La rilevanza del comportamento successivo delle parti nell’interpretazione del contratto
La mera riconsegna all’acquirente dell’assegno bancario ricevuto dal venditore per il pagamento del prezzo di un contratto di compravendita di partecipazioni sociali non è di per sé sufficiente a provare l’esistenza di un successivo accordo di compensazione volontaria, al quale le parti nelle loro intese [nel caso di specie si trattava di un accordo di regolazione delle conseguenze della crisi coniugale] non hanno fatto testualmente alcun cenno.
In tema di interpretazione del contratto, infatti, il criterio ermeneutico del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ex art. 1362 c.c. ha rilievo meramente sussidiario e, pertanto, di esso non può tenersi conto quando la volontà effettiva dei contraenti risulta chiara dal senso letterale delle parole.
[Essendo pacifico il mancato incasso dell’assegno e, di conseguenza, l’inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo delle partecipazioni sociali, il Tribunale ha risolto il contratto di compravendita e condannato l’acquirente a restituire la quota al venditore].
Il conferimento di licenza d’uso e di esclusiva di vendita non comporta l’automatico divieto per il licenziante di vendere i prodotti in proprio
Il fatto che le parti non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo [ndr per la licenziante] di cessare l’attività di vendita diretta con propri marchi in favore di una licenziataria che ancora doveva organizzare le sue strategie, depone significativamente per l’insussistenza di un obbligo di esclusiva rivolto verso la stessa [ndr licenziante] nei termini prospettati.
Se nessuna specifica clausola contrattuale prevede espressamente un divieto per [ndr la licenziante] di vendere i propri prodotti, si deve rilevare che detta conclusione nemmeno può raggiungersi all’esito della ricerca della comune intenzione delle parti, attuata interpretando le clausole le une per mezzo delle altre come previsto dall’art. 1363 c.c.
L’interpretazione del contratto impone di portare l’attenzione sul comportamento delle parti, precedente e posteriore alla stipulazione, come previsto dall’art. 1362 II comma c.c.
Proposta irrevocabile di acquisto e successivo mutamento del numero di azioni in circolazione
Nel caso in cui una proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali abbia testualmente ad oggetto sia il numero, in termini assoluti, delle azioni, sia la percentuale di capitale sociale da queste azioni rappresentata e nel corso del tempo quest’ultima percentuale vari per effetto di successive operazioni sul capitale sociale che determinino la variazione del numero complessivo di azioni emesse, oggetto della proposta è da intendersi il numero di azioni e non invece la percentuale del capitale sociale poi variata.
Interpretazione dello statuto di società cooperativa: la disponibilità di un “alloggio”
Per il caso in cui lo statuto di una società cooperativa edilizia disponga che il socio decade dall’assegnazione di un alloggio se egli o altri membri della sua famiglia siano proprietari di un alloggio nella città dove è posta la sede della cooperativa, è invalida [ LEGGI TUTTO ]
Contratto di cessione di azienda e valutazione della clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ., contenuta in un contratto di compravendita di azienda presuppone, per il suo esercizio, la valutazione dell’agire dei contraenti secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione. Ai fini della risoluzione di diritto del contratto, dunque, non basta la sola verificazione dell’inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa, in quanto anch’essa deve essere interpretata (art. 1366 cod. civ.) ed eseguita (art. 1375 cod. civ.) secondo buona fede. Il principio di buona fede diventa pertanto, in quest’ottica, canone di valutazione dell’effettiva esistenza di un inadempimento di uno dei contraenti e del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, dovendosi negare efficacia all’atto di esercizio del potere ex art. 1456 cod. civ. quando il mancato adempimento o ritardo nell’adempimento, pur previsto, sia oggettivamente di scarsa importanza.
Rinuncia al diritto di opzione relativo ad aumento di capitale e liquidazione della partecipazione sociale: interpretazione degli accordi tra soci
L’accordo fra soci che abbia ad oggetto la rinuncia al diritto di opzione contro il pagamento di un prezzo ha pacificamente natura negoziale e pertanto il giudice deve attenersi ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. nell’interpretare detto accordo al fine di stabilire se la causa del pagamento del prezzo sia da ravvisarsi nella rinuncia al diritto di opzione e non alla liquidazione della quota in esito all’esercizio del diritto di recesso (come l’intitolazione del contratto suggeriva).
Competenza della sezione impresa per controversie connesse a trasferimento di partecipazoni sociali
Rientra nella competenza per materia del Tribunale delle Imprese la controversia avente ad oggetto la manleva pattuita nel contesto di un atto di cessione di quote sociali in quanto detta manleva rappresenta obbligazione ancillare alla cessione stessa, con conseguente competenza della medesima sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, ove si prevede la competenza nei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Analogamente, rientra nella medesima competenza una domanda relativa alla rinuncia a esperire l’azione di responsabilità sociale nei confronti di un ex amministratore.
Interpretazione dell’oggetto dell’accordo transattivo e diritto del socio alla percezione di utili asseritamente emersi solo dopo il perfezionamento del predetto negozio.
Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire [ LEGGI TUTTO ]
I canoni ermeneutici nell’interpretazione delle clausole contrattuali
Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, la sussistenza di elementi letterali tra loro non coerenti contenuti addirittura nella stessa clausola contrattuale determina la necessità di ricostruire la volontà delle contraenti non solo sulla base del dato testuale ma anche per mezzo dei vari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.