Art. 2506 ter c.c.
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Sull’invalidità della scissione
Il disposto dell’art. 2504-quater, comma 1, c.c., richiamato con riferimento alle operazioni di scissione dall’art. 2506-ter, comma 5 c.c. – a mente del quale: “eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’art. 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può più essere pronunciata”, restando salva unicamente la possibilità per i soci o i terzi danneggiati dall’operazione di ottenere una tutela risarcitoria – impone che, una volta adempiuta l’iscrizione dell’operazione straordinaria nel registro delle imprese, qualsivoglia rimedio diretto a invalidare l’operazione medesima è precluso. L’unico spazio di manovra per i soggetti che si ritengono lesi dall’operazione è compreso, dunque, tra l’assunzione della delibera con cui è stata approvata la fusione o la scissione e l’ultimo adempimento degli oneri di pubblicità; successivamente a tale momento, ai soci o ai terzi che si assumono danneggiati dall’operazione medesima non resta che il diritto al risarcimento dei danni. Tale meccanismo risponde a chiare esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi e di certezza dei traffici giuridici e non soggiace ad eccezioni di sorta. L’iscrizione nel registro delle imprese della scissione costituisce, dunque, una preclusione di carattere assoluto, rendendo inattaccabile l’operazione iscritta.
Opposizione alla scissione da parte del creditore ipotecario in caso di insufficienza del valore dei beni ipotecati ad assicurare il “tempestivo e integrale” soddisfacimento del credito
E’ meritevole di accoglimento l’opposizione alla scissione proposta dal creditore ipotecario che dimostri l’insufficienza della garanzia ipotecaria ad assicurare il tempestivo e integrale soddisfacimento del credito a fronte di una sensibile riduzione del valore dei beni rispetto al momento della costituzione della garanzia.
E’ parimenti da considerarsi attuata in violazione della par condicio creditorum la scissione che consenta ai soci della scindenda di non concorrere più con il creditore ipotecario sui beni destinati alla società beneficiaria, anche solo con riferimento al residuo credito vantato da quest’ultimo a seguito di escussione dell’ipoteca non totalmente satisfattoria.
Responsabilità solidale di società a seguito di scissione
Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria. [ LEGGI TUTTO ]
Il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla scissione della società patrocinante
A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage – come negozio atipico la cui conclusione si perfeziona tramite il meccanismo di cui all’art. 1333 c.c. o come vera e propria garanzia fideiussoria disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. – se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l’assunzione dell’obbligo in favore del destinatario di garantire il pagamento delle somme dovute dalla società patrocinata, e se tale dichiarazione [ LEGGI TUTTO ]
Sulla legittimità dell’operazione straordinaria di scissione laddove effettuata prestando idonea garanzia ai creditori
Deve essere accolta la richiesta cautelare di autorizzazione a proseguire con l’operazione straordinaria di scissione ai sensi degli articoli 2445, ultimo comma, 2503, ultimo comma e 2506 ter, ultimo comma, cod. civ., effettuata da una società che abbia prestato adeguata garanzia [ LEGGI TUTTO ]
Operazione di scissione e pregiudizio del creditore. Opposizione di creditore alla scissione. Strumenti di tutela in favore dei creditori. Legittimazione attiva del creditore titolare di credito contestato. Responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti della scissa
Nel nostro ordinamento la tutela degli interessi dei creditori (da intendersi in senso ampio ovvero compresi anche quelli titolari di un credito litigioso, sottoposto a termine o a condizione o, anche, derivante da rapporti in corso di esecuzione) delle società partecipanti alla scissione si realizza con il diritto di opposizione degli stessi alla progettata [ LEGGI TUTTO ]
Scissione e revocatoria ordinaria
L’atto di scissione societaria non può essere oggetto di revocatoria ordinaria, essendo l’azione pauliana incompatibile con il sistema di garanzie e con la disciplina positiva dettata in materia di scissione, atteso che con l’art. 2504-quater c.c. il legislatore ha [ LEGGI TUTTO ]
Atto di scissione e azioni revocatorie
L’operazione straordinaria di scissione societaria, certamente di natura organizzativa, ha quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l’operazione ha deciso: l’atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo ed è, quindi, revocabile [ LEGGI TUTTO ]
Natura della responsabilità della società beneficiaria di una scissione per debiti della società scissa e rapporto con l’istituto dell’opposizione
Ai sensi dell’art. 2506-quater co. 3 c.c., a seguito del prodursi degli effetti della scissione, ciascuna società in essa coinvolta «è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». [ LEGGI TUTTO ]
Scissione non proporzionale e prescrizione del conguaglio convenzionale del patrimonio netto oggetto di scissione
La prescrizione breve ex art. 2949 si applica alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società, o da situazioni determinate da relazioni sociali (nel caso di specie la prescrizione breve è stata ritenuta non applicabile al diritto di credito originato da un meccanismo di conguaglio previsto nel progetto di scissione non proporzionale).