Scissione asimmetrica e manifestazione del consenso unanime ex art. 2506, co. 2 c.c. in sede non assembleare
Nella “scissione asimmetrica” – ossia quella in cui ad alcuni soci non vengono distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa – il consenso unanime richiesto dall’art. 2506, co. 2 c.c. si atteggia a diritto individuale dei soci ad accettare un particolare trasferimento di ricchezza che non rispetta il criterio della proporzionalità dell’assegnazione delle quote fra le varie società coinvolte.
Il consenso unanime condiziona l’efficacia ma non l’assunzione della delibera di approvazione del progetto di scissione asimmetrica, e non configura perciò un “co-elemento procedimentale della delibera”. Non è richiesto alcun quorum unanimistico all’adozione della decisione inerente alla scissione: ciò che è necessario è il consenso individuale del solo socio che subisce il sacrificio della perdita della propria qualità di socio di una delle società risultanti dall’operazione.
Il consenso prestato dal singolo socio, chiamato dunque a manifestarlo uti singulus e non uti socius, serve a realizzare la sua estromissione da una o più delle società partecipanti alla scissione, e potrebbe essere manifestato anche in sede non assembleare, purché in tempi, modalità e forme compatibili con la certezza degli effetti dell’operazione, anche a tutela dei terzi. La pacifica manifestazione del consenso all’operazione di scissione del socio in sede di accettazione della proposta giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. non consente quindi più al medesimo di ritornare sui propri passi, al fine dilatorio di bloccare la riorganizzazione degli assetti societari.
Il perfezionamento della scissione preclude l’accertamento dell’invalidità della delibera che la approva
Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora si avrà preclusione all’accertamento dell’invalidità della delibera e del conseguente atto di scissione. Infatti l’art. 2504 quater c.c. introduce un effetto sanante derivante dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, diretto a garantire la certezza dei rapporti societari. Visto il tenore della norma, l’effetto riguarda sia i vizi dell’atto finale, sia i vizi di nullità o annullabilità degli atti intermedi della procedura di scissione, in quanto la ratio legis è indiscutibilmente quella di assicurare la stabilità dell’operazione negoziale una volta perfezionata.
Non può ritenersi che la preclusione sancita dall’art. 2504 quater c.c. si riferisca alle sole ipotesi di invalidità dell’atto e non anche a quelle della sua inefficacia nei confronti dei creditori opponenti derivante dalla violazione del disposto dell’art. 2503 c.c., secondo il quale l’operazione non può essere attuata, salvo il provvedimento autorizzativo del Tribunale, se nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di scissione nel registro delle imprese sia stata proposta opposizione da parte di un creditore.
Sulla legittimità dell’operazione straordinaria di scissione laddove effettuata prestando idonea garanzia ai creditori
Deve essere accolta la richiesta cautelare di autorizzazione a proseguire con l’operazione straordinaria di scissione ai sensi degli articoli 2445, ultimo comma, 2503, ultimo comma e 2506 ter, ultimo comma, cod. civ., effettuata da una società che abbia prestato adeguata garanzia [ LEGGI TUTTO ]
Ammissibilità dell’azione revocatoria delle disposizioni patrimoniali poste in essere nell’ambito della scissione
Il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. ben può essere esperito anche in relazione agli atti di “disposizione patrimoniale”, posti in essere nell’ambito di operazioni societarie di scissione.
Scissione e revocatoria ordinaria
L’atto di scissione societaria non può essere oggetto di revocatoria ordinaria, essendo l’azione pauliana incompatibile con il sistema di garanzie e con la disciplina positiva dettata in materia di scissione, atteso che con l’art. 2504-quater c.c. il legislatore ha [ LEGGI TUTTO ]
Atto di scissione e azioni revocatorie
L’operazione straordinaria di scissione societaria, certamente di natura organizzativa, ha quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l’operazione ha deciso: l’atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo ed è, quindi, revocabile [ LEGGI TUTTO ]
Inammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria contro le assegnazioni conseguenti all’atto di scissione
Contro gli atti di assegnazione, conseguenti all’operazione di scissione, non è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c. o ex art. 66 l. fall.). Infatti, poichè la finalità dell’art. 2504-quater c.c. consiste [ LEGGI TUTTO ]
Natura dell’atto deliberativo di scissione societaria e azione revocatoria ordinaria
Mediante il consenso prestato dal socio ad un atto deliberativo di scissione, questi concorre ad un atto negoziale [ LEGGI TUTTO ]
Natura e limite della responsabilità della società beneficiaria della scissione e beneficium excussionis
La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’azione ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., dovendosi i due rimedi ritenere complementari: ciò in quanto il primo consiste in una tutela reale ex ante che comporta, salva l’ipotesi di autorizzazione alla scissione, l’improcedibilità della scissione la quale preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori della società originaria; il secondo, in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, nel limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione. [ LEGGI TUTTO ]