Mala gestio per pagamenti per cassa non quietanzati
Nel contesto dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, il pagamento di debiti verso fornitori ‘per cassa’ senza il rilascio di quietanze rappresenta comportamento dannoso dell’amministratore, non trattandosi soltanto di una pratica censurabile dal punto di vista fiscale, ma concretamente dannosa per la società.
Brevetto di invenzione. Rapporti contrattuali, vicende di contitolarità e questioni processuali
Esperimento unitario da parte del curatore fallimentare dell’azione sociale di responsabilità e di quella riconosciuta al ceto creditorio
Sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella (di cui all’art. 2394 del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2476, comma 6, del codice civile, per le società a responsabilità limitata) riconosciuta al ceto creditorio – rappresentato, post fallimento, dal curatore – nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi su di essi incombenti in vista della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, possono essere esperite unitariamente dalla curatela fallimentare, ma non per questo motivo perdono le rispettive distinzioni quanto a presupposti e termini prescrizionali, ben potendo, in particolare, essere prescritta l’una ma non anche l’altra.
Sul rimborso del finanziamento concesso alla società in crisi dal socio-amministratore
In un giudizio avente ad oggetto la responsabilità risarcitoria dell’amministratore-socio di una S.r.l., nei confronti della massa dei creditori, costituisce fonte di responsabilità per violazione dei doveri di diligenza il preventivo rimborso dei finanziamenti concessi dallo stesso amministratore in violazione del disposto dell’art.2467 c.c., che impone la postergazione del rimborso dei finanziamenti rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
L’onere probatorio in materia di condotte distrattive e la determinazione del danno risarcibile
Nella procedura di fallimento l’onere probatorio della curatela si arresta alla prova della esistenza della somma e del suo mancato ritrovamento o della mancata consegna al momento del fallimento. Pertanto, a fronte di uno specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme siano state destinate al pagamento dei lavoratori non può che ricadere sul convenuto amministratore della società fallita.
Per quanto riguarda l’addebito di prosecuzione illegittima dell’impresa, in presenza di uno stato passivo che cristallizza l’esposizione debitoria della fallita ed in presenza di parte delle scritture contabili, il danno risarcibile non può essere desunto aprioristicamente da un criterio equitativo, come è la differenza tra l’attivo ed il passivo o la differenza dei patrimoni netti.
Responsabilità degli amministratori per mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e danno risarcibile
Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge, ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato all’evidenza, non già dalla misura del “falso”, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
Il danno oggi non viene più dunque automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, a meno che non si dimostri che il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori.
Non è sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità degli amministratori, addurre che l’evento dannoso è pari al disavanzo fallimentare, bensì occorre dimostrare non solo la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge ma anche la correlazione tra tali violazioni e il pregiudizio arrecato alla società. In altri termini, il danno arrecato dagli amministratori responsabili di violazioni della legge e dello statuto va “debitamente provato e quantificato in relazione al concreto pregiudizio arrecato da ciascun atto di mala gestio”.
Responsabilità degli amministratori e mancato passaggio di consegne “formale” con il liquidatore
Nel quadro dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può ascriversi agli amministratori la violazione del disposto di cui all’art. 2487-bis, c. 3, c.c. derivante dal mancato deposito presso il Tribunale della contabilità sociale riferita agli anni ante liquidazione, laddove gli stessi amministratori non abbiano provveduto a redigere un formale passaggio di consegne che certifichi la transizione della gestione della società in capo al liquidatore.
Competenza in materia di risoluzione contrattuale ex art. 72, quinto comma, l. fall.
Non può essere valutata in via autonoma – ed è quindi improcedibile – la domanda di risoluzione del contratto che implica dirette conseguenze, negative per la massa fallimentare, sulla titolarità del marchio e, dunque, sul trasferimento a favore del suo titolare e a danno della convenuta nonché, a valle, sul [ LEGGI TUTTO ]
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore e la quantificazione del danno
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Pertanto, il legislatore, con riferimento alle s.r.l., ha adottato lo stesso criterio utilizzato per le s.p.a., secondo cui chi ha la gestione sociale è tenuto, nell’ambito dell’obbligazione di mezzi assunta nei confronti della società, al rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui violazione, se produttiva di danni, può costituire fonte di responsabilità. L’art. 2476 c.c. non prevede espressamente, come nella s.p.a. (art. 2392, co. 1, c.c.) il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze dell’amministratore cui il medesimo deve uniformarsi nell’espletamento dell’incarico. Si deve ritenere applicabile il criterio generale dell’esercizio di un’attività professionale rinvenibile, in ogni caso, nella disciplina in materia di obbligazioni negli artt. 1176 e 1710 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, c.c.). Inoltre, a mente del vigente art. 2489 c.c. ai principi della diligenza e della professionalità richiesta dalla natura dell’incarico devono uniformare il loro operato i liquidatori anche della s.r.l., non si vede per quale motivo gli amministratori della s.r.l. dovrebbero poterne essere svincolati. Riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità, analogamente a quanto previsto in materia di s.p.a., l’amministratore è esonerato dalla responsabilità, allorquando dimostri di essere esente da colpa. La responsabilità, di natura contrattuale stante il rapporto che lega l’amministratore alla società, comporta che l’attore ha esclusivamente l’onere di provare la violazione addebitata, mentre chi subisce l’azione, per essere esonerato dalla responsabilità, deve dimostrare di essere immune da colpa in relazione alle violazioni contestate.
Anche nel caso in cui le azioni previste dagli artt. 2476 e 2394 c.c. vengano esercitate nell’ambito di una procedura concorsuale, il curatore che agisce per far valere la responsabilità dell’amministratore ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanze, non potendo limitarsi ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente i risultati negativi delle scelte gestorie. L’amministratore, che pure si sia reso responsabile di condotte di mala gestio, può essere chiamato a rispondere dei soli pregiudizi che siano conseguenza diretta delle condotte e omissioni al medesimo addebitabili, essendo onere della parte istante allegare in maniera specifica e provare, nell’an e nel quantum, i cennati pregiudizi.
Anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il curatore non può, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all’onere di allegazione specifica e di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.
La mancata consegna delle scritture contabili al curatore non legittima la quantificazione del danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere [ LEGGI TUTTO ]