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26 Gennaio 2023

Finanziamenti e versamenti effettuati dai soci a favore della società

L’erogazione di somme di denaro che a vario titolo i soci effettuano alla società partecipata può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi sottesi.

I versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti erogati dai soci, non danno luogo all’obbligo di restituzione dell’importo ricevuto, non trattandosi di somme date a titolo di mutuo, ma di capitale di rischio. Tali somme, pertanto, saranno utilizzate per ripianare le perdite della società, nel caso di abbattimento del capitale o per la sottoscrizione di nuovo capitale e, solo qualora siano stati pagati tutti i debiti, potranno essere restituite ai soci.

Il credito del socio, concesso in presenza di un finanziamento nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull’ordine di soddisfazione dei crediti. Il finanziamento de quo, pertanto, costituisce un prestito e non un apporto di capitale, alla cui disciplina non è soggetto. Onde il venir meno delle condizioni ex art. 2467 c.c. rende nuovamente la società tenuta alla restituzione.

31 Marzo 2022

Inerenza del debito all’esercizio dell’azienda ceduta, responsabilità solidale del cessionario e finanziamenti funzionali all’acquisto dell’azienda

Il concetto di inerenza dei debiti all’esercizio dell’azienda ceduta, cui l’art. 2560, c. 2, c.c. condiziona la responsabilità solidale del cessionario, deve ritenersi corrispondente al collegamento funzionale delle passività rispetto all’esercizio dell’azienda oggetto di cessione, dovendo i debiti di cui si invoca la responsabilità solidale del cessionario essere finalizzati a consentire, agevolare e/o implementare l’esercizio dell’attività imprenditoriale mediante l’impiego e lo sfruttamento del compendio aziendale. Di conseguenza, i debiti della società cedente verso i soci per rimborso di finanziamenti utilizzati per l’acquisto dell’azienda stessa non possono essere considerati inerenti, in quanto non presentano un collegamento funzionale con l’esercizio dell’azienda ed anzi accedono icto oculi ad un orizzonte temporale diverso ed antecedente rispetto a quello in cui è avvenuto in concreto l’esercizio dell’azienda ceduta.

17 Marzo 2022

Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per il rimborso di un credito postergato

Il pagamento, da parte dell’amministratore, del credito postergato ex art. 2467 c.c. costituisce una violazione dei doveri inerenti alla carica. Nondimeno tale pagamento, risolvendosi in un pagamento di un credito inesigibile, da un lato, non perde il suo effetto estintivo del debito sociale e, dall’altro, finisce per porsi sullo stesso piano di un pagamento preferenziale, al quale del resto è accomunato: dall’essergli annesso un effetto estintivo del debito e dall’essere compiuto con lesione della garanzia di cui i creditori godono sul patrimonio della società debitrice e dunque, infine, della par condicio creditorum. Il danno procurato alla società in una situazione di dissesto già conclamato, che non permette il pagamento neppure in percentuale dei creditori privilegiati, è pari all’intera somma rimborsata.

18 Gennaio 2022

Natura giuridica dei finanziamenti soci, loro utilizzabilità e rimborso

Il finanziamento dei soci alla società costituisce un contratto di mutuo tra società e socio, le cui condizioni non possono essere modificate da una sola delle parti a proprio vantaggio. Finché il finanziamento non è rimborsato, il socio (salvo la deliberazione di particolari e restrittive regolamentazioni delle modalità di liberazione della sottoscrizione dell’aumento di capitale) ben può utilizzare il credito da rimborso del finanziamento in compensazione con il debito da sottoscrizione delle quote di nuova emissione. In tal senso, se il credito da finanziamento è maggiore del debito da sottoscrizione, si verifica una compensazione parziale tra debito e credito con diritto del socio ad ottenere la restituzione del proprio maggior credito: il negozio di sottoscrizione mediante compensazione, che si risolve nell’utilizzo parziale del credito, non incide sul regime del rimborso del credito da finanziamento rimanente.

1 Febbraio 2021

Legittimo il rimborso dei finanziamenti soci in assenza dell’allegazione dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c.

Le eventuali rimesse eseguite dalla società a favore di alcuni soci a titolo di restituzione di finanziamenti soci non possono essere annoverate fra i pagamenti ingiustificati, laddove il fallimento attore non alleghi l’esistenza – al momento dell’erogazione dei prestiti e del loro rimborso – dei presupposti stabiliti dall’art. 2467 c.c. per l’operatività dell’invocata postergazione.

24 Novembre 2020

Finanziamenti soci: presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2467 c.c.

La disciplina dell’art. 2467 c.c. che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e, in caso di fallimento, la restituzione delle somme corrisposte nell’anno precedente, è circoscritta ai soli finanziamenti erogati nei casi di cui al comma 2, concessi cioè in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento: si richiede, dunque, che alla data dell’erogazione del prestito la società versi in una condizione di significativa difficoltà finanziaria, cosicchè la fattispecie non è applicabile ai casi in cui il credito venga concesso in una situazione fisiologica dell’impresa.

E’ pertanto necessario che il requisito dello squilibrio finanziario, previsto dal comma 2, sia valutato con riguardo al momento della concessione del prestito.

4 Dicembre 2018

Finanziamenti dei soci, conferimenti in conto capitale e legittimazione ad agire per azioni in comproprietà

La domanda giudiziale congiuntamente proposta dai coeredi di un socio volta alla restituzione di un finanziamento soci non necessita della previa nomina di un rappresentante comune degli azionisti, non potendosi realisticamente ipotizzarsi il rischio di un esercizio disgiunto del diritto patrimoniale connesso a tale titolarità. [ LEGGI TUTTO ]

1 Dicembre 2017

Qualificazione degli apporti dei soci e postergazione

Sono indici della natura di finanziamento (e non di versamento in conto capitale), il nomen iuris usato dalle parti, le indicazioni che si ricavano dal bilancio, la previsione di interessi e la destinazione delle somme ottenute a uno scopo preciso e temporaneo.

Le condizioni per la postergazione dei finanziamenti devono essere valutate al momento di concessione del finanziamento stesso, e non al momento del rimborso.