Art. 2503 c.c.
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Opposizione alla fusione dei creditori e azione di responsabilità
Nessuna invalidità o “inefficacia” della fusione può essere pronunciata nel caso in cui l’opposizione dei creditori tempestivamente notificata a seguito della spedizione dell’atto nel termine di cui agli artt. 2503 o 2505-quater c.c. pervenga alla società partecipante dopo la stipula dell’atto di fusione [ LEGGI TUTTO ]
Fusione. Il danno risarcibile ai sensi dell’art. 2504 quater c.c.
La mera predisposizione di progetti di fusione privi dei requisiti previsti dalla legge o il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2503 c.c. non sono fatti di per sé idonei a cagionare danno ai creditori, potendo un tale danno essere ipotizzato solo nei casi in cui l’operazione di fusione comporti un’insufficienza patrimoniale della società risultante dalla fusione.