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6 Giugno 2023

Amministratore di fatto e competenza della Sezione Specializzata

Le domande risarcitorie relative alla responsabilità dell’organo amministrativo di una s.r.l., sia pure con riferimento ad una carica ricoperta senza formale investitura, rientrano nell’ambito della previsione dell’art. 3 lett. a) del d. lgs. 168/2003 laddove riserva alla competenza della sezione specializzata in materia  di impresa le azioni da chiunque promosse contro i componenti dell’organo amministrativo. Afferma, al riguardo, la suprema corte che “Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall’altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i “rapporti societari”, va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.” ( Cass. 2.8.2018 n. 20441).

La figura dell’amministratore di fatto delineata dalla giurisprudenza presuppone l’esercizio di attività di gestione dell’impresa continuativa e sistematica con autonomia decisionale e funzioni operative esterne di rappresentanza di cui sono indici sintomatici l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nei rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti attraverso il conferimento di deleghe o di ampie procure generali ad negotia in settori nevralgici dell’attività di impresa e la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria nell’inerzia costante e nell’assenza abituale dell’amministratore di diritto.

Ove non impugnata, la transazione stipulata tra l’amministratore e la società preclude l’esercizio di qualsiasi azione risarcitoria, anche a titolo di ripetizione di indebito, nei confronti dello stesso amministratore, anche ove siano avanzate censure di conflitti di interesse sull’operato dei soggetti coinvolti.

Fideiussione omnibus e nullità parziale di clausole anticoncorrenziali conformi allo schema ABI

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse a monte (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.

7 Febbraio 2023

L’irrilevanza della sezione di appartenenza del giudice ai fini del vaglio della competenza

Ai fini del vaglio della competenza ex art. 45 c.p.c. (cd. competenza funzionale), non rileva la sezione (ordinaria o di impresa) alla quale appartiene il giudicante, che attiene alla mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario (nella specie, ritiene il Tribunale che non assuma alcun rilievo la circostanza che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sia stato adottato o meno da un giudice appartenente alla sezione specializzata).

30 Gennaio 2023

Competenza e rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario. Rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.

 

16 Gennaio 2023

Sulla competenza della Sezione Specializzata per ragioni di connessione

Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese nel caso in cui la domanda di  simulazione o nullità del contratto sia esercitata congiuntamente, per ragioni di connessione, alla domanda di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore di società cooperativa.

28 Aprile 2022

Esclusione del socio da società cooperativa, domanda di rilascio e di pagamenti dei canoni

Le domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo di un alloggio sociale proposte nei confronti del socio di cooperativa assegnatario dell’immobile ed escluso dalla società per morosità nel pagamento dei canoni sono di competenza della sezione specializzata in materia di imprese, in quanto presuppongono il previo accertamento della legittimità dell’esclusione del socio con correlata decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale.

Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie tra la società e gli amministratori o sindaci per il pagamento dei compensi

Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in merito alle controversie tra la società e gli amministratori o i sindaci riguardanti le somme dovute in relazione all’attività dagli stessi esercitata quali organi della società; tale materia, infatti, è ricompresa nell’ambito dei rapporti societari di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) D.L.vo n. 168/2003, tenuto conto sia della formulazione letterale della norma, sia della sua ratio tendente a concentrare la materia societaria innanzi al giudice specializzato.

13 Dicembre 2021

Diritto agli utili del socio accomandante e mancata presentazione del rendiconto da parte dell’accomandatario

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale l’opposto riveste la qualità sostanziale di attore e l’opponente la qualità sostanziale di convenuto, benchè formalmente attore, il thema decidendum risulta determinato dall’oggetto della domanda proposta dall’opposto nella fase monitoria, sicchè parte opponente è legittimata a proporre una domanda riconvenzionale mentre l’opposto può formulare riconvenzionali nei limiti della reconventio reconventionis. Se la domanda monitoria non investe la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese, prevista dall’art. 3 d.lgs. 168/2003 per i rapporti relativi alle società di capitali, tuttavia la proposizione, in via riconvenzionale, dell’azione di responsabilità verso il socio accomandatario determina la competenza collegiale a norma dell’art. 50 bis c.p.c., pur se deve dichiararsene l’inammissibilità.

In materia di notificazione del decreto ingiuntivo, vige il principio della scissione degli effetti della notifica, secondo cui il termine si considera osservato per il notificante alla data in cui lo stesso effettua gli adempimenti a sua cura, ma il termine di impugnazione dell’atto decorre per il destinatario dalla data della ricezione della notifica stessa.