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Art. 1407 c.c.
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Integrazione del contraddittorio e pagamento delle royalties in favore del contitolare dei brevetti oggetto del contratto di licenza

La necessità del litisconsorzio sorge solo nel caso in cui sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, unico ed inscindibile che, in ragione di tale natura, comporta la necessità che la sentenza, per essere utiliter data, debba essere pronunciata nel contraddittorio di tutti i titolari del rapporto. Tuttavia, questa ipotesi non ricorre qualora la domanda concerna un rapporto obbligatorio ed il convenuto contesti di essere titolare dell’obbligazione dedotta in giudizio, indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attorea, oppure, in via di mera eccezione, contesti la titolarità del diritto vantata dall’attore, deducendo che essa spetti ad un terzo. In tali ipotesi, la controversia non può pregiudicare il terzo al quale l’eventuale giudicato è inopponibile, sicché la chiamata del terzo non è determinata da ragioni di integrazione del contraddittorio per necessità del litisconsorzio, ma solo da eventuali ragioni di mera opportunità. Una situazione di litisconsorzio necessario potrebbe sussistere in caso di richiesta, in via riconvenzionale, di un accertamento vincolante anche nei confronti del terzo, in ordine alla titolarità effettiva ed esclusiva del diritto in capo al terzo.

7 Febbraio 2019

Competenza della sezione impresa per controversie connesse a trasferimento di partecipazoni sociali

Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.

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7 Febbraio 2019

Trasferimento di partecipazioni sociali e finanziamento soci

Il trasferimento di quote sociali non è fatto idoneo a far trasmigrare sull’acquirente anche l’obbligazione, già assunta personalmente dall’alienante nei confronti della società ceduta, di effettuare un finanziamento: la cessione del debito, nonché del contratto ex art. 1407 c.c., presuppone in ogni caso l’assenso del creditore stesso, non potendo certo il debitore spogliarsi dell’obbligazione assunta semplicemente cedendo a terzi la posizione sostanziale collegata al debito (e, infatti, nell’ipotesi opposta ma similare in cui il socio cede la quota ad un terzo, il cedente non perde certo i diritti di credito da lui precedentemente vantati verso la società (così anche Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049).