Responsabilità dell’amministratore della società fallita per l’aggravio sul patrimonio sociale causato da interessi e sanzioni dovute a seguito di sistematica omissione di tasse e imposte
In caso di omissione sistematica del versamento da parte della società fallita – e per essa, del suo organo amministrativo – delle imposte dirette e indirette e delle tasse, nonché degli interessi, delle sanzioni e degli aggi di riscossione che ne sono scaturiti, in conformità con la struttura dell’azione sociale di responsabilità – che è azione di risarcimento per inadempimento a obblighi di diligenza professionale derivanti dal rapporto contrattuale di amministrazione – è sufficiente alla società attrice allegare l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo gestorio suo proprio di provvedere – anche predisponendo un assetto amministrativo idoneo a programmare e rispettare le scadenze fiscali – al pagamento degli importi dovuti allo Stato e alle diverse amministrazioni pubbliche.
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Responsabilità degli amministratori per i debiti della società verso l’Erario
Ai sensi dell’art. 2486 cod. civ., al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, e in caso di violazioni, essi sono chiamati a rispondere degli eventuali danni arrecati alla società e ai creditori per aver aggravato il dissesto.
Finanziamenti soci e rimborso preferenziale a danno dei creditori sociali
Allorché risulti provato che il ricorso da parte della società ad un finanziamento da parte di soci sia stato dovuto alla necessità di porre rimedio ad una situazione di perdurante crisi finanziaria, il danno di cui il curatore fallimentare, esercitando azione ai sensi dell’art. 146 L.F., chiede che la società sia reintegrata è direttamente ascrivibile al comportamento dell’amministratore che, avendo operato un rimborso (anche parziale) del finanziamento-soci, in spregio del divieto di cui all’art. 2467 c.c. e nella piena consapevolezza della crisi finanziaria in cui la società versava, sia contravvenuto ai doveri impostigli dagli artt. 2392 e 2394 c.c.
Nullità delle delibere assembleari prese in assenza assoluta di convocazione e di informazione del socio escludendo
La deliberazione assunta dall’assemblea non può in alcun modo essere ridotta ad una sorta di atipica “proposta di esclusione” emessa all’esito di una peculiare “riunione dei soci”, la cui formale approvazione in contradditorio con gli espellendi sarebbe stata poi rimessa ad una successiva assemblea, secondo una ricostruzione della fattispecie espulsiva come “a formazione assembleare progressiva”, che deve ritenersi errata – o comunque, ingiustificata – in diritto.
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Onere della prova nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore fallimentare
In una azione sociale di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti degli amministratori ex art. 146 l. fall., l’attore è tenuto alla specifica allegazione dell’inadempimento da parte degli amministratori. Per converso – a fronte di tale allegazione – gli amministratori convenuti sono onerati della prova del fatto estintivo del diritto fatto valere e, pertanto, del proprio adempimento.
Azione di responsabilità esercitata dal fallimento: questioni in tema di nullità della citazione e di prescrizione
L’esigenza di adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, indispensabile garanzia dell’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, è soddisfatta con l’identificazione dei fatti che concorrono a costituire gli elementi costitutivi della responsabilità al fine di consentire alla controparte di approntare tempestivi e completi mezzi difensivi: la nullità della citazione sussiste solo se tali fatti sono del tutto omessi o incerti, inadeguati a tratteggiare l’azione e se l’incertezza investe l’intero contenuto dell’atto. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di società fallita per atti distrattivi
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro
doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell’art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003.
Incompatibilità del fallimento con il ricorso ai sensi degli artt. 2484 e 2487 c.c.
La dichiarazione di fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile la presentazione di un’istanza ex artt. 2484 e 2487 c.c., in quanto detta procedura concorsuale, spossessando la società dei propri beni e determinandone l’affidamento ad un pubblico ufficiale di nomina giudiziaria, preclude di fatto ai liquidatori ogni possibilità di espletare l’incarico loro affidato, determinando così l’immediato venir meno di ogni ragione di provvedere all’accertamento della causa di scioglimento e alla convocazione dell’assemblea per l’assunzione delle decisioni di cui all’art. 2487 c.c.
31 maggio 2019
Fallimento di s.r.l. e presupposti per l’esercizio dell’azione individuale di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c.
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f. [ LEGGI TUTTO ]
Riassunzione dell’azione di responsabilità già promossa dal socio nei confronti dell’amministratore di s.r.l. fallita dal parte del curatore fallimentare e onere della prova
In caso di fallimento di s.r.l., il curatore, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; sicché, ove nel giudizio di responsabilità già intentato dal socio e riassunto dal fallimento, il curatore manifesti l’intento di non proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.