta a ottenere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la cancellazione di una società regolarmente iscritta non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti sia processuali (prevedendo l’ordinamento un rimedio processuale tipico per ottenere il medesimo risultato ex art. 2191 c.c.), che di merito.
Sotto tale ultimo profilo, l’iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente, e sanante rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società diversa dalle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c..
L’accertamento di una delle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. non può dar luogo di per sé stesso alla cancellazione della iscrizione dell’ente e, dunque, non ha efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore.
Il rimedio ex art. 2191 c.c., previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel registro delle imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, non può che recedere a fronte delle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post, in via interpretativa/valutativa, della fattispecie negoziale sottostante alla iscrizione. Risulta impedito il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.
La domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al conservatore l’annotazione nel registro delle imprese dell’esistenza di una denuncia-querela e la propria estraneità in ordine alla società iscritta è qualificabile ex art. 700 c.p.c. attesa la carenza di altri rimedi tipici, rispetto alla quale va effettuato il vaglio alla stregua dei canoni del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Azione di risarcimento danni per mala gestio dell’amministratore e nullità dell’atto istitutivo di trust in mancanza di affidamento intersoggettivo dei beni
Risponde dell’addebito di negligenza l’amministratore che scelga di demandare il maneggio della cassa sociale interamente a terzi senza la previsione di alcun meccanismo di controllo e a fronte di compensi assai rilevanti.
Deve escludersi la configurabilità di una simulazione assoluta anche rispetto all’atto costitutivo di società di persone iscritta nel Registro delle imprese.
Deve ritenersi nullo l’atto costitutivo di un trust t (ovvero la non riconoscibilità di tale atto nel nostro ordinamento in quanto non riconducibile alla disciplina di cui all’art.2 della Convenzione dell’Aja 1.7.1985 resa esecutiva in Italia dalla l. n.364/1989) laddove manchi “nella sostanza un vero affidamento intersoggettivo dei beni”, ciò senz’altro ricorrendo nell’ipotesi in cui il trust reca una integrale coincidenza tra i tre soggetti che ne costituiscono tipicamente le parti (ossia il disponente, il trustee ed il beneficiario). I tre centri di imputazione di tale istituto non possono infatti coincidere, dal momento che il trust postula in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente del trust nell’atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari.
Se tutte queste figure coincidono, la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena, e il trust è pertanto nullo in quanto fondato sul carattere abusivo dell’utilizzo di un istituto di segregazione patrimoniale a beneficio di terzi riconosciuto dall’ordinamento in quanto dotato di determinati caratteri e altrimenti risolventesi in negozio in elusiva violazione della norma imperativa ex art. 2740 c.c., e come tale sanzionabile ex artt. 1344, 1345 e 1418 c.c.
Costituzione di nuova società con contestuale conferimento dell’intera azienda e irrilevanza dei protocolli di deposito del Registro delle Imprese
L’indicazione nell’estratto del Registro delle Imprese del deposito di un certo atto che sia però solamente protocollato e non iscritto (nel caso di specie una revoca di amministratore e contestuale nomina di nuovo) non ha alcuna efficacia prenotativa della nuova nomina né preclusiva della revoca essendo priva di ogni rilevanza agli effetti della disciplina della pubblicità commerciale, sicché, sulla base del mero protocollo, l’amministratore revocato dovrà ritenersi in possesso di tutti i suoi poteri.
Validità della delibera assembleare assunta prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria
Le modifiche statutarie che acquistano efficacia solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese non impediscono che vengano assunte a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l’efficacia di tali delibere è subordinata (solamente) all’iscrizione nel registro delle Imprese della modificazione Statutaria che ne costituisce il presupposto.
(Nel caso di specie, la convenuta, proprietaria di azioni speciali, eccepiva la nullità della delibera assembleare di emissione delle suddette azioni poiché, alla data della delibera, la trasformazione della società emittente in forma di S.p.A. non risultava ancora iscritta nel registro delle imprese.)
Sono esigibili gli obblighi di conferimento dovuti dai soci in ipotesi di nullità del contratto costitutivo di SpA
Il rilievo della nullità del contratto costitutivo di Spa, a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese, si converte, ove sia oggetto di accertamento principale, in una causa di scioglimento dell’ente con effetti ex nunc. Tuttavia, restano esigibili dalla società gli obblighi di conferimento dovuti dai soci in quanto non discendendo dal vizio genetico effetti retroattivi e ripristinatori.
Contitolarità dei beni oggetto di conferimento e nullità di costituzione di s.r.l.
Pubblicità sanante della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo di società di persone
Deve escludersi la configurabilità di una simulazione assoluta rispetto all’atto costitutivo di società di persone iscritta nel Registro delle imprese, anche rispetto a tal genere di società potendosi applicare l’orientamento di legittimità che, per le società di capitali, esclude la configurabilità di nullità per simulazione assoluta richiamando non solo la specifica norma ex art. 2332 c.c. ma anche la stessa natura del contratto sociale “che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi”.
Esclusione del rimedio ex art. 2191 c.c. con riferimento a iscrizioni aventi effetto non solo costitutivo, ma anche sanante o conservativo
La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all’iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, tenuto conto della disciplina in materia, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c., la quale disegna un sistema [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione perizia di stima conferimenti in natura
La perizia di stima relativa ai conferimenti diversi dal denaro nelle società di capitali non è suscettibile di essere autonomamente impugnata, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere [ LEGGI TUTTO ]