Interesse del socio di cooperativa a una pronuncia di accertamento della legittimità del proprio recesso
Il socio di società cooperativa a responsabilità limitata che abbia correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie (secondo quanto previsto dall’art. 2532 c.c.) ha interesse, in caso di silenzio dell’organo amministrativo, ad ottenere una pronuncia del giudice che accerti la legittimità del suo recesso alla data in cui questo è stato comunicato alla società. Infatti, il silenzio dell’organo amministrativo non ha valore di assenso alla manifestata volontà di recedere.
Dall’accertamento della legittimità del recesso, consegue il riconoscimento del diritto alla liquidazione della quota, secondo quanto previsto dall’art. 2535 c.c.
Recesso ad nutum da società di capitali e tutela dei terzi creditori
L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è una disposizione che richiede di contemperare l’interesse del socio al disinvestimento con l’interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.
Il socio di cooperativa che si qualifichi quale recedente, onde non corrispondere un determinato contributo, ha l’onere di dimostrare l’invio della comunicazione di recesso in data antecedente alla delibera di imposizione del contributo
La causa in cui si dibatta della debenza del pagamento di contributi da parte dei soci di società cooperativa (nel caso di specie, un consorzio fidi) è di competenza del Tribunale delle Imprese. [ LEGGI TUTTO ]
Recesso da società cooperativa edilizia e condizione del subingresso di un nuovo socio
Le cause e i procedimenti aventi ad oggetto il recesso da società cooperativa rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni Specializzate a prescindere dal valore.
Recesso convenzionale nelle società cooperative e competenza statutaria
Lo statuto della società cooperativa può legittimamente subordinare l’esercizio del recesso convenzionale alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni, tra cui l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio di amministrazione. In un caso analogo, all’organo amministrativo viene accordato il potere discrezionale di verificare la corrispondenza della singola fattispecie concreta alle previsioni statutarie dettate con riferimento all’esercizio del diritto di recesso.
Recesso del socio sovventore di cooperativa
Rifiuto del recesso esercitato dal socio di cooperativa
Il recesso del socio di società cooperativa costituisce negozio unilaterale che lo statuto della società può sottoporre alla condizione dell’approvazione del consiglio di amministrazione, con la conseguenza che, in caso di rifiuto di provvedere o di diniego assoluto ed immotivato, detta condizione si considera avverata, perché il suo mancato avveramento è dipeso da causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario. Una motivazione in ordine al diniego del recesso è necessaria in ragione della possibilità di esercizio di controllo giurisdizionale sulle ragioni del diniego medesimo.