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26 Luglio 2022

Il ruolo e i poteri dell’amministratore giudiziario

Il controllo giudiziario mira a conseguire la rimozione delle irregolarità, ripristinando la legalità violata dell’agire amministrativo e il risanamento dell’ente sociale, culminando – solo nei casi più gravi – nella revoca degli amministratori e dei sindaci e nella nomina di un amministratore giudiziario.

La posizione soggettiva dei soggetti incaricati dell’amministrazione e del controllo dell’ente non viene del tutto caducata e posta nel nulla dal provvedimento di rimozione, atteso che quest’ultimo comporta solo la cessazione delle funzioni svolte, ma lascia sopravvivere altre utilità ricomprese nel diritto soggettivo inciso, tra le quali la possibilità di adire la sede contenziosa ordinaria per la tutela risarcitoria del medesimo diritto leso (artt. 2383, commi 3 e 2043 c.c.).

L’iniziativa giudiziaria raggiunge il suo apice con la nomina dell’amministratore giudiziario non al fine di sanzionare l’operato negligente, scorretto ed illecito del board amministrativo (per il quale l’ordinamento positivo prevede altri strumenti, in primis la revoca cautelare ex art. 2476 comma 3, c.c. strumentale all’azione sociale di responsabilità), ma al fine di riportare nei binari della legalità una gestione amministrativa pericolosamente deragliata e prima che il proseguo di tale indirizzo gestionale produca danni irreversibili per il patrimonio sociale.

In base al combinato disposto degli artt. 2409 c.c. e 92 disp. att. c.c., i poteri dell’amministratore giudiziario consistono: 1) nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione, laddove gli atti di amministrazione possono essere compiuti, salvo che il decreto di nomina stabilisca diversamente, solo con l’autorizzazione del tribunale; 2) nella rappresentanza processuale della società, nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore per le controversie, anche pendenti, relative alla gestione dell’ente; 3) nell’esercizio dei poteri dell’assemblea, nel solo caso in cui siano stati espressamente conferiti all’ausiliario e solo per atti determinati: in tal caso, però, le relative deliberazioni non sono efficaci senza approvazione del tribunale; 4) nella facoltà di esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, ma l’azione può essere rinunciata, o transatta, dalla società ai sensi dell’art. 2393, ultimo comma; 5) nella possibilità di convocare, prima della scadenza dell’incarico, l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, o per proporre la liquidazione della società o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale.

8 Novembre 2019

Conflitto di interessi e violazione dei doveri di corretta gestione societaria degli organi sociali di S.p.A.

La previsione statutaria derogatoria del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. non esaurisce l’obbligo imposto agli amministratori di S.p.A. di dichiarare il conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2391 c.c., il quale può sussistere anche in assenza di violazione del divieto di concorrenza, costituendo una fattispecie dal perimetro più ampio rispetto a quella di cui all’art. 2390 c.c. [ LEGGI TUTTO ]

15 Luglio 2019

Applicazione della disciplina delle s.r.l. alle s.coop. e revoca cautelare dell’amministratore

L’amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua condotta sostanzialmente ostruzionistica e incurante dell’interesse della società, la paralisi dell’attività sociale può essere revocato in via d’urgenza con il provvedimento cautelare di cui agli artt. 700 cod. proc. civ. e 2476, comma 3, cod. civ., in quanto tale condotta è foriera di rilevante pregiudizio per la società e, pertanto, da considerarsi di rilevante gravità.
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10 Giugno 2019

Revoca cautelare dell’amministratore, gravità delle irregolarità nella gestione e valutazione sulla reiterazione

Con riferimento alla revoca cautelare di amministratore, le irregolarità nella gestione sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni che inducano a ritenere che saranno reiterate. [ LEGGI TUTTO ]

10 Dicembre 2018

Invalidità del bilancio, impugnazione dei bilanci successivi a quello già impugnato e nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando gli effetti di una delibera impugnata siano stati sostituiti da una successiva delibera avente il medesimo oggetto e gli stessi vizi di invalidità della prima, atteso che l’art. 2377, co. 8, c.c., preclude la pronuncia sull’annullamento della deliberazione solo nel caso in cui la delibera impugnata sia sostituita “con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.

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30 Agosto 2018

Presupposti per la revoca cautelare di un amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c. ed effetto a catena dell’annullamento delle delibere di aumento di capitale

Affinchè un amministratore possa essere revocato in via cautelare, ai sensi dell’art. 2476, III co., c.c., è necessario che coesistano contestualmente due presupposti. Innanzitutto il fumus boni iuris, consistente nella presenza di gravi irregolarità nella gestione, da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto alla giusta causa di revoca. In secondo luogo [ LEGGI TUTTO ]

30 Agosto 2018

Business judgment rule

Sotto il profilo della sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, va applicata la c.d. “business judgement rule“, secondo la quale deve intendersi preclusa al giudice la valutazione del merito delle scelte effettuate con la dovuta diligenza, nell’apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante.

23 Luglio 2018

Omesso versamento del socio amministratore di Srl dell’importo prescritto dall’art. 2481 bis, IV co., c.c.: validità delibera aumento capitale, revoca amministratore e rettifica iscrizioni nel Registro Imprese

L’art. 2476, III co., c.c. richiede affinché sia adottato su richiesta anche di un singolo socio il provvedimento di revoca dell’amministratore, che questo si sia reso responsabile di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio, sia pur anche solo potenziale, di un pregiudizio imminente e irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora). [ LEGGI TUTTO ]

Azione di responsabilità del socio di s.r.l.: legittimazione concorrente della società

L’art. 2476 comma terzo c.c., nella parte in cui prevede che l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio – il quale può anche chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi – va letto nel senso di riconoscere [ LEGGI TUTTO ]

19 Ottobre 2017

Legittimazione a presentare la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione

Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall’ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo [ LEGGI TUTTO ]