Art. 2409 c.c.
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Mancata ottemperanza ad ordinanza cautelare e nomina di amministratore giudiziario ad acta ex art. 2409 c.c.
Nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c. il riscontro della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare – con cui sia stata imposta, a beneficio del socio ricorrente, l’esibizione di documentazione sociale – si configura come irregolarità gestoria: quest’ultima, infatti, rappresenta la violazione, da parte dell’organo amministrativo, del dovere di agire secondo legalità, nella specie declinato nell’agire in conformità ad un ordine esecutivo dell’autorità giudiziaria ed esonda dalla discrezionalità gestoria. Conseguentemente, è in facoltà del tribunale, avvalendosi delle facoltà di cui al citato 2409 c.c., adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, tra i quali la nomina di un amministratore giudiziario ad acta che consenta la consegna della documentazione richiesta dal socio ricorrente.
L’assenza di assetti sociali adeguati ex art. 2086 c.c. può costituire grave irregolarità gestoria a supporto della denuncia ex art. 2409 c.c.
Gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c. e insindacabilità del merito gestorio
Il merito delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule) è insindacabile, salvo che in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica.
Le gravi irregolarità idonee a dar luogo al controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. sono solamente quelle connesse alla violazione di norme civili, penali, tributarie, amministrative capaci di pregiudicare il buon funzionamento della società (c.d. censure di legittimità) e non anche le doglianze attinenti al merito o alla convenienza degli atti di gestione posti in essere dagli amministratori, né, sotto altro profilo, le censure che si risolvono in mere irregolarità inidonee ad arrecare un danno effettivo, od anche solo potenziale, alla società.
Controllo di legalità sulla gestione dell’amministratore di società: presupposti per l’intervento del giudice
Nell’ambito del controllo di legalità sull’amministrazione (ora anche) delle società a responsabilità limitata di cui all’art. 2409 c.c., volto a ripristinare la legalità e la regolarità della gestione attraverso l’adozione di provvedimenti diretti al riassetto amministrativo e contabile della società che possono giungere alla revoca di amministratori e sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario, le “irregolarità” vanno intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla “legittimità” della stessa e non investire l’opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche.
Dette irregolarità giustificano un intervento dell’autorità giudiziaria, in funzione di ripristino, solo se “gravi” e “attuali”, nonché laddove persistano al momento dell’adozione del provvedimento, nella loro potenzialità lesiva dell’interesse della società.
Denunzia al tribunale e gravi irregolarità nella gestione: contiguità dell’amministratore con la precedente dannosa gestione
L’amministratore che ritardi nel recupero dei crediti della società e, più in generale, agisca con lassità nell’adempimento dei propri doveri, in continuità e contiguità con la precedente dannosa gestione, pone in essere condotte non in linea con i doveri gestori di cui all’articolo 2086 c.c., secondo il quale “[l]’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di […] attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Realizza viceversa, in tal caso, una grave irregolarità gestoria, pregiudizievole degli interessi dei creditori e della società stessa, rilevante ai fini della sua revoca ai sensi dell’articolo 2409 c.c.
Legittimazione dell’amministratore giudiziario a richiedere l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale
Il rendiconto dell’amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale.
A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis d.lgs. 14/2019, ad opera del d.lgs. 83/2022, l’amministratore giudiziario è legittimato a proporre il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale in caso di insolvenza della società. Le spese di lite sostenute dall’amministratore giudiziario e dal curatore speciale devono essere rimborsate dal socio che ha presentato un’istanza infondata lamentando asseriti inadempimenti dell’amministratore giudiziario.
Criteri di liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.
La quantificazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l’ultimo comma dell’art. 92 disp. att. c.c. ad affidare al Tribunale la “determinazione” del compenso.
Va escluso sia il riferimento ai parametri in tema di compenso agli ausiliari del giudice, sia il riferimento al compenso spettante ex D.P.R. n. 177/2015 all’amministratore giudiziario nominato ex art. 35 d.lgs. n. 159/2011, trattandosi di prestazioni non omogenee.
Il compenso va determinato in via equitativa tenendo conto dell’attività svolta dall’amministratore giudiziario, della tempestività, puntualità e completezza delle operazioni effettuate in esecuzione dell’incarico.
La revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c. e i rapporti con l’art. 2409 c.c.
Una volta che nello stesso giudizio vi siano domande per le quali è necessario nominare un curatore speciale alla società e domande che invece non lo richiedono, e queste domande cumulate siano legate da un vincolo di connessione tale da rendere necessario – per esigenze di speditezza del giudizio – il simultaneus processus e dunque inopportuna la separazione delle cause, non è possibile che la società stia nel giudizio con una doppia rappresentanza, e l’estensione dei poteri del curatore speciale è un atto dovuto.
La revoca dell’amministratore prevista dall’art. 2476, terzo comma, c.c., deve ritenersi ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale tutela strumentale ad una domanda risarcitoria, ma anche in relazione ad un’azione di merito tesa ad ottenere la revoca dell’amministratore. Nel primo caso la domanda cautelare di revoca assume una natura latu sensu conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno – per il quale è esercitabile il sequestro conservativo – ma mira a prevenirne l’aggravamento, nel secondo caso, invece, l’istanza cautelare assume una natura anticipatoria degli effetti di una pronuncia costitutiva di merito di revoca. In effetti, il termine “altresì”, contenuto nell’art. 2476, terzo comma, c.c. deve essere interpretato nel senso che al socio viene attribuito un potere aggiuntivo e svincolato rispetto alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità, ossia quello di proporre la domanda non solo cautelare ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore, cosicché non è ravvisabile alcuna violazione del principio di tassatività delle domande e delle sentenze di natura costitutiva previsto dall’art. 2908 c.c. L’art. 2476 c.c., dunque, nel prevedere il potere del socio di chiedere la revoca cautelare dell’amministratore, necessariamente contempla anche il potere di proporre una domanda di revoca di merito, anche perché non è concepibile una misura cautelare non strumentale ad una decisione a cognizione piena. Depone in tal senso anche il fatto che, sul piano del fumus boni juris, la revoca cautelare non presuppone necessariamente la sussistenza di un danno da risarcire, poiché il legislatore indica espressamente quale requisito l’esistenza di gravi irregolarità, indipendentemente dalla sussistenza di un pregiudizio da ristorare. Ai fini della revoca cautelare, dunque, il danno può essere anche meramente potenziale, e ciò conferma che la revoca deve ritenersi ammissibile non solo in via cautelare quale misura di carattere lato sensu conservativo rispetto ad una domanda risarcitoria, ma anche quale anticipatoria degli effetti di un’azione di merito avente il medesimo contenuto.
Le tutele previste agli artt. 2409 c.c. e 2476 c.c. vanno considerate concorrenti, giacché prevedono regimi diversi quanto, ad esempio, alla legittimazione e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale. Sotto il primo profilo, è sufficiente rilevare che la revoca ex art. 2476 c.c. può essere richiesta da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni, che, invece, è un aspetto che viene in gioco ai fini della proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. Sotto il secondo profilo, invece, va osservato che nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c. il Tribunale può adottare provvedimenti anche di natura diversa rispetto alla revoca dell’amministratore e che l’amministratore provvisorio che viene nominato assolve un munus di durata provvisoria; diversamente, nel caso della revoca ex art. 2476 c.c., la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere maggiore stabilità.
Sui presupposti per la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.
Revoca cautelare di amministratore di s.r.l. e azione di responsabilità
La revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, terzo comma, cod. civ, deve ritenersi ammissibile non solo se proposta quale tutela strumentale ad un’azione di responsabilità di natura risarcitoria ma anche in relazione ad un’azione meritale di revoca dell’amministratore. Nel primo caso la cautela assume una natura latu sensu conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno – per il quale è esercitabile il sequestro conservativo – ma piuttosto mira a prevenirne l’aggravamento, nel secondo caso assume una natura anticipatoria della revoca definitiva. In effetti, il termine “altresì”, contenuto nella disposizione normativa in esame, deve essere considerato ed intendersi come attributivo di un potere aggiuntivo del socio, svincolato rispetto alla proposizione della azione sociale di responsabilità, ovvero quello di proporre l’azione non solo cautelare ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore, non sussistendo quindi alcuna violazione dell’art. 2908 cod. civ.. Tale orientamento si ritiene possa essere ribadito anche con l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 14/2019, che ha esteso anche alle s.r.l. la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, a legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in senso al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. può adottare provvedimenti di diversa natura. Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere maggiore stabilità.
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. Nel caso di azione di revoca dell’amministratore, le allegazioni devono essere idonee a comprovare l’esistenza di gravi irregolarità gestorie, foriere di un grave pregiudizio al patrimonio sociale. Ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, parte attrice deve poi provare l’esistenza del danno lamentato, la sua quantificazione e la sua riconducibilità alla condotta dell’amministratore convenuto.
Principi in tema di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.
L’ordinanza di revoca dell’amministratore e nomina dell’amministratore giudiziario adottata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. non è soggetta a revoca in via generale ai sensi dell’art. 742 c.p.c., ma può essere rimessa in discussione solo in presenza di fatti oggettivamente sopravvenuti. Il provvedimento giudiziale incide non solo sugli interessi dei soci, ma anche su quelli dei terzi e del mercato, rendendone inammissibile un riesame continuo.
La pluralità delle irregolarità gestorie non costituisce presupposto indefettibile dell’intervento ex art. 2409 c.c., essendo sufficiente che l’illecito gestorio, anche unico, sia connotato da gravità e continuità [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto idoneo ad integrare i presupposti del provvedimento ex art. 2409 c.c. il fatto gestorio consistente nella redazione e conduzione ad approvazione di progetto di bilancio non vero, nonché nell’inerzia rispetto agli adempimenti di legge conseguenti alla perdita che la corretta redazione di bilancio farebbe emergere, in quanto fatto avente carattere di illecito continuativo].
La pendenza di giudizi di impugnazione dei bilanci non incide sulla residualità del rimedio ex art. 2409 c.c., posto che i due strumenti hanno finalità distinte: l’impugnazione del bilancio mira a garantire la correttezza della rappresentazione contabile, mentre l’intervento del Tribunale è volto a sanzionare e correggere condotte gestionali anomale e potenzialmente lesive per la società.