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21 Agosto 2020

Al singolo creditore è preclusa l’opposizione alla fusione in caso di approvazione dell’operazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti ex art. 2503-bis c.c.

L’approvazione della fusione da parte della maggioranza nell’assemblea generale degli obbligazionisti delle società partecipanti alla medesima ex art. 2503-bis c.c. vale ad escludere la configurabilità del pericolo prospettato dal singolo creditore obbligazionista opponente e, dunque, ogni valutazione giudiziaria in relazione allo stesso. L’ordinamento infatti attribuisce preminenza assoluta, nella valutazione della configurabilità e rilevanza del pericolo di pregiudizio per i creditori obbligazionisti derivante dalla fusione, alla valutazione dell’assemblea speciale. [ LEGGI TUTTO ]

18 Marzo 2019

Sospensione dell’efficacia della decisione di fusione a seguito di opposizione

La proposizione dell’opposizione alla fusione (da considerare come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e quindi esercitabile giudizialmente) produce ex lege ed erga omnes effetti sospensivi dell’efficacia della decisione di fusione stessa; e tale soluzione si desume dall’interpretazione degli artt. 2503 c.c. (con il conseguente rinvio all’art. 2445 comma 4) e 2629 c.c. Pertanto, l’opposizione blocca in via preventiva e paralizza automaticamente il procedimento di fusione, e con tale strumento un terzo estraneo alla società – indipendentemente dalla fondatezza delle sue ragioni – potrà incidere, per volontà di legge, sul diritto soggettivo della società a procedere a fusione, fintanto che tale ostacolo non sia rimosso dal provvedimento del tribunale.

24 Gennaio 2019

Legittimazione all’opposizione alla fusione

La opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 cc -così come la opposizione dei creditori alla riduzione del capitale ex artt. 2445 e 2482 cc- consiste in un giudizio contenzioso assimilabile per taluni profili all’azione revocatoria in quanto volto a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole della operazione rispetto alla posizione dei creditori, carattere pregiudizievole il cui accertamento all’esito del giudizio comporta la definitiva ineseguibilità della delibera approvante la fusione, mentre la introduzione della opposizione comporta di per sé effetti sospensivi ex lege della efficacia di tale delibera, effetti sospensivi a loro volta rimuovibili tramite la specifica autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione.

Il fondamento dell’opposizione riposa nel rischio che il compimento dell’operazione possa pregiudicare le ragioni non di qualsiasi (contro)interessato, ma quelle dei soggetti che vantino nei confronti di uno dei soggetti in procinto di fondersi un vero e proprio diritto di credito: inteso (i) come ius ad personam e non ad rem o comunque di altro genere, e (ii) la cui garanzia risieda nella generale consistenza patrimoniale finale dell’incorporante ai sensi e per gli effetti degli artt. 2740 e 2741 c.c.

Se l’individuazione dei diritti di credito che legittimano all’opposizione può -almeno secondo alcune opinioni- estendersi anche ai titolari di crediti non liquidi, inesigibili, sottoposti a condizione e persino contestati, è pur sempre necessario che il credito (oltre che essere, appunto tale) sia sorto, vale a dire che la sua fonte risieda in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter co. 3° c.c.; se pur, per ragioni attinenti all’atto o negozio genetico, non ancora suscettivo di esplicare tutti i suoi effetti.

 

20 Dicembre 2018

Autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione

L’opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 c.c. consiste, secondo la maggioritaria e preferibile ricostruzione giurisprudenziale, in un giudizio contenzioso, assimilabile per taluni profili all’azione revocatoria in quanto volto a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole dell’operazione rispetto alla posizione dei creditori degli enti coinvolti i cui crediti siano anteriori alla iscrizione del progetto di fusione. [ LEGGI TUTTO ]

12 Dicembre 2018

Sulla prestazione di idonea garanzia da parte della società in caso di opposizione alla fusione

Le ipotesi in cui il tribunale può autorizzare l’esecuzione della fusione nonostante l’opposizione del creditore di cui all’art. 2445 c.c. sono alternative e si distinguono per il fatto che in una (assenza di pregiudizio per i creditori) occorre dare corso ad una valutazione, pur sommaria, del pregiudizio per il creditore istante, che invece non è necessaria nell’altra (prestazione di idonea garanzia da parte della società). [ LEGGI TUTTO ]

19 Aprile 2018

Il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla scissione della società patrocinante

A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage – come negozio atipico la cui conclusione si perfeziona tramite il meccanismo di cui all’art. 1333 c.c. o come vera e propria garanzia fideiussoria disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. – se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l’assunzione dell’obbligo in favore del destinatario di garantire il pagamento delle somme dovute dalla società patrocinata, e se tale dichiarazione [ LEGGI TUTTO ]

11 Luglio 2017

Non ha natura cautelare l’autorizzazione alla fusione nonostante l’opposizione dei creditori

Tenuto conto degli effetti connessi alla proposizione dell’opposizione alla delibera di fusione ed alla natura della operazione di fusione, deve ritenersi che l’autorizzazione alla fusione nonostante l’opposizione dei creditori prevista dall’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. sia un provvedimento destinato semplicemente a rimuovere un ostacolo al compimento di un atto di autonomia privata, estraneo [ LEGGI TUTTO ]

26 Ottobre 2016

Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. e domanda di risarcimento danni

L’art. 2503 c.c. individua un’azione tipica, propriamente ed esclusivamente rivolta ad invalidare lo specifico processo di fusione oggetto di approvazione ex art. 2502 c.c. all’esito del complesso procedimento di cui agli art. 2501-ter ss. c.c., sia pure per i motivi più diversi e in alcun modo tipizzati, purché [ LEGGI TUTTO ]