hai cercato articoli in
Art. 125 disp. att. trans. c.p.c.
6 risultati

Azione sociale di responsabilità davanti al giudice incompetente e traslatio iudicii

In caso di traslatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la riassunzione davanti al giudice competente va effettuata con comparsa – o atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c. – da notificarsi alla controparte (al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita) entro il termine assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza. Se la forma dell’atto non è vincolante, è invece indispensabile che la notifica avvenga nel termine prescritto, a pena di estinzione del processo.

29 Marzo 2018

Riassunzione del processo nei confronti della parte contumace. L’azione di risarcimento nei confronti del soggetto che ha determinato l’inadempimento del debitore principale. Il rimedio della prenotazione a debito

Se a seguito di interruzione per intervenuto fallimento di una delle parti, il processo non viene riassunto anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice può dichiarare l’estinzione del processo nei confronti di queste ultime sia nel corso del giudizio che in sede di decisione. [ LEGGI TUTTO ]

4 Aprile 2017

Prevalenza della sostanza sulla forma nella declaratoria di incompetenza e riassunzione della causa davanti alla Sezione Specializzata in materia di impresa

La riassunzione. della causa ex art. 50 c.p.c dinanzi al giudice della Sezione Specializzata in materia di impresa, funzionalmente competente [nella specie, per un giudizio in materia di revoca senza giusta causa del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società], determina la prosecuzione [ LEGGI TUTTO ]