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16 Aprile 2020

Concorrenza sleale: presupposti, perimetro applicativo dell’istituto, qualificazione delle condotte anticoncorrenziali, concorso nell’illecito e tutele

Può attestare la natura sleale dell’attività concorrenziale, ove idoneamente provata, la ripetuta e costante condotta volta a creare una linea di prodotti in aperta concorrenza con altra parte, utilizzando peraltro a modello alcune referenze di proprietà della stessa per arricchire l’offerta commerciale, nonché l’acquisizione di informazioni aziendali riservate, la creazione di cataloghi, la realizzazione di brochure, l’imitazione della linea di prodotti, la negoziazione di affari con clienti e fornitori appartenenti al portafoglio della società, l’evasione delle commesse in favore dei clienti e la formulazione degli ordini presso i fornitori.

Il danno effettivamente subito per effetto di atti di concorrenza sleale non può essere parametrato al fatturato complessivo dell’impresa rivale, quanto, semmai, agli utili da questa conseguiti, importo che costituisce la posta di effettivo guadagno sottratto alla concorrente.

La mera divulgazione di notizie specificamente attinenti la perpetrazione di atti concorrenziali di natura sleale non può costituire fattispecie illecita, risultando invece espressione del diritto [dell’attrice] a evitare l’aggravamento del danno subito, portando a conoscenza i soggetti terzi dell’inesistenza di collegamenti commerciali con l’attività svolta [dalla estinta società convenuta].

3 Settembre 2019

Esclusione del socio della società consortile cooperativa per attività in concorrenza

Nelle società consortili l’esclusione del socio, disciplinata dall’art. 2533 c.c, è consentita in ipotesi predeterminate: per il caso di mancato pagamento delle quote e delle azioni, per le altre ipotesi previste dall’atto costitutivo (le quali devono essere dotate di un sufficiente grado di determinatezza e di analiticità, al fine di evitare arbitri decisionali ad opera degli organi sociali), o per gravi inadempienze che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. Tra le ipotesi richiamabili dallo statuto vi è anche quella che prevede l’esclusione del socio che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l’esplicita autorizzazione dell’organo amministrativo.

La concorrenza del socio può essere diretta (esercitata direttamente dallo stesso socio) oppure indiretta (esercitata per interposta persona): in questa seconda ipotesi, perché si accerti l’esistenza della concorrenza indiretta del socio, occorre che vi sia un collegamento tra il soggetto (il socio) e l’interposta persona, ovvero l’impresa attraverso la quale viene svola l’attività in concorrenza; collegamento che per essere rilevante deve essere oggettivo e preesistente. Tale “collegamento”, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (applicabile anche alle società cooperative in virtù del richiamo di cui all’art. 2519 c.c.), sussiste sia nelle ipotesi (più evidenti) di “controllo” sulla interposta persona (interno, diretto, e quindi tramite la partecipazione sociale, ovvero indiretto, o anche esterno e/o di matrice contrattuale), sia nelle ipotesi (più sfumate) di “influenza notevole”, che va verificata in concreto, tenendo conto della dinamica dei processi decisionali, e fondata anche su presunzioni. Assumono sicuramente rilevanza e conducono a poter ritenere la sussistenza di un unico centro decisionale, la parziale coincidenza dei componenti degli organi amministrativi delle due società, oltre che dei soci fondatori e più rilevanti, la identità di sede e l’esistenza di un coordinamento operativo e gestionale tra le due società.