Art. 2478 bis c.c.
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Scopo informativo del deposito del progetto di bilancio di s.r.l.
L’obbligo del deposito del progetto di bilancio e del relativo fascicolo nei quindici giorni precedenti la data dell’assemblea convocata per l’approvazione, di cui agli artt. 2429 e 2478-bis c.c., è funzionale al diritto di piena informazione da parte dei soci chiamati in assemblea a votare il bilancio predisposto dagli amministratori. Spetta alla società convenuta, sollevata la contestazione di inadempimento della relativa obbligazione, dimostrare l’esatto adempimento.
Qualora la società convenuta non adempia esattamente al deposito del progetto di bilancio, lo scopo informativo risulta comunque pienamente soddisfatto quando il socio sia venuto a conoscenza, già prima dell’assemblea, del contenuto del bilancio sul quale è chiamato a votare e ne abbia esaminato il contenuto, così che la mancata contestazione, in sede assembleare, dell’osservanza del termine integra un comportamento concludente del socio che dimostra la sua rinuncia al deposito durante i quindici giorni che precedono la convocazione.
Impugnativa di bilancio: limiti della compromettibilità in arbitri e cessata materia del contendere
Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale se oggetto dell’impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso, del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza.
Quando la delibera di approvazione del bilancio è stata revocata e sostituita con una nuova delibera conforme a legge che ha approvato un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato rispetto al precedente, anch’esso conforme a legge, ai sensi dell’art. 2377, comma VIII, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi l’annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Delibera di sospensione della distribuzione degli utili e formalità dell’iscrizione dei soci nel registro delle imprese
La delibera di distribuzione degli utili fa sorgere in capo al socio (ancora) proprietario delle quote – in base al mero dato formale dell’iscrizione al registro delle imprese – il diritto individuale alla corresponsione dei dividendi, anche
nel caso in cui si sia nel frattempo perfezionato un negozio traslativo delle quote medesime ma in assenza del deposito dell’atto e dell’iscrizione.
La delibera con la quale l’assemblea dei soci vota la distribuzione degli utili può incidere sull’an e sul quantum, ma non può stabilire peculiari modalità di distribuzione o ripartizione tra i soci stessi che non siano previste nell’atto costitutivo o, in mancanza, che deroghino al principio c.d. di proporzionalità. Tantomeno, ai sensi dell’art. 2478-bis, co. 3, c.c., l’assemblea può disporre la distribuzione degli utili per una parte delle quote di titolarità di alcuni soci e l’accantonamento per altra parte di titolarità di altri e diversi soci, in quanto tale decisione lederebbe ingiustificatamente e iniquamente il diritto individuale di questi ultimi alla corresponsione degli utili.
Annullabilità delle delibere assembleari per mancato deposito tempestivo del bilancio
L’obbligo di deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l’assemblea per la sua approvazione ai sensi dell’art. 2429 co. 3 c.c, è un obbligo – distinto da quello di convocazione dell’assemblea – previsto a pena di annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, a prescindere dalla sua riproduzione nello statuto. La società – nei limiti del proprio apprezzabile ‘sacrificio organizzativo’- deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare. Tale diritto può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano con l’approvazione di una specifica norma statutaria.
Le eventuali precedenti violazioni, seppur sanate, del combinato disposto degli artt. 2478-bis co. 1 e 2429 co. 2 c.c., sono inidonee a sanare in futuro le successive laddove azionate in giudizio.
In caso di contestazione da parte di un socio dell’adempimento dell’onere informativo in esame spetta alla società provare di avervi invece assolto.
Chiarimenti in tema di litisconsorzio necessario, diritti di partecipazione ex art. 2437 c.c., distribuzione degli utili e abuso di maggioranza
Ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, sicché la decisione richiesta sarebbe altrimenti inidonea a spiegare i propri effetti e, cioè, inutiliter data, il che dev’essere oggetto di verifica in base alle domande giudiziali proposte, cosicché non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario quando il convenuto non propone domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa situazione plurisoggettiva.
In tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’art.2437, 1°c., l. g), c.c., deve rimanere nell’ambito di un’interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause che legittimano l’uscita dalla società, cosicché essa comprende, tra i diritti patrimoniali che derivano dalla partecipazione, quelli afferenti alla percentuale dell’utile da distribuire in base allo Statuto e attinenti alla modifica di una clausola statutaria direttamente riguardante la distribuzione dell’utile di esercizio che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione, in considerazione dello specifico aumento della percentuale da destinare a riserva.
La decisione dell’assemblea sulla distribuzione degli utili può riguardare solo l’an ed il quantum, non le modalità di ripartizione e la relativa tipologia che devono essere stabilite ex ante dallo Statuto sociale (o, nel silenzio di questo, secondo proporzionalità), perché altrimenti si lederebbe un diritto individuale del socio.
Sussiste abuso di maggioranza, in pratica, di fronte alla consapevole e fraudolenta attività del socio di maggioranza volta al perseguimento dell’unico fine di trarre un vantaggio personale a danno degli altri azionisti che si concreta, quindi, nell’inosservanza del dovere di correttezza e buona fede di cui agli art.1175 e 1375 c.c., rendendo annullabile la delibera adottata. Si tratta, quindi, di deliberazioni formalmente consentite dalla norma, ma invalide per violazione di clausole generali (appunto, i principi di correttezza e buona fede) che, come tali, risultano residuali rispetto a fattispecie tipiche.
Preventiva informazione sul valore di liquidazione delle azioni in caso di delibera legittimante il recesso e abuso di maggioranza
Ai sensi dell’art. 2437-ter il socio, avente diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ha diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea avente all’ordine del giorno le delibere all’esito delle quali è consentito il recesso del socio. [ LEGGI TUTTO ]
Distribuzione degli utili nelle srl
Il diritto individuale del singolo socio a conseguire l’utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l’assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all’interesse della società; quindi non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare, come previsto per le società per azioni (art. 2433 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (ora art. 2478 bis c.c.).
Poiché gli utili sono frutti civili che, in deroga alla regola generale degli artt. 820, ult. co. e 821, ult. co., c.c., non maturano giorno per giorno, ma vengono giuridicamente a esistere solo nel momento in cui l’assemblea ne accerti l’esistenza e ne deliberi l’an e il quantum distribuibile, salvo patto contrario, gli utili accertati e distribuiti in un momento successivo alla cessione della quota spettano interamente al nuovo socio e non pro rata anche a colui che era socio nel corso dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.
Validità del pagamento del credito fatto al socio postergato e irresponsabilità dell’amministratore per il mancato esercizio del diritto restitutorio
Non è possibile considerare invalido annullabile o addirittura nullo il rimborso del finanziamento al socio postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. opponendovisi la natura del pagamento che costituisce un atto o un fatto giuridico e non un negozio nonché la natura del credito postergato ex art. 2467 c.c. che – pur essendo un credito temporaneamente inesigibile – è un credito effettivo ed esistente e come tale il suo pagamento ne determina l’estinzione.
Da ciò discende che la presenza di titolo sotteso al pagamento e l’effetto estintivo conseguito impediscono di considerarlo quale datio sine titulo e fanno sì che non sussista la responsabilità dell’amministratore per non aver esercitato il diritto restitutorio verso il socio postergato ed a favore della società.
Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di s.r.l.
Non è normativamente previsto che il bilancio della società controllata debba essere approvato prima del bilancio della società controllante; pertanto, la sequenza cronologica che veda il bilancio della società controllante approvato prima dell’approvazione del bilancio della controllata non è di per sé ragione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio della controllante.
L’art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata in quanto il richiamo operato dall’art. 2478 bis c.c. alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V è testualmente limitato alle sole disposizioni per la redazione del bilancio. L’art. 2478 bis rubricato “Bilancio e distribuzione degli utili” prevede infatti che “Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro” e prosegue “Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c.. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell’art. 2435, copia del bilancio approvato”. L’articolo in esame, oltre a dettare una disciplina autonoma quanto alla procedura di approvazione, richiama espressamente la norma di cui all’art. 2435 c.c., facente parte della “sezione IX del capo V del presente libro” per estendere alle s.r.l. l’obbligo di deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese, norma che, diversamente opinando – e cioè ritenendo onnicomprensivo il rinvio alle norme della sezione IX – non avrebbe ragione di essere richiamata espressamente, essendo già compresa nella sezione IX.
Gli utili della società controllata confluiscono nel bilancio della controllante solo nella misura in cui ne sia approvata la distribuzione – in base a decisione rimessa ai soci della controllata e non sindacabile da parte del giudice dell’impugnazione del bilancio della controllante – e comunque anche in presenza di utili di cui sia stata deliberata la distribuzione questi non potrebbero che confluire nel bilancio di esercizio della società controllante nel corso del quale né è stata deliberata dalla controllata la distribuzione, secondo il principio di competenza.
Il parziale inadempimento dell’amministratore ai compiti del proprio ufficio determina la decurtazione del compenso attribuitogli
Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l’assemblea dei soci e far risultare le decisioni dei soci, concorrendo, in caso contrario, nell’amissione altrui.
L’inadempimento parziale da parte dell’amministratore ai propri doveri giustifica una decurtazione del compenso, ma non giustifica l’integrale mancata corresponsione del compenso previsto.