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16 Ottobre 2021

Costituzione di parte civile nei confronti dell’amministratore infedele partecipante all’attività di direzione e coordinamento e azione civile di responsabilità ex art. 2497, secondo comma, c.c.

La costituzione di parte civile nel processo penale avente ad oggetto la contestazione di una condotta distrattiva da parte di un amministratore della società concerne, sotto il profilo civilistico, sia gli inadempimenti ai doveri di amministratore della società considerata “uti singula” sia gli inadempimenti di quei medesimi doveri eventualmente commessi quale partecipe all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla holding, essendo la condotta inadempiente sempre la stessa, così come i doveri violati e i soggetti danneggiati. Conseguentemente, poiché la coincidenza di petitum, causa petendi e parti delle azioni promosse in sede civile e penale determina l’applicazione dell’effetto estintivo previsto implicitamente dall’art. 75, primo comma, c.p.p., l’azione di responsabilità ex art. 2497, secondo comma, c.c. proposta in sede civile nei confronti del medesimo amministratore in ragione della sua partecipazione all’attività di direzione e coordinamento abusivamente svolta dalla holding dovrà essere dichiarata estinta d’ufficio.

8 Settembre 2021

Responsabilità dell’amministratore per condotte distrattive e di mala gestio, eccezione di compensazione e di transazione parziale con condebitore solidale

Sussiste responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale in caso di prelievi di cassa o pagamenti a favore di se stesso o terzi che non siano stati documentati nella contabilità e documentazione sociale. I rimborsi spese per l’attività dell’amministratore devono essere documentati e in assenza della delibera assembleare sono illegittime le auto-liquidazioni compiute dall’amministratore. 

L’amministratore che intenda offrire in compensazione il proprio credito , costituito dal diritto al compenso per l’incarico, ha l’onere di indicare i parametri minimi necessari per valutare – seppure in via equitativa – il quantum; in difetto di allegazione, il Giudice deve rigettare la domanda. La richiesta di liquidazione equitativa non esonera, infatti, l’interessato dall’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi. 

 In presenza di un accordo transattivo che coinvolge un debito comune, se il condebitore ha inteso appropriarsi degli effetti di tale accordo limitatamente al quantum riferibile ad uno dei debitori solidali , il debito originario è estinto solo pro quota (mentre si conserva per gli altri debitori ma detratta la quota originaria del condebitore che ha estinto il credito).

 

7 Aprile 2021

Responsabilità dell’amministratore di srl per condotte distrattive

Non integra una distrazione di denaro il comportamento dell’amministratore di S.r.l. che, a fronte di somme incassate dalla società (in quanto risultanti dagli estratti conto bancari), non le riporta nei registri contabili: in tal caso, infatti, non risultano sottratte somme alla società ma solo commessi illeciti fiscali per la loro mancata registrazione contabile (le cui conseguenze rientrano semmai nella responsabilità per cattiva tenuta delle scritture contabili).

 

9 Dicembre 2020

La responsabilità dell’amministratore di fatto per condotte distrattive

L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alla mancata consegna delle giacenze di magazzino risultanti dalle scritture contabili, che hanno valore confessorio contro chi le ha redatte, tanto con riferimento all’amministratore di fatto, quanto con riferimento a quello di diritto. Resta a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci non restituite nell’esercizio dell’attività di impresa.

3 Gennaio 2020

Responsabilità dell’amministratore di diritto e condotte distrattive dell’amministratore di fatto

Le condotte distrattive aventi a oggetto disponibilità liquide della società e beni aziendali poste in essere dal socio costituiscono certamente una fonte di danno per la società, danno del quale non può che essere chiamato a rispondere (anche) l’amministratore di diritto il quale – consentendo al socio la gestione dei rapporti con i clienti senza alcuna formalizzazione, omettendo qualsivoglia controllo o contestazione sul suo operato e anzi agendo nei confronti dei debitori contestando la legittimazione dello stesso a ricevere i pagamenti, senza invece intraprendere alcuna iniziativa nei suoi confronti – con la sua condotta inerte ha violato gli obblighi di diligenza connessi alla carica.