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Clara De Chirico

Clara De Chirico

Dottoranda

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Trento, con tesi in diritto commerciale in materia di remunerazione gestoria nelle S.p.A. Attualmente svolgo un dottorato in cotutela di tesi presso l'Università di Macerata e l'Università di Ottawa, Canada. La mia ricerca mira a rafforzare la tutela giuridica delle comunità locali soggette a impatti negativi dall'operato delle grandi imprese.

9 Settembre 2024

Il periculum in mora nel sequestro conservativo

Il fondato timore di perdere le garanzie del credito, necessario per la concessione di un sequestro conservativo, può essere provato per il tramite di elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, fermo restando, però, che la semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell’assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio ed è quindi necessario che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l’impoverimento del debitore nelle more del giudizio. Inoltre, il periculum in mora può essere provato anche con elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata. [ Continua ]
27 Agosto 2024

Esercizio dei poteri di controllo dei soci non amministratori di S.r.l.

La valutazione della fondatezza del ricorso cautelare con cui il socio che non partecipa all’amministrazione della s.r.l. domanda di avere accesso alla consultazione della documentazione inerente alla gestione della società tiene conto, sul piano del fumus, della previsione contenuta all’articolo l’art. 2476 co. 2 c.c., la quale stabilisce che i soci che non partecipano all’amministrazione della s.r.l. hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Sul piano del periculum, tale valutazione può essere fondata sulla documentata mancanza di risposta alla richiesta formale di informazioni avanzata dal ricorrente e sul rifiuto della banca di fornire direttamente la documentazione in mancanza di autorizzazione della società. Sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, la fondatezza della domanda cautelare comporta che le spese vengano poste a carico della parte convenuta, che ha reso necessario provvedere ad instaurare il rimedio cautelare. [ Continua ]

Gravi irregolarità gestionali ex art. 2409 e adeguatezza degli assetti

Ai sensi dell’art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali compiute dagli amministratori è il requisito necessario affinché il Tribunale intervenga nell’attività delle società di capitali. Il procedimento è volto a realizzare il riassetto amministrativo, economico e contabile della società e, dunque, la ripresa della normale e corretta gestione sociale, nell’interesse dell’economia, della fede pubblica, dell’ordine economico, della collettività in genere e del regolare funzionamento delle società commerciali. L’accertamento circa la sussistenza della gravità delle irregolarità è rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale che in sede di volontaria giurisdizione, ove falliscano i rimedi endosocietari di cui al comma 3 della citata disposizione - sostituzione da parte dell’assemblea degli amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità, i quali si attivino senza indugio per accertare l’esistenza di violazioni per eliminarle - deve emettere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per tutelare il patrimonio sociale, e ciò indipendentemente dai fatti espressamente denunciati che non vincolano il controllo del giudice, il quale può validamente estendere le sue indagini a qualsiasi irregolarità emersa successivamente alla denuncia medesima. L’indizio di irregolarità deve essere serio, preciso e grave in quanto non è ammissibile un procedimento fondato su generici sospetti o su indimostrati rilievi critici di eventuali irregolarità, dovendo queste essere basate su specifici ed obiettivi riscontri da cui si possa desumere l’elevata probabilità che siano stati commessi atti irregolari. L’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l’andamento economico dell’impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità. Gravi irregolarità gestionali, in violazione dei doveri, sono costituite da tutti quei comportamenti degli amministratori che nel caso specifico concretizzino un adempimento degli obblighi di legge e di statuto effettuato in modo inesatto ed inadeguato, ovvero da una grave inosservanza con un comportamento attivo o anche omissivo di uno o più doveri che gli amministratori avrebbero dovuto ottemperare, tale da arrecare (o anche solo poter arrecare) grave pregiudizio alla società, e sempre che l’impossibilità della condotta esatta e adeguata non sia determinata da un’impossibilità non imputabile, ex art.1218 c.c., agli organi societari. È opinione pacifica che le gravi irregolarità possano integrare la violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico previsti da norme civili, penali, tributarie e amministrative, ovvero riguardare anche violazioni di generici obblighi di gestione diligente, nell’interesse della società e senza conflitto di interessi. Le gravi irregolarità debbono essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la società. La mancanza di un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali costituisce una grave irregolarità, in quanto non consente la rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità aziendale. L’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo rappresenta una grave irregolarità, anche - anzi, soprattutto - in una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. [ Continua ]

Limiti al diritto di controllo dei soci sulla gestione

Il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione ad esercitare il controllo sulla gestione della S.r.l., anche per il tramite dell’accesso ai documenti, non può pregiudicare il diritto della società a mantenere la riservatezza su dati sensibili, che il socio potrebbe utilizzare contro di lei. Il rischio di una strumentalizzazione del diritto di accesso è più evidente quando il socio è in posizione di potenziale concorrenza, perché opera nel medesimo settore. Il diritto alla consultazione della documentazione sociale ed alla estrazione di copia dei documenti può, infatti, essere limitato - salvo concretizzare il bilanciamento caso per caso - attraverso il “mascheramento preventivo dei dati presenti nella documentazione”, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori (sostituiti da una simbologia che consenta la riconciliazione dei dati) che, se divulgati, potrebbero dare luogo ad uno svantaggio in termini di concorrenza ai danni della società partecipata dallo stesso socio ricorrente. Invero, nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare necessario tutelare anche quello della società resistente a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all’assetto sociale che se rese note alla società concorrenza possono portare detrimento. Tali cautele si pongono, peraltro, anche in linea con la stessa tutela dei soci onde evitare situazioni negative alla Società partecipata, pur riconoscendo il diritto al socio stesso di accesso alla documentazione societaria. Occorre dunque sempre bilanciare il diritto "individuale" della gestione sociale, cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma, con il diritto della società a mantenere riservate alcune informazioni strategiche per lo sviluppo del proprio business, laddove alle esigenze di controllo del socio si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società. [ Continua ]

inapplicabilità dell’art. 820 c.p.c. all’arbitrato irrituale

L'art. 820, co. 4, lett. b) c.p.c., il quale prevede una proroga del termine per la definizione dell’arbitrato  di centottanta giorni nel caso in cui sia disposta la consulenza tecnica d’ufficio, è norma applicabile esclusivamente all’arbitrato rituale e non anche a quello irrituale. Infatti, l'art. 820 c.p.c. è insuscettibile di estensione all'arbitrato irrituale (se le parti nella clausola compromissoria hanno previsto un termine per la conclusione del giudizio arbitrale) poiché l’art. 808-ter c.p.c., che disciplina l’arbitrato irrituale, prevede l’applicabilità delle disposizione del titolo VIII del libro IV del codice di rito solo se le parti non dispongono mediante determinazione contrattuale. La natura di tale termine è necessariamente determinata: infatti, nell'arbitrato libero, l'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non essendo ammissibile che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722 n. 1, c.c., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo. La matrice negoziale dell’arbitrato comporta, altresì, che la dichiarazione di scioglimento dell'obbligo assunto con il conferimento dell'incarico di arbitrato, quale espressione di volontà negoziale, deve essere manifestata direttamente dalla parte, ovvero da suo rappresentante munito di procura in cui è conferito esplicitamente il potere di compiere l'attività negoziale, e deve essere portata a conoscenza delle altre parti e degli arbitri, prima del deposito del lodo. [ Continua ]
3 Maggio 2024

Domanda cautelare a tutela del diritto di controllo del socio di s.r.l. e misure di coercizione indiretta a carico dell’amministratore

È inammissibile, poiché proposto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, il reclamo avverso l’ordinanza cautelare che non abbia accolto, insieme alla richiesta per l’ottenimento di un provvedimento di ostensione della documentazione societaria, anche la richiesta di emissione di un provvedimento di condanna dell’amministratore unico della società resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. L’ordine impartito con l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. e 2476, co. 2, c.c., benché destinato a essere eseguito mediante la necessaria cooperazione degli amministratori della società cui è riferibile la documentazione oggetto di ostensione, deve intendersi rivolto esclusivamente a detto ente, il quale costituisce l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare. Non fa eccezione a tale regola la domanda ex art. 614 bis c.p.c., formulata al fine di garantire l’effettività della tutela invocata, non potendosi ancorare la legittimazione passiva dell’amministratore al solo fatto che l’esecuzione del provvedimento richiede necessariamente la cooperazione dell’organo gestorio della società reclamata. [ Continua ]
20 Aprile 2024

Covid-19 e utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent

Le dimissioni rassegnate dai consiglieri diversi dall’attrice non possono dirsi abusive per il solo fatto di essere motivate dalla necessità di far decadere l’intero C.d.a. rimettendo il mandato all’assemblea dei soci, qualora tale decisione si ponga, più che nell’ottica di eludere gli obblighi risarcitori scaturenti dalla revoca senza giusta causa dell’attrice, quale decisione funzionale a dotare la società di un C.d.a. più coeso ed armonico e, dunque, più idoneo a fronteggiare l’emergenza sanitaria in essere. [ Continua ]
28 Febbraio 2024

Responsabilità degli amministratori per inadempimento contrattuale della società gestita

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente. Ciò si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che l'inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità. [ Continua ]